Progetto fiscale 17. La rivalutazione delle riserve occulte in caso di insediamento in Svizzera non costituisce una nuova scappatoia fiscale, a danno della reputazione del nostro Paese?
18.3269 · Interpellanza · 2018-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Dopo la clamorosa bocciatura alle urne della Riforma III dell'imposizione delle imprese, una delle condizioni per riacquistare la fiducia degli aventi diritto di voto è pubblicare le cifre e i fatti relativi al Progetto fiscale 17.
Begründung
In considerazione del fatto che il principio degli apporti di capitale della Riforma II dell'imposizione delle imprese ha generato distribuzioni esentasse per oltre due bilioni di franchi (oltre 2000 miliardi di franchi), invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande riguardo a una nuova imminente scappatoia fiscale:
Comparare l'imposizione delle riserve occulte da parte della Svizzera in caso di trasferimento all'estero, cosa di per sé corretta (cfr. art. 61b LIFD), con l'imposizione, apparentemente speculare, in caso di insediamento in Svizzera, è un espediente scorretto. Tutti gli Stati civilizzati tassano le società anonime al momento del trasferimento all'estero - ad esempio in Svizzera - sulla base del valore venale dei loro attivi, ossia tassano questi ultimi integralmente. Il diritto contabile europeo, ad esempio, non prevede formalmente la dichiarazione di riserve occulte. Pertanto, in caso di trasferimento dall'UE in Svizzera non è possibile dichiarare tali riserve. Se un'impresa si trasferisse dai Paesi Bassi in Svizzera e rivalutasse le riserve occulte, per i Paesi Bassi si tratterrebbe di una sorta di "proibito premio di benvenuto" in Svizzera.
Anche altre società anonime che hanno adottato lo standard di presentazione di un quadro fedele e corretto (true and fair view) non hanno riserve occulte.
Da quali Paesi si vogliono attrarre le società? Quali tipi di società? Investimenti non dichiarati detenuti nei paradisi fiscali? Con questo strumento si dovrebbero forse legittimare eventuali abusi? Le società di finanziamento hanno creato cospicue riserve occulte? In caso di risposta affermativa, quali? L'idea di puntare sull'insediamento di imprese si basa sulla negligenza immorale di altri Stati? Di società provenienti dall'America Latina e dall'Africa attive nel commercio di materie prime che hanno diritti minerari iscritti a bilancio a un valore inferiore a quello effettivo? Su cosa altrimenti? Alcuni elementi emersi dai Paradise Papers farebbero supporre che l'acquisizione, effettuata a un prezzo molto basso, di diritti minerari nei Paesi più poveri come la Repubblica democratica del Congo sia frutto di una pratica corruttiva. Questi diritti minerari iscritti a bilancio a un valore inferiore a quello effettivo, le licenze di trivellazione ecc., provenienti dal settore delle materie prime, ma anche i diritti di marchio, devono essere rivalutati in caso di insediamento in Svizzera? Cosa si intende con il termine "funzioni", non definito dal diritto tributario? Non è forse vero che secondo la dottrina svizzera unanime il "valore aggiunto generato internamente" non è iscrivibile all'attivo, né ammortizzabile?
Stellungnahme des Bundesrates
Riguardo alla regolamentazione in generale:
L'obiettivo del Consiglio federale è tassare integralmente i redditi realizzati durante l'assoggettamento in Svizzera. La tassazione non deve invece avere luogo in presenza di redditi realizzati durante un periodo di mancato assoggettamento. La dichiarazione di riserve occulte prevista nel Progetto fiscale 17 (PF17) permette di conseguire correttamente l'obiettivo sotto il profilo della sistematica fiscale perché le fattispecie speculari sono trattate simmetricamente. La disposizione deve essere applicata a tutti i tipi di società e di valori patrimoniali indipendentemente da una possibile imposizione in uscita all'estero e da un'eventuale considerazione all'estero dell'imposizione in uscita in Svizzera. Il disciplinamento proposto al riguardo si basa sullo stato attuale dei lavori in seno all'OCSE.
Anche altri Stati, come la Germania, prevedono disposizioni concernenti la dichiarazione di riserve occulte. Tuttavia, la comparabilità delle regolamentazioni è limitata perché esse sono strettamente correlate alle relative disposizioni sulla determinazione degli utili imponibili.
In Svizzera la determinazione degli utili imponibili si basa sul bilancio redatto secondo le regole del diritto commerciale. Per contro, molti Paesi prevedono regolamentazioni separate al riguardo. Ad esempio può essere prevista un'imposizione in uscita nonostante il bilancio sia conforme al principio del quadro fedele e corretto (true and fair view). Se però un'impresa non dispone di riserve occulte, queste non possono nemmeno essere dichiarate a fini fiscali al momento dell'insediamento in Svizzera. Inoltre, lo Stato dal quale l'impresa si trasferisce ha la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa per accertare quali valori sono stati dichiarati al momento dell'insediamento in Svizzera. In tal modo la dichiarazione delle riserve occulte non limita il potere di imposizione di altri Stati.
Riguardo al termine "funzione":
Nel PF17 è prevista l'introduzione del termine "funzione". Occorre chiarire nel caso concreto quando si è esattamente in presenza di una funzione. In linea di principio si può parlare di funzione quando i beni che rientrano nel patrimonio aziendale presentano un nesso funzionale e una certa autonomia operativa e creano valore aggiunto.
Riguardo al valore aggiunto generato:
Secondo il diritto vigente, in caso di insediamento possono essere dichiarate a fini fiscali soltanto le riserve occulte che possono anche essere dichiarate nel bilancio dell'impresa in questione. Il diritto commerciale svizzero non consente in particolare di iscrivere all'attivo il valore aggiunto generato internamente. Se è assoggettato a un'imposizione in uscita questo valore aggiunto può pertanto comportare una doppia imposizione. La dichiarazione fiscale del valore aggiunto generato internamente permette di evitare questa doppia imposizione.
Risposta del Consiglio federale.