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18.3280 · Interpellanza · 2018-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Tra l'inizio del 2013 e la fine del 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ammesso provvisoriamente circa 35 000 persone, a oltre 8000 delle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente sono due categorie distinte.

I rifugiati ammessi provvisoriamente (qui di seguito statuto F con qualità di rifugiato) sono persone che adempiono la qualità di rifugiato, ma che non hanno ottenuto l'asilo a causa di motivi d'esclusione (motivi di fuga soggettivi o indegnità a ottenere asilo). Motivi più precisi risultano soltanto da sentenze giudiziarie. È palese la prevalenza di un'unica nazionalità: a fine febbraio 2018 6022 dei 9399 Eritrei ammessi provvisoriamente aveva uno statuto di rifugiato.

Quali motivi portano a questo statuto?

Quali sono i motivi di esclusione dall'asilo?

Quanti si sono ritrovati in questo statuto e per quali reati?

Vi sono persone la cui domanda d'asilo è stata respinta e che hanno svolto attività posteriori (attività politiche in esilio, critiche nei confronti del regime, ecc.) per ottenere la qualità di rifugiato?

Questo statuto comporta determinati privilegi rispetto alle altre persone ammesse provvisoriamente, ad esempio prestazioni sociali nettamente più elevate. Quali altri differenze risultano sul piano giuridico dalla distinzione tra le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente?

Quanti hanno potuto farsi raggiungere dai loro famigliari?

Quante persone adempiono la qualità di rifugiato soltanto in ragione della partenza illegale dal loro Paese?

Il Tribunale amministrativo federale ha deciso (sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) che per ottenere asilo in Svizzera non è più sufficiente che gli Eritrei abbiano lasciato illegalmente il loro Paese d'origine; devono sussistere anche altri motivi d'asilo.

Se alla fine del 2014 ancora 2684 Eritrei beneficiavano di questo statuto, alla fine del 2016 erano già 5601, ossia un aumento di oltre il 108 per cento in due anni. Dopo la sentenza il loro numero è aumentato solo di poco.

In che misura la sentenza ha inciso sulla prassi?

Perché a questi Eritrei non è ora revocata la qualità di rifugiato e concesso l'usuale statuto F visto che è stato stabilito sul piano giudiziario che le condizioni non sono più adempiute?

Quante persone a beneficio dello statuto F con qualità di rifugiato sono state considerate negli ultimi 10 anni un caso di rigore? Quante di esse dipendevano dal sostegno dello Stato?

Stellungnahme des Bundesrates

In via introduttiva, il Consiglio federale indica che le domande e le risposte sono state numerate per motivi di chiarezza.

1./2. L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato se non vi sono motivi d'esclusione. Se per contro sussiste un motivo d'esclusione, sono ammesse provvisoriamente quali rifugiati. La legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) prevede due motivi d'esclusione di questo tipo: l'indegnità (art. 53 LAsi) e i motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). È indegna una persona che ha commesso atti riprensibili, ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la compromette oppure nei confronti della quale è stata ordinata un'espulsione. Sussistono motivi soggettivi insorti dopo la fuga se una persona è divenuta rifugiata soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza.

3. Circa il 3 per cento delle circa 6500 persone che hanno acquisito la qualità di rifugiato in maniera originaria (e non derivata) tra il 2013 e il 2017 sono state ritenute indegne di ottenere l'asilo. I motivi, per esempio i reati commessi, non sono rilevati statisticamente.

4. Sì, vi sono persone cui la qualità di rifugiato è riconosciuta dopo che una prima domanda d'asilo è stata respinta. I motivi sono variegati e includono, ad esempio, attività politiche in esilio oppure la conversione a un'altra religione all'estero.

5. I rifugiati ammessi provvisoriamente hanno il medesimo diritto all'aiuto sociale dei rifugiati che hanno ottenuto l'asilo e pertanto, conformemente all'articolo 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), vanno sostenuti secondo gli standard previsti per le persone residenti. Per contro, l'aiuto concesso alle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato deve imperativamente essere inferiore a quello previsto per le persone indigene. Inoltre, a differenza delle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato, i rifugiati ammessi provvisoriamente hanno diritto a un documento di viaggio sostitutivo svizzero (documento di viaggio per rifugiati), che consente di recarsi all'estero, tranne che nel Paese di origine o di provenienza. Per di più, in virtù della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) hanno diritto a spostare il loro domicilio in un altro Cantone alla stregua di una persona domiciliata.

Tra il 2013 e il 2017 il ricongiungimento familiare è stato accordato a 171 familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente.

6. Dato che i motivi dettagliati di un'esclusione dall'asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non sono rilevati statisticamente, non è possibile indicare quante persone adempiono la qualità di rifugiato soltanto perché sono partite illegalmente dal loro Paese.

7. Nel giugno 2016, nuove informazioni hanno portato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ad adeguare la sua prassi d'asilo per l'Eritrea, stabilendo che in generale i cittadini eritrei partiti illegalmente dal loro Paese non rischiano, in caso di ritorno, una persecuzione rilevante per l'asilo. Da allora queste persone non sono quindi più riconosciute come rifugiati. Il TAF ha confermato questa nuova prassi con la sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017.

8. Nonostante questo adeguamento della prassi, il Consiglio federale ritiene che le condizioni per revocare la qualità di rifugiato ai cittadini eritrei riconosciuti tali in ragione della partenza illegale non siano attualmente soddisfatte. Una revoca di questo tipo è retta dall'articolo 1 C numero 5 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e presuppone un miglioramento fondamentale della situazione nel Paese di origine, che può essere qualificata come democratica, rispettosa dello Stato di diritto, conforme ai diritti umani, stabile e duratura. L'attuale situazione in Eritrea non adempie questi criteri.

9. Nel corso degli ultimi dieci anni 2731 persone che prima risiedevano in Svizzera come rifugiati ammessi provvisoriamente hanno ottenuto, su proposta cantonale, un permesso di dimora in virtù dell'articolo 84 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri (RS 142.20). Di norma i Cantoni sottopongono alla SEM soltanto i casi delle persone finanziariamente indipendenti che non beneficiano dell'aiuto sociale. Si deroga al requisito dell'indipendenza economica soltanto se i Cantoni fanno valere circostanze personali particolarmente gravi.

Risposta del Consiglio federale.