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18.3202 · Interpellanza · 2018-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione precisa che la Confederazione "emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso". In altri termini, la Confederazione si limita unicamente a dare il nulla osta all'avvio di una procedura di naturalizzazione, che in seguito si svolge a livello cantonale. Questa situazione crea necessariamente un'eterogeneità cantonale.

1. Esiste un rapporto in cui sono esaminate le disparità cantonali nelle procedure di naturalizzazione? In caso affermativo, quali sono i risultati, in particolare sul piano della discriminazione?

2. È già stata prevista un'armonizzazione, a livello nazionale, delle procedure di naturalizzazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel settore della cittadinanza si distingue tra procedura di naturalizzazione ordinaria e agevolata. Nel primo caso i Cantoni e i Comuni disciplinano la procedura e prendono le decisioni, nel secondo spetta alla Confederazione definire la procedura ed esaminare il singolo caso. Per motivi storici il legislatore federale ha optato per un modello che permette ai Cantoni, o a seconda del diritto cantonale ai Comuni, di porre ulteriori requisiti ai candidati, oltre a quelli previsti dal diritto federale. La nuova legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (Legge federale sulla cittadinanza svizzera, LCit; RS 141.0) conferma esplicitamente questa concezione giuridica nell'articolo 12 capoverso 3 LCit. La Confederazione è pertanto tenuta a rispettare l'autonomia cantonale in materia di cittadinanza e a ricorrere solo con la massima cautela alla sua eventuale competenza normativa. In tal modo è possibile tenere adeguatamente conto delle situazioni di ogni Cantone.

Nell'ambito della naturalizzazione agevolata il legislatore federale può per contro stabilire norme uniformi per tutta la Svizzera. Nel singolo caso il Cantone e il Comune interessati dispongono dunque soltanto di un diritto di essere sentiti e di ricorso.

In base a tali considerazioni, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autrice dell'interpellanza:

1. Vari studi hanno esaminato le diverse procedure di naturalizzazione nell'ottica della discriminazione. Secondo uno studio recente, i dati attualmente disponibili non permettono di trarre conclusioni attendibili in merito a discriminazioni sistematiche dei candidati alla naturalizzazione. Nemmeno un tasso di rigetto elevato, come a volte è osservabile, è necessariamente sinonimo di discriminazione. Soltanto un rilevamento uniforme su scala nazionale dei dati sui rigetti permetterebbe di fare chiarezza (Dragan Ilic, Einbürgerungen und Voreingenommenheit: Was wir wissen - was unklar ist, gennaio 2017; la sintesi è reperibile in tedesco e francese all'indirizzo: http://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2017/02/Policy-Brief-nccr-on-the-move-05-Dragan-Ilic-DE-Web.pdf).

Gli autori di un precedente studio hanno invece constatato che in certi Comuni svizzeri il Paese di origine del candidato alla naturalizzazione era più determinante di altri criteri quali le competenze linguistiche o la situazione economica. Era in particolare il caso dei Comuni in cui la popolazione poteva ancora, fino a poco tempo fa, partecipare alle decisioni di naturalizzazione (Jens Hainmueller, Dominik Hangartner, "Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination", American Political Science Review, February 2013; reperibile all'indirizzo: http://www.hangartner.net/files/passportapsr.pdf).

Dal 2009 i Comuni non sono più autorizzati a statuire sulle naturalizzazioni tramite votazione popolare. I candidati respinti possono interporre ricorso in caso di sospetto di discriminazione.

2. Al momento, nel settore della cittadinanza non è previsto alcun progetto federale che tanga l'attuale sovranità cantonale o comunale. È per contro discussa la questione della parità di trattamento tra persone in unione domestica registrata e coppie sposate. Se una pertinente revisione della Costituzione fosse accolta, i Cantoni si vedrebbero ritirare la competenza in materia di naturalizzazione per questa categoria di persone.

Risposta del Consiglio federale.