Lexipedia

Eventuale revisione dell'ordinanza sul materiale bellico. Che tipo di consultazione prevede il Consiglio federale?

18.3264 · Interpellanza · 2018-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In risposta alla domanda 18.5081 riguardo alla consultazione delle parti in caso di una revisione dell'ordinanza sul materiale bellico, il Consiglio federale afferma che il DEFR, il DDPS e il DFAE dialogano costantemente con i principali interlocutori e che gli uffici competenti sono regolarmente in contatto sia con l'industria sia con le organizzazioni della società civile e i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, in particolare per quanto riguarda il materiale bellico. Allo stesso tempo, in risposta alla domanda 18.5041, il Consiglio federale sostiene che l'industria bellica necessiti di una regolamentazione e di una prassi in materia di esportazioni comparabili a quelle dei nostri vicini europei. Per questo motivo durante la seduta della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 1° febbraio 2018, il DEFR e il DDPS hanno annunciato una revisione dell'ordinanza sul materiale bellico per autorizzare in particolare l'esportazione verso i Paesi in guerra. È chiaro che questo annuncio si basi sulle richieste dell'industria bellica e non sia stato oggetto di una consultazione di tutte le parti (Cantoni, partiti e organizzazioni interessate). L'articolo 3 della legge sulla consultazione prevede che sia indetta una consultazione per la preparazione di ordinanze di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale. Tenendo conto dei dibattiti in parlamento riguardo a questa revisione (in commissione e nei numerosi interventi parlamentari di diversi partiti), nei media e nella società, appare chiaro che dovrebbe essere indetta una consultazione. L'industria non è infatti l'unica interessata ed è importante sentire tutte le parti per farsi un'opinione in materia. Inoltre l'esportazione di armi verso l'Arabia Saudita o altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen sono oggetto di intense discussioni anche all'interno dell'Unione europea.

Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La revisione dell'ordinanza sul materiale bellico annunciata nella Commissione del Consiglio degli Stati sarà oggetto di una consultazione?

2. Il Consiglio federale consulterà le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati prima di prendere una decisione?

Stellungnahme des Bundesrates

La consultazione ha luogo per la preparazione di ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061). La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione (art. 2 LCo). Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LCo, alla consultazione hanno la possibilità di esprimersi i governi cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso e altri ambienti interessati.

Il legislatore ha stabilito per legge le proprie linee guida e le condizioni di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico (cfr. art. 1 e 22 LMB). I criteri per l'autorizzazione sono inoltre sanciti dall'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511). Per quanto riguarda quest'ultimo, il Consiglio federale ha già adottato due volte una precisazione (nel 2008 stabilendo i criteri di esclusione nell'art. 5 cpv. 2 OMB e nel 2014 in considerazione delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e dei Paesi in via di sviluppo). In nessuno dei due casi è stata necessaria una procedura di consultazione, che peraltro non è stata richiesta.

Al momento il DEFR, coinvolgendo anche il Dipartimento federale degli affari esteri e il DDPS, sta esaminando la precisazione di una singola disposizione dell'OMB muovendosi all'interno delle limitazioni derivanti dal quadro giuridico superiore. Questa precisazione non rileva nessun progetto di ampia portata che richieda una consultazione (si veda sopra).

Alla luce della maggiore sensibilità suscitata dalla copertura mediatica il DEFR, in quanto dipartimento responsabile, si rivolgerà in modo proattivo alle commissioni per informarle della modifica dell'ordinanza, prevista concretamente.

Risposta del Consiglio federale.