18.3254 · Interpellanza · 2018-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La LRTV riveduta disciplina in modo nuovo il canone radiotelevisivo. A partire dal 2019 saranno introdotti un canone per le economie domestiche e uno per le imprese. L'attuazione della legge solleva domande in seno alle istituzioni per le persone disabili.
Queste istituzioni possono disporre sia di un atelier di produzione che di un'area abitativa. Pertanto devono versare un canone per le imprese e anche un canone per le collettività (definizione secondo l'articolo 69 LRTV, la legge sull'armonizzazione dei registri LArRa e l'art. 2 cpv. 2abis dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, OArRa). Anche l'Ufficio federale di statistica tenta di definire il termine collettività in modo più preciso ma con scarso successo.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) ratificata è fonte di agitazione nell'ambito delle istituzioni. Le richieste principali della CDPD mirano al potenziamento dell'autodeterminazione e della partecipazione delle persone disabili. Ciò vale anche per la vita in istituzioni: le persone disabili dovranno poter scegliere il più liberamente possibile, da un ventaglio di offerte diverse, dove e come desiderano abitare. Oggigiorno ci si allontana dai complessi abitativi centralizzati, si prediligono infatti unità abitative più piccole e decentralizzate.
Esempio fittizio:
Se un'istituzione che offriva finora 200 posti in un complesso abitativo centralizzato, propone ora 20 unità abitative decentralizzate di 10 posti ciascuna, sono una o più collettività secondo la LArRa o la OArRa?
Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere a queste quattro domande:
1. A partire dal 2019 per il complesso di abitazioni centralizzate (200 posti) l'istituzione dovrà versare 730 franchi svizzeri all'anno ma per lo stesso numero di posti nelle 20 unità abitative decentralizzate 20 moltiplicata per 730 franchi svizzeri (ossia 14 600 franchi all'anno) anche se le abitazioni appartengono alla stessa istituzione?
2. Come può essere armonizzata la definizione di collettività presso i registri degli abitanti affinché le unità decentralizzate di un'istituzione siano considerate parti integranti della collettività e questa funga da base per il calcolo del canone radiotelevisivo?
3. È intenzione del Consiglio federale ostacolare con canoni aggiuntivi uno sviluppo della politica sociale promosso da lui stesso e dalla CDPD?
4. L'incertezza giuridica esistente non dovrebbe essere chiarita prima della riscossione del nuovo canone, onde evitare eventuali ricorsi contro le decisioni di Serafe SA (successore di Billag)?
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° gennaio 2019 ogni economia domestica di tipo privato e ogni collettività dovrà di principio versare un canone radiotelevisivo. In merito a questi due termini, la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) rimanda alla legislazione sull'armonizzazione dei registri. Secondo l'articolo 69c capoverso 2 LRTV in combinato disposto con l'articolo 2 lettera abis dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa; RS 431.021) per collettività s'intendono "case per anziani e case di cura", "alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti", "internati e case per studenti", ecc., ma anche "istituti per i disabili". La presente interpellanza riguarda quest'ultimi.
1./4. L'impresa Serafe (organo di riscossione secondo l'art. 69d LRTV) sarà responsabile per la riscossione del canone radiotelevisivo e dovrà decidere anche in merito ad eventuali questioni giuridiche controverse. Le sue decisioni potranno essere sottoposte per via ricorsuale ai Tribunali per esame. Il Consiglio federale non potrà anticipare decisioni nei casi specifici.
Per ogni collettività ai sensi dell'OArRa, il suo organo responsabile dovrà versare un canone. Se un'istituzione (organo responsabile) svolge le proprie attività in diverse località, secondo l'avviso del Consiglio federale diversi elementi tendono ad indicare che il canone radiotelevisivo per le collettività sarà dovuto un'unica volta.
2. Un rilevamento più dettagliato delle collettività comporterebbe un maggiore onere per i Comuni e i Cantoni rispetto a quanto avvenuto finora, dato che questi sono responsabili di introdurre tutti i dati nei registri degli abitanti. Nel caso di 20 unità abitative decentralizzate, in determinate condizioni sarebbero eventualmente 20 Comuni i responsabili per la raccolta dei dati della collettività. Questi 20 Comuni sarebbero poi costretti a coordinarsi tra loro e decidere in quale Comune si trova l'unità centrale della collettività. La situazione diverrebbe ancora più complessa se le 20 unità abitative decentralizzate si trovassero in Cantoni diversi. Un'armonizzazione con lo scopo di riunire le unità decentralizzate di un'istituzione in un'unica collettività comporterebbe un onere sproporzionato per i Comuni e i Cantoni.
3. Ogni persona soggetta al pagamento del canone che soggiorna in una collettività secondo l'OArRa e dispone di apparecchi di ricezione paga 451 franchi all'anno. Nel nuovo sistema del canone dette persone non dovranno più pagare alcun canone. Le collettività dovranno versare per sé e per le altre persone che vivono in collettività in totale 730 franchi. Con il nuovo sistema le persone soggette al pagamento del canone risultano pertanto notevolmente sgravate.
Risposta del Consiglio federale.