Lexipedia

L'allentamento dell'ordinanza sul materiale bellico. Aspetti di politica estera e di neutralità

18.3260 · Interpellanza · 2018-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale sta considerando di rendere meno restrittive le norme dell'OMB (RS 514.511). Guardando all'iniziativa contro l'esportazione delle armi, ad agosto 2009 il Consiglio federale ha introdotto chiari criteri di esclusione rendendo l'iniziativa, a suo dire, superflua. Ciò nonostante la disposizione che dovrebbe impedire l'esportazione delle armi nel caso in cui il Paese destinatario sia "implicato in un conflitto armato interno o internazionale" non è mai stata applicata correttamente: si è continuato, ad esempio, a rifornire gli Stati Uniti. I criteri sono stati inoltre gradualmente ammorbiditi. A novembre 2014 è stato reso possibile esportare materiale bellico in Paesi che violano "in modo grave e sistematico i diritti umani". Ad aprile 2016 il Consiglio federale ha interpretato l'OMB in maniera tale da consentire esportazioni verso l'Arabia Saudita, nonostante sia coinvolta nel conflitto in Yemen.

L'esportazione di materiale bellico ha anche conseguenze dal punto di vista della politica estera e della politica di neutralità. Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura il Consiglio federale prende in considerazione questi aspetti nella revisione delle relative ordinanze?

2. Fino a che punto le esportazioni di armi verso Paesi coinvolti in conflitti interni o esterni ostacolano la capacità diplomatica della Svizzera di svolgervi attività di mediazione nell'ambito dei buoni uffici?

3. Le esportazioni di armi verso Paesi in guerra senza mandato ONU sono davvero giustificabili dal punto di vista della politica di neutralità?

4. Dal punto di vista della politica di neutralità, come vengono distinte le esportazioni di armi verso Paesi coinvolti in un conflitto armato interno o esterno?

5. Nei conflitti armati interni agli Stati, come può una Svizzera neutrale giustificare la vendita di determinate armi alla fazione governativa, ma non alle forze che vi si oppongono?

6. Perché il Consiglio federale non rispetta più il principio per cui "conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettere a, d OMB, gli affari con l'estero sono vietati se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o se esiste un rischio elevato che le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile" (FF 2014 1442)?

Stellungnahme des Bundesrates

Il criterio di esclusione per i Paesi implicati in un conflitto armato interno, sancito dall'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511), può essere inteso e interpretato in diversi modi. Il Consiglio federale già da tempo ha chiarito la propria interpretazione, ad esempio nella risposta del 19 agosto 2009 all'interrogazione Lang 09.1108, "Interpretazione infondata dell'ordinanza sul materiale bellico". La decisione del Consiglio federale dell'aprile 2016, menzionata dall'interpellante, si basa esattamente su questa interpretazione.

1. L'articolo 22 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) permette l'esportazione di materiale bellico nei casi in cui questa non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali contratti. La revisione dell'ordinanza può avvenire solo a queste condizioni e deve sempre essere compatibile con la neutralità della Svizzera.

2. Il rispetto dei principi di politica estera, e quindi degli interessi diplomatici, della Svizzera è garantito dai diversi protocolli per il controllo delle esportazioni impiegati dal Consiglio e dall'Amministrazione federale per giudicare i singoli tentativi di esportazione, con il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti competenti.

3. Ai sensi del diritto internazionale pubblico uno Stato neutrale non è esplicitamente tenuto a evitare che imprese private con sede sul suo territorio esportino o facciano transitare armi o munizioni verso due Paesi in guerra tra loro. La Svizzera è, sì, neutrale, ma è comunque tenuta a limitare la vendita di armi da parte di aziende private a entrambe le fazioni belligeranti in modo uniforme (cfr. art. 7 in combinato disposto con l'art. 9 della quinta convenzione dell'Aja del 1907; RS 0.515.21), ad eccezione dei casi in cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU ordina o autorizza misure militari sulla base del capitolo VII della Carta dell'ONU (RS 0.120). In questo caso il diritto di neutralità non si applica. Dal punto di vista della politica di neutralità, le decisioni legate all'esportazione di materiale bellico possono avere un significato simbolico.

4. Il diritto di neutralità in linea di principio si applica solamente ai conflitti armati tra Stati, non già ai conflitti interni.

5. Il diritto di neutralità non si applica ai conflitti meramente interni a uno Stato.

6. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettere a e d dell'OMB, gli affari con l'estero sono vietati se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o se esiste un rischio elevato che le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile.

Il Consiglio federale si attiene a questo divieto. Per quanto riguarda la concreta applicazione del criterio di esclusione concernente i conflitti armati interni, si rimanda alle risposte del Consiglio federale del 16 settembre 2016 all'interpellanza Friedl 16.3501, "L'Arabia Saudita non è implicata in nessun conflitto armato nello Yemen?", e del 19 agosto 2009 all'interrogazione Lang 09.1108, "Interpretazione infondata dell'ordinanza sul materiale bellico".

Risposta del Consiglio federale.