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18.3237 · Postulato · 2018-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare le possibilità di una semplificazione delle disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi e della loro applicazione d'ufficio (articoli da 16 a 23 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, OIP) nell'interesse di tutti i partecipanti alla concorrenza e secondo il criterio del destinatario medio.

Begründung

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) fa parte della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), finalizzata a conciliare gli interessi di tutti i soggetti partecipanti alla concorrenza economica, ossia fornitori, clienti (o consumatori) e società. L'articolo 1 recita: "La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate." In base a questa legge e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi della Commissione svizzera per la lealtà l'unità di misura e interpretazione della legge - e quindi anche dell'OIP - è rappresentata dal "destinatario medio" (cfr. anche principio n. 1.1 punto 2 della Commissione per la lealtà). Secondo il Tribunale federale, il destinatario medio è una persona mediamente informata, competente e critica. Nel contesto della protezione dagli inganni sui prodotti cosmetici il legislatore ha così definito e fissato per legge quest'unità di misura: "Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il cosmetico viene percepito dal consumatore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione" (allegato 6 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici, OCos).

In base al concetto di destinatario medio e nell'interesse di tutti i partecipanti alla concorrenza occorre pertanto esaminare se le precise disposizioni amministrative e penali sull'indicazione fallace dei prezzi contenute nell'ordinanza in questione (art. 16-18 OIP) corrispondono ancora alle esigenze odierne. È lecito chiedersi, ad esempio, se le dettagliate disposizioni sull'indicazione di un prezzo comparativo siano ancora giustificate, a prescindere dal tipo e dalla complessità del prodotto acquistato nel caso specifico e dalle particolarità settoriali.

Per esempio, perché l'azienda che pubblica uno sconto del tipo "fino a" può essere perseguita penalmente, mentre la dicitura "da ... fino a ..." è ammessa purché la differenza tra i due scaglioni di riduzione non superi il 50 per cento? (opuscolo SECO, Ordinanza sull'indicazione dei prezzi, Guida pratica 2012, pag. 24).

Ci si può anche chiedere perché il legittimo interesse dei consumatori e dei concorrenti a non essere tratti in inganno non possa essere tutelato in maniera meno burocratica rispetto a oggi, con delitti ufficiali perseguibili in via penale che la SECO deve spiegare in oltre venti opuscoli specifici. Contrariamente a quanto spiegato dal Consiglio federale in risposta alla mozione 17.4211, "Per un'ordinanza sull'indicazione dei prezzi più vicina ai consumatori", nella prassi non è vero che le denunce scattano soltanto se i responsabili di un'azienda non si conformano alla legge pur essendo stati intimati a farlo. Nell'ambito dei suoi accertamenti il Consiglio federale dovrebbe anche far luce sui costi che le autorità d'esecuzione cantonali e gli organi di vigilanza della Confederazione devono sopportare in relazione all'applicazione dell'OIP.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.