18.3151 · Interpellanza · 2018-03-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Ametrina, atrazina, metidation, paraquat, permetrina e diafentiuron sono tutti pesticidi il cui impiego è vietato in Svizzera a causa dei loro effetti sulla salute o sull'ambiente. Figurano nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC e sono soggetti a una procedura di notifica e d'informazione per l'esportazione.
In virtù dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può decidere di ritirare un pesticida dal mercato a causa dei suoi effetti sulla salute o sull'ambiente. Il Consiglio federale può produrre l'elenco completo di tali pesticidi e fornire anche le rispettive decisioni di ritiro specificandone l'anno e i motivi? Può chiarire la procedura che può comportare la revoca dell'autorizzazione, segnatamente in materia di consultazione delle parti interessate?
I pesticidi menzionati in precedenza sono stati vietati a causa dei loro effetti sulla salute o sull'ambiente. Il Consiglio federale può rendere pubbliche le decisioni di ritiro dal mercato relative a queste sei sostanze, specificandone l'anno e i motivi?
In virtù dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, l'UFAG ha il compito di valutare le domande d'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. Procede a una valutazione degli studi pubblicati nella letteratura scientifica come avviene nell'Unione europea? Può rendere pubbliche le domande, le valutazioni e le decisioni di autorizzazione o di diniego all'immissione sul mercato come avviene nell'Unione europea? In particolare, può rendere pubblici i dossier completi relativi ad ametrina, atrazina, metidation, paraquat, permetrina e diafentiuron?
In virtù dell'ordinanza PIC, l'UFAM ha il compito d'iscrivere i nuovi pesticidi nell'appendice 1 di detta ordinanza. Il Consiglio federale può chiarire su quali basi sono prese tali decisioni e la procedura? Può rendere pubbliche le decisioni per tutti i pesticidi menzionati nell'appendice 1, in particolare per ametrina, atrazina, metidation, paraquat, permetrina e diafentiuron, indicandone l'anno e i motivi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le informazioni concernenti l'elenco dei principi attivi ritirati dal 2005 sono disponibili sul sito Internet dell'UFAG. Dal 2016 l'UFAG pubblica anche l'elenco dei prodotti la cui autorizzazione è scaduta o è stata revocata. Questi elenchi non contengono informazioni sul motivo dei ritiri.
2. La revoca di un'autorizzazione può avvenire per diversi motivi. Un'autorizzazione scade se non viene depositata alcuna domanda di rinnovo. L'autorizzazione di un prodotto è revocata se questo contiene un principio attivo che deve essere oggetto di rivalutazione ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e per il quale non è stata depositata alcuna domanda di rivalutazione. La revoca può scattare anche su richiesta del titolare dell'autorizzazione. Infine si può disporre la revoca se al momento del riesame le condizioni vigenti per il rilascio non sono più adempiute. In quest'ultimo caso viene consultato il titolare dell'autorizzazione. In seguito alla decisione del 12 febbraio 2018 del Tribunale federale concernente la concessione del diritto di ricorso alle organizzazioni di protezione dell'ambiente, anche queste ultime avranno la possibilità di esprimersi in merito a tali decisioni.
3. La sostanza ametrina non è mai stata autorizzata come prodotto fitosanitario in Svizzera. L'autorizzazione del paraquat è stata revocata nel 1989; a quasi trent'anni da tale decisione le informazioni relative alle motivazioni non sono più disponibili. La revoca delle autorizzazioni delle altre sostanze è avvenuta nel 2007 per atrazina e permetrina, nel 2008 per il metidation e nel 2009 per il diafentiuron. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 OPF, le autorizzazioni di queste quattro sostanze sono state revocate perché non è stata depositata alcuna domanda di rivalutazione.
4. La valutazione dei rischi nonché la classificazione dei prodotti sono effettuate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia, dall'Ufficio federale dell'ambiente e da Agroscope. Per i nuovi prodotti la valutazione verte sul fascicolo fornito dalle aziende. Per il riesame dei vecchi prodotti la valutazione si basa innanzitutto sul risultato della rivalutazione dei principi attivi realizzata dall'UE che prende in considerazione gli studi pubblicati dalla letteratura scientifica.
5. Le decisioni di autorizzazione sono pubblicate attraverso l'indice elettronico dei prodotti fitosanitari. Sulla base delle vigenti disposizioni dell'OPF le domande di autorizzazione non sono pubblicate. L'ordinanza non prescrive di comunicare le decisioni di diniego di un'autorizzazione e queste informazioni non sono pubblicate neanche nei Paesi vicini. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari prevede di migliorare la comunicazione di informazioni scaturite dall'omologazione concernenti le proprietà e i rischi dei differenti prodotti fitosanitari.
6. Secondo le disposizioni dell'OPF (art. 52) la maggior parte delle informazioni che figurano nel fascicolo fornito dalle aziende deve essere considerata confidenziale. Si tratta in particolare del contenuto di rapporti di studi e di sperimentazioni. Il servizio d'omologazione può pubblicare informazioni scaturite da tali fascicoli riassumendo le proprietà e i rischi dei prodotti.
7. L'allegato 1 dell'ordinanza PIC (OPICChim, RS 814.82) è modificato dal Consiglio federale. Questo allegato comprende i principi attivi che non figurano nell'elenco dei principi attivi autorizzati come prodotti fitosanitari secondo l'allegato 1 OPF e conformi ai seguenti criteri:
- le sostanze non sono approvate sulla base di una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente;
- le sostanze sono classificate in alcune categorie specifiche di pericolo per la salute umana o l'ambiente secondo il sistema generale armonizzato di classificazione e
- si presuppone l'esportazione di queste sostanze.
8. Il Consiglio federale ha adottato l'OPICChim il 10 novembre 2004 (RU 2004 4787). L'allegato 1 è stato modificato il 18 maggio 2005 (RU 2005 2695), il 10 dicembre 2010 (RU 2011 113) con l'iscrizione di ametrina, atrazina, metidation, paraquat e permetrina e il 22 marzo 2017 (RU 2017 2593) con l'iscrizione del diafentiuron.
Risposta del Consiglio federale.