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Maggiore flessibilità per le casse pensioni in caso di uscita degli assicurati senza informazioni sul mantenimento della previdenza

18.3283 · Mozione · 2018-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di modifica dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sul libero passaggio al fine di offrire maggiore flessibilità alle casse pensioni. In caso di mancata notifica sul mantenimento della previdenza, queste ultime dovranno avere la possibilità di versare la prestazione di libero passaggio a un istituto di libero passaggio di loro scelta già dopo tre mesi (invece di sei) e al più tardi dopo un anno (invece di due).

Begründung

Nel 21° secolo si può ritenere che gli assicurati siano in grado di notificare nel giro di qualche settimana alla propria cassa pensioni dove desiderano che sia versato il loro avere di libero passaggio. Il termine di attesa di sei mesi è anacronistico e costituisce un onere per le casse pensioni (dato che l'importo non può essere investito e deve essere remunerato in base al tasso d'interesse LPP).

Dal 1° gennaio 2017 tutte le informazioni sugli averi di libero passaggio vengono registrate dall'Ufficio centrale del secondo pilastro. Per questa ragione non è più necessario effettuare il versamento alla Fondazione istituto collettore LPP, poiché l'assicurato può in qualsiasi momento informarsi presso l'Ufficio centrale sull'ubicazione del suo avere previdenziale. Inoltre, alcuni istituti di libero passaggio offrono tassi d'interesse più vantaggiosi, fondi d'investimento e una consulenza migliore di quanto possa fare l'istituto collettore. È pertanto nell'interesse dell'assicurato che la cassa pensioni possa scegliere un istituto di libero passaggio di sua fiducia. Se poi non dovesse essere soddisfatto della scelta della sua precedente cassa pensioni, l'assicurato può cambiare istituto gratuitamente nel giro di pochi giorni. Visto quanto precede, una maggiore flessibilità in questo campo andrebbe a vantaggio di tutti gli attori coinvolti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una riduzione da sei a tre mesi del termine di attesa per il versamento della prestazione d'uscita all'istituto collettore causerebbe numerosi e inutili versamenti all'istituto collettore e da quest'ultimo a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. L'esperienza insegna che gli assicurati alla ricerca di un lavoro hanno esigenze più urgenti di quella di notificare a quale istituto di libero passaggio intendano versare il loro avere previdenziale. Un termine più lungo risponde quindi ai loro bisogni. Questo vale anche per gli assicurati che decidono di prendere un congedo tra due rapporti di lavoro. In tal modo si può evitare che il loro avere di previdenza venga trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP e, solo poco tempo dopo, da quest'ultima all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In definitiva, i costi di questi inutili versamenti, aperture e chiusure di conti dovrebbero essere sostenuti dagli assicurati. Una riduzione del termine per il versamento della prestazione d'uscita non sarebbe quindi nell'interesse degli assicurati e va pertanto respinta. Non sarebbe ragionevole nemmeno ridurre il termine massimo da due anni a uno, come richiesto con la presente mozione, in quanto anche questo comporterebbe versamenti inutili.

Le prestazioni di libero passaggio appartengono agli assicurati e non agli istituti di previdenza. Gli assicurati devono dunque poter decidere da soli a chi trasferire il loro avere previdenziale. Trasferire la scelta dell'istituto di libero passaggio agli istituti di previdenza costituirebbe un'ingerenza inaccettabile nella facoltà di disporre degli assicurati.

Il versamento sistematico delle prestazioni d'uscita alla Fondazione istituto collettore LPP ha il vantaggio che gli assicurati che non hanno ancora preso una decisione sanno dove si trova il loro avere di libero passaggio senza dover chiedere all'Ufficio centrale del secondo pilastro. In tal modo si possono anche evitare conti dimenticati e inutili oneri supplementari per l'Ufficio centrale del secondo pilastro. Inoltre, con 5 franchi all'anno per ogni assicurato, le spese amministrative della Fondazione istituto collettore LPP sono di gran lunga le più basse in assoluto e non vengono chiesti emolumenti agli assicurati.

In caso di mancata notifica degli assicurati sul mantenimento della previdenza, l'attuale obbligo di versamento della prestazione d'uscita all'istituto collettore LPP, gestito dalle parti sociali, riduce anche il rischio che questi fondi cadano nelle mani di operatori fraudolenti e gli assicurati subiscano perdite.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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