18.3176 · Mozione · 2018-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'Ordinanza concernente la graduale introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), affinché per il mancato rispetto della procedura di notifica da parte di un prestatore di servizio indipendente o da parte di un datore di lavoro svizzero, possa essere comminata una sanzione amministrativa, anziché una multa di natura penale.
Begründung
La legge sui lavoratori distaccati (LDist) disciplina, oltre alle condizioni salariali e lavorative minime, l'obbligo di notifica per i datori di lavoro che distaccano temporaneamente i propri lavoratori in Svizzera (art. 6 LDist e art. 6 ODist). La medesima legge stabilisce altresì che l'autorità competente può, per infrazioni all'obbligo di notifica, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 5000 franchi (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist).
L'OLCP, all'articolo 9 capoverso 1bis, per quanto riguarda i prestatori di servizio indipendenti (non assoggettati alla LDist) e i datori di lavoro Svizzeri che assumono temporaneamente (per un periodo inferiore a 3 mesi) un lavoratore europeo, prevede l'applicazione per analogia della procedura di notifica di cui all'articolo 6 ODist. La stessa OLCP stabilisce inoltre che "è punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione previsti all'articolo 9 capoverso 1bis" (art. 32a OLCP).
Questa disposizione, a differenza dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a LDist (sanzione amministrativa), è di natura penale.
Ne discende che vi è un'importante differenza di trattamento tra datori di lavoro esteri e datori di lavoro svizzeri o prestatori di servizio indipendenti per quanto concerne il perseguimento delle infrazioni all'obbligo di notifica. Per i primi la sanzione e la relativa procedura sono di natura amministrativa, per i secondi invece la sanzione e la relativa procedura sono di natura penale.
Ora, la notifica non equivale a una procedura di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa o a una procedura di rilascio di un permesso. Si tratta, in sostanza, di una semplice segnalazione di presenza, seppur molto importante per l'autorità, che permette un controllo e un monitoraggio delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone.
L'avvio di una procedura penale per la violazione di questo obbligo formale appare pertanto manifestamente sproporzionato.
Nel contesto della procedura penale è infatti necessaria un'istruzione minuziosa della causa, la ponderazione dell'elemento soggettivo e oggettivo per stabilire la colpa, l'individuazione della persona responsabile, eccetera. Non è inoltre possibile multare la persona giuridica. Viceversa, le norme della procedura amministrativa impongono regole meno onerose per l'autorità, più adeguate al tipo di infrazione e permettono di comminare la sanzione direttamente alla persona giuridica.
Il passaggio alla procedura amministrativa per la violazione dell'obbligo di notifica anche da parte dei datori di lavoro svizzeri e dei prestatori di servizio indipendenti, permetterebbe altresì di armonizzare le procedure e le conseguenze di una medesima infrazione.
Infine, il passaggio alla procedura amministrativa permetterebbe, almeno nei confronti del prestatore di servizio indipendente, di vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni in caso di mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato, piuttosto che la commutazione della multa in giorni di reclusione, con un effetto più tangibile in termini di lotta alla concorrenza sleale tra aziende svizzere ed estere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le sanzioni in caso di infrazioni alla procedura di notifica si fondano - a seconda della cerchia di persone interessate - su due basi legali diverse: i datori di lavoro stranieri che distaccano dipendenti in Svizzera sottostanno all'obbligo di notifica secondo la legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20). Secondo questa legge, in caso di infrazione all'obbligo di notifica può essere inflitta una sanzione amministrativa fino a 5000 franchi. L'obbligo di notifica dei lavoratori stranieri che assumono un impiego in Svizzera fino a tre mesi nonché gli stranieri che forniscono una prestazione in Svizzera quali indipendenti è invece retto dalla legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). In base all'articolo 120 capoverso 2 LStr in combinato disposto con l'articolo 32a dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), la violazione di questo obbligo di notifica può essere sanzionata con una multa fino a 5000 franchi (sanzione penale).
Le diverse procedure sanzionatorie sono pertanto riconducibili a basi legali differenti. In linea di principio il Consiglio federale ritiene opportuno armonizzare la procedura sanzionatoria in caso di infrazioni all'obbligo di notifica. Un'attuazione come quella prevista nella mozione non è tuttavia possibile, dato che un adeguamento dell'articolo 32a OLCP richiederebbe una modifica della LStr. Essendo favorevole a sanzioni efficaci per evitare gli abusi nel quadro della procedura di notifica, il Consiglio federale è disposto a verificare, insieme ai competenti servizi e autorità cantonali, se un'armonizzazione della procedura sanzionatoria in caso di violazioni dell'obbligo di notifica risponda a un'esigenza ampiamente condivisa. In caso affermativo, occorrerà esaminare in quale quadro dovrà iscriversi questo processo di armonizzazione. L'accento dovrà imperativamente essere posto su un'attuazione efficace della legge al fine di impedire gli abusi nell'ambito della procedura di notifica ed evitare un allentamento delle sanzioni.
Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accettare la mozione, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera di trasformarla in una proposta d'esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.