18.3170 · Mozione · 2018-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali che permettono di disciplinare in maniera efficace i richiedenti l'asilo minorenni non cooperativi.
Begründung
Come reso noto dalla "Basler Zeitung" in vari reportage, in cui sono stati pubblicati anche alcuni verbali, il Cantone di Basilea Campagna riscontra seri problemi con richiedenti l'asilo minorenni che rifiutano qualsivoglia cooperazione con le autorità. Gli assistenti di questi richiedenti speravano di aiutare giovani traumatizzati alla soglia della maggiore età. Questi giovani ritenuti bisognosi di protezione si sono rivelati non cooperativi, convinti di avere tutti i diritti senza dover fornire alcuna controprestazione. Non si tratta purtroppo di casi isolati. A livello nazionale si continua a sentire e a leggere di richiedenti l'asilo, in particolare provenienti dall'Africa orientale, che si rifiutano di collaborare, cagionano massicci costi e si fanno beffe delle autorità.
Il vigente diritto in materia d'asilo prevede di considerare la situazione particolare dei richiedenti minorenni, che manifestamente comprende soprattutto diritti. Tuttavia, chi prevede diritti particolari per i richiedenti minorenni deve necessariamente fissarne anche i limiti. Manca ad esempio un catalogo di possibili sanzioni per il caso in cui l'assistenza sia spinta all'assurdo dalla mancanza di collaborazione. Se mezzi benevolenti falliscono, deve essere possibile mostrare a queste persone i limiti della nostra tolleranza, nella migliore delle ipotesi con una serie di sanzioni quali restrizioni, impieghi lavorativi, divieti di accedere a determinate aree, sequestri, arresti, internamenti, ecc. fino all'espulsione.
La responsabilità di introdurre possibilità sanzionatorie efficaci spetta chiaramente alla Confederazione. Dato che le ripercussioni negative nell'assistenza dei richiedenti l'asilo non cooperativi non sono contraddistinte da specificità comunali, cantonali o regionali, è opportuno affrontare la questione a livello federale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Se un beneficiario dell'aiuto sociale, a prescindere dal suo statuto, età o nazionalità, non adempie i suoi obblighi, le competenti autorità cantonali o comunali sono tenute a sanzionarlo riducendo le prestazioni economiche accordate in misura corrispondente all'inadempienza. Lo stesso vale per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA).
In base all'articolo 83 capoverso 1 della legge sull'asilo, le prestazioni di aiuto sociale sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, viola il suo obbligo di collaborare o non si conforma agli ordini dei collaboratori delle istituzioni responsabili dell'alloggio. Eventuali altre misure di carattere educativo o penale possono inoltre essere ordinate dalle autorità cantonali penali o di protezione dei minori.
I richiedenti l'asilo possono essere sanzionati anche durante il soggiorno nei centri federali di asilo. In questi centri devono rispettare il regolamento interno, eseguire i lavori domestici assegnati loro e rispettare gli obblighi di presenza. Se un richiedente non rispetta questi obblighi o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, possono essere ordinate varie misure disciplinari (p. es. negargli la somma per piccole spese o il permesso di uscita, vietargli di accedere a determinati locali). Queste misure sono disciplinate nell'ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo e valgono anche per i RMNA. Inoltre, gli episodi penalmente rilevanti sono segnalati sistematicamente alle autorità di perseguimento penale.
Sul piano federale vanno pure menzionate le basi legali relative alle misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri, in linea di massima applicabili anche ai RMNA se le pertinenti condizioni sono adempiute. Ad esempio, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio possono essere disposti, tra le altre sanzioni, nei confronti di una persona che turba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, a patto che sia rispettato il principio della proporzionalità.
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che il diritto federale preveda basi legali sufficienti a sanzionare il comportamento scorretto dei RMNA poco cooperativi che beneficiano dell'aiuto sociale. La richiesta avanzata nella mozione è pertanto già adempiuta nel diritto in vigore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.