Rimpatri coatti. Monitoraggio di tutte le situazioni di privazione di libertà fondato sulla legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura
18.3265 · Interpellanza · 2018-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) accompagna tutti i rimpatri (rinvii) coatti di livello 4 per via aerea. Il suo mandato risulta dal Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), che prevede che meccanismi nazionali di prevenzione controllino regolarmente la situazione di tutte le persone private della libertà o sottoposte a misure privative della loro libertà di movimento.
Dal 2016 la Svizzera ha effettuato rimpatri coatti di livello 4 per via marittima, via la Francia, a destinazione del Marocco. Contrariamente ai rinvii di livello 4 effettuati per via aerea, la CNPT non è in grado di accompagnare questi rimpatri per via marittima, per ragioni di competenza territoriale, in quanto si tratta di navi sotto comando francese, battenti bandiera italiana.
Parrebbe che il Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'omologo francese della CNPT, effettui un monitoraggio senza però salire a bordo. Dato che la Svizzera effettua anche rimpatri per via marittima, è tuttavia indispensabile che essa si assicuri del rispetto di tutte le garanzie necessarie, compresa quella di un monitoraggio dei rinvii.
D'altro canto, alcune ONG hanno riportato rimpatri di livello 3 di recente eseguiti con persone immobilizzate. Un rimpatrio di livello 3 si svolge su un volo di linea anche se la persona potrebbe opporre una resistenza fisica. È possibile ricorrere a manette, ad altri mezzi d'immobilizzazione nonché alla forza fisica (art. 28 OCoe). Visto l'elevato livello di coercizione, l'assenza di un monitoraggio è inquietante in relazione al rispetto dall'OPCAT.
1. Il Consiglio federale si assicura che tutti i rinvii effettuati per via marittima siano monitorati, in particolare da parte di un meccanismo nazionale di prevenzione all'estero, nel rispetto dell'OPCAT? In caso affermativo, in che modo?
2. Sono ancora praticati rinvii di livello 3 su voli di linea? In caso affermativo, quanti sono stati nel 2015, nel 2016 e nel 2017?
3. Perché la CNPT non è incaricata di controllare il rispetto dell'OPCAT nel quadro di questi rinvii, durante i quali le persone possono essere pure sottoposte a misure coercitive analogamente a quanto previsto per i voli di livello 4?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza a un ritorno dignitoso. Per questo motivo la sua politica in materia di ritorno promuove in primo luogo il ritorno volontario. Le persone che devono lasciare la Svizzera hanno in linea di massima la possibilità di partire in maniera volontaria e, se consentito dalla legge, di beneficiare di un aiuto al ritorno. Nel settore dei rinvii coatti la Confederazione dispone di un sistema efficace di monitoraggio degli allontanamenti previsto dal diritto in materia di stranieri. Anche in un confronto europeo, questo sistema risulta assai completo. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Dal 2016 la Svizzera ha rimpatriato verso il Marocco complessivamente 17 persone in otto trasferimenti via mare. In tali casi la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha partecipato al trasferimento tramite volo speciale verso la Francia nel quadro del monitoraggio dell'esecuzione previsto dal diritto in materia di stranieri. Non è invece finora previsto alcun monitoraggio durante la traversata dalla Francia al Marocco. Se in futuro dovessero essere eseguiti più rimpatri via mare, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esaminerà se, ed all'occorrenza in che modo, è possibile introdurre un monitoraggio anche per questo tipo di rimpatri.
Secondo le basi legali vigenti (art. 15f-15i OEAE; RS 142.281) il monitoraggio si limita ai rinvii coatti per via aerea. In questo contesto va inoltre segnalato che, conformemente all'articolo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), visite da parte di meccanismi nazionali di prevenzione sono previste soltanto nei luoghi di privazione della libertà che sottostanno alla giurisdizione e al controllo dello Stato interessato.
2. L'anno scorso 322 persone sono state scortate dalla polizia su un volo di linea fino allo Stato di destinazione (2016: 285 persone; 2015: 260). Non vi sono statistiche che indicano in quanti casi hanno dovuto essere utilizzati mezzi coercitivi di livello d'esecuzione 3 secondo l'articolo 28 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla coercizione (RS 364.3). Il ricorso a mezzi coercitivi è sempre retto dal principio della proporzionalità e dipende dalle circostanze concrete del singolo caso, in particolare dal comportamento dell'interessato.
3. Nel caso dei rimpatri tramite voli di linea, a bordo vi sono anche altri passeggeri, che sarebbero testimoni di eventuali incidenti. In queste circostanze in linea di massima non è necessario un monitoraggio. Né il Protocollo facoltativo né la direttiva UE sul rimpatrio (2008/115/CE) o le pertinenti basi legali svizzere esigono che ogni singolo rimpatrio sia accompagnato da osservatori indipendenti.
Risposta del Consiglio federale.