18.3200 · Interpellanza · 2018-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'ottobre del 2013 è entrata in vigore una modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) che ha introdotto multe disciplinari per i consumatori di canapa. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione dei compiti della giustizia e degli oneri amministrativi e l'armonizzazione delle pratiche per garantire la parità di trattamento. Ebbene, uno studio di Dipendenze Svizzera pubblicato nel 2017 mette in evidenza l'estrema eterogeneità delle pratiche cantonali. Pertanto, se da un lato le multe disciplinari permettono effettivamente di ridurre i compiti della giustizia e gli oneri amministrativi, dall'altro l'obiettivo della parità di trattamento è andato in fumo.
Inoltre, una recente decisione del Tribunale federale (6B 1273/2016) sottolinea le implicazioni dell'articolo 19b LStup, secondo cui "chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile". Nello stesso articolo, il limite dell'"esigua quantità" è fissato a 10 grammi.
L'eterogeneità delle pratiche cantonali e l'articolo 19b introducono zone grigie nella lotta delle forze dell'ordine a questo traffico. Il diritto penale non può essere difficilmente applicabile e incomprensibile. Queste zone grigie intralciano la lotta allo spaccio. Tanto per fare un esempio, i trafficanti se la ridono della polizia quando si fanno arrestare con meno di 10 grammi di canapa perché, per sottrarsi a qualsiasi genere di sanzione, devono solo affermare che la canapa è destinata al loro consumo personale e non alla vendita.
Rivolgo pertanto al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Non ritiene opportuno che i Cantoni attuino la LStup in maniera omogenea, in modo da garantire la parità di trattamento e, soprattutto, offrire un quadro coerente della situazione sanitaria?
2. Come intende applicare concretamente l'articolo 19b impedendo che serva da "uscita d'emergenza" per i trafficanti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come ha già esposto nella sua risposta all'interpellanza Addor 17.3985, "Applicazione dell'articolo 19b LStup della legge sugli stupefacenti. E adesso?", il Consiglio federale è consapevole che l'attribuzione ai Cantoni della competenza in materia di esecuzione penale possa generare una certa eterogeneità nella prassi. L'armonizzazione delle prassi cantonali è del resto anche compito della giurisprudenza del Tribunale federale ed è vista con favore dal Consiglio federale.
Lo studio menzionato dall'autrice dell'interpellanza e finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha effettivamente evidenziato differenze cantonali nell'applicazione della procedura della multa disciplinare per il consumo di canapa (art. 28b della legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121). È emerso per esempio che alcuni concordati di polizia, contrariamente a quanto prescritto dalle disposizioni legali (art. 19b LStup), prevedono multe disciplinari non soltanto per i consumatori di canapa, ma anche per chi ne possiede in esigua quantità. La sentenza del Tribunale federale del 6 settembre 2017 citata nell'interpellanza ha contribuito a chiarire la situazione e precisato le conseguenze penali dell'articolo 19b LStup nel caso in cui l'imputato non sia accusato di altri reati. La giurisprudenza del Tribunale federale pone così le basi per l'armonizzazione della prassi delle autorità di perseguimento penale cantonali.
2. Conformemente all'articolo 19b LStup, la preparazione di un'esigua quantità di stupefacenti per il proprio consumo non è punibile. L'articolo concerne esclusivamente la preparazione per il proprio consumo e non per quello di terzi e non si applica pertanto al commercio di stupefacenti. Tuttavia, per accertare l'esistenza di un reato (p. es. il commercio di stupefacenti) si può avviare un procedimento penale in qualsiasi momento. L'articolo 19b LStup può essere applicato a un sospetto trafficante, che in tal caso non sarebbe punibile soltanto qualora non si possa confutare con prove sufficienti che si sia limitato a preparare stupefacenti per il proprio consumo.
La non punibilità degli atti preparatori non impedisce per altro la confisca di stupefacenti secondo l'articolo 69 capoverso 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937. Con questa disposizione si evita il rischio che gli stupefacenti possano poi essere utilizzati per commettere reati, come il consumo o la consegna a terzi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno intervenire.
Risposta del Consiglio federale.