18.3149 · Postulato · 2018-03-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulle prestazioni economicamente di interesse generale di cui all'articolo 49 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.19) che risponda in particolare alle domande seguenti:
1. A quanto ammontano le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale versate dai Cantoni agli ospedali (per tutta la Svizzera e per Cantone - in assoluto e per abitante - e per ospedale)?
2. A quale titolo avvengono questi versamenti (elenco esauriente per Cantone)?
3. Quali misure potrebbero essere adottate per indurre i Cantoni a trattare allo stesso modo gli ospedali e le cliniche del proprio territorio per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni economicamente di interesse generale?
4. Quali effetti avrebbero queste misure sui costi della salute, sulle strutture ospedaliere e soprattutto per gli assicurati?
Begründung
L'articolo 49 LAMal prescrive che la remunerazione della cura ospedaliera secondo la LAMal non comprende le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Tra queste rientrano in particolare il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale, nonché la ricerca e l'insegnamento universitario.
Poiché il concetto di prestazioni economicamente di interesse generale non è definito in modo esauriente nella legge, i Cantoni si avvalgono di questa disposizione per sovvenzionare i propri ospedali, con le seguenti conseguenze: da un lato si distorce la concorrenza tra cliniche private e ospedali pubblici, poiché le prime non ricevono sussidi; dall'altro, il potenziale di concorrenza del sistema SwissDRG non è sfruttato per aumentare l'efficienza degli ospedali. Infine, si distorce anche la concorrenza tra gli ospedali pubblici dei diversi Cantoni, poiché i sussidi accordati agli ospedali variano da Cantone a Cantone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 e di respingere i numeri 3 e 4 del postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La competenza della Confederazione di disciplinare le prestazioni economicamente di interesse generale si limita alla creazione delle basi legali per la delimitazione dei costi generati da tali prestazioni e, di conseguenza, delle condizioni per la remunerazione uniforme dei costi efficienti delle prestazioni LAMal. Per contro, i Cantoni e gli enti responsabili degli ospedali godono di piena libertà nell'attribuzione dei mandati per le prestazioni di interesse generale.
Perciò il Consiglio federale non ha la possibilità né di proporre misure finalizzate ad assicurare la parità di trattamento degli ospedali da parte dei Cantoni né di analizzarne l'impatto. Tuttavia, nell'allestimento del rapporto in adempimento della mozione 16.3623, il Consiglio federale terrà conto della richiesta di trasparenza sull'entità e la composizione dei contributi dei Cantoni per le prestazioni di interesse generale espressa nel postulato.
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 e di respingere i numeri 3 e 4 del postulato.