18.3152 · Mozione · 2018-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 2b capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla navigazione aerea, in modo tale che non soltanto gli autogiri con motore a combustione, ma anche tutti gli aeromobili ad ali rotanti con motore a combustione, compresi quindi gli elicotteri ultraleggeri, siano esclusi dal divieto, come previsto dall'AESA nell'articolo 4 paragrafo 4 e allegato II lettere e ed f del regolamento (UE) n. 216/2008.
Begründung
Negli ultimi dieci anni lo sviluppo del segmento degli elicotteri ultraleggeri ha fatto passi da gigante. Grazie alle nuove tecnologie, la redditività della manutenzione di tali velivoli è aumentata considerevolmente. In Germania, Francia, Italia e diversi altri Paesi gli elicotteri ultraleggeri sono ammessi già da alcuni anni. Tali elicotteri sono ecologici (alimentazione a benzina senza piombo invece che a carburante aereo), consumano meno carburante, sono più silenziosi rispetto agli elicotteri a turbina e il loro esercizio e manutenzione sono più economici. Negli ultimi anni le imprese del settore hanno intrapreso grandi sforzi per ridurre considerevolmente il rumore prodotto da tali velivoli. Inoltre per la formazione e l'addestramento continuo dei piloti sono impiegate tecnologie moderne che presentano molti vantaggi. Gli elicotteri ultraleggeri sono velivoli convenienti sul piano dei costi, moderni e a basso consumo e per questo indicati per la formazione di nuovi piloti di elicotteri professionisti di cui il nostro Paese ha urgentemente bisogno. Affinché la Svizzera non si isoli dagli sviluppi dell'aviazione internazionale, è necessario autorizzare l'esercizio di elicotteri ultraleggeri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Visto il loro peso esiguo, gli elicotteri ultraleggeri non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (regolamento di base AESA, v. art. 4 par. 4 e allegato II lett. e di detta ordinanza) e delle normative dell'Unione europea in materia di aeromobili. Conformemente al diritto aeronautico europeo, le ore di volo eseguite su un aeromobile non facente parte della categoria AESA non contano ai fini dell'ottenimento e del mantenimento di una licenza AESA. Di conseguenza, la formazione di piloti professionali di elicotteri ultraleggeri è possibile solo a condizioni molto restrittive. Non è peraltro nemmeno ipotizzabile che, ammettendo in Svizzera degli elicotteri ultraleggeri con motore a combustione, si otterrebbe l'auspicata sostituzione di elicotteri tradizionali con modelli ultraleggeri più ecologici. Anche tenuto conto del rumore supplementare provocato da elicotteri ultraleggeri con motore a combustione il Consiglio federale non ritiene opportuno rivedere l'ordinanza sulla navigazione aerea.
Il Consiglio federale è favorevole all'incentivazione di nuove tecnologie (ad es. gli elicotteri ultraleggeri con propulsione elettrica sono attualmente già ammessi). Il Collegio ritiene tuttavia che l'onere iniziale a carico dell'UFAC sarebbe sproporzionato (lavori legislativi, costituzione di know-how), tanto più considerando che questo tipo di aeromobile viene impiegato principalmente per attività del tempo libero e riveste un'importanza economica trascurabile in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.