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18.3300 · Mozione · 2018-03-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge affinché le infrazioni alla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) siano perseguite e giudicate da un'autorità federale non coinvolta nella concessione di sussidi (aiuti finanziari, indennità ecc.) o nella relativa sorveglianza. La disposizione deve valere per tutti gli ambiti ai quali, direttamente o per analogia, è applicabile la LSu (p. es. indennità del traffico regionale viaggiatori).

Begründung

La scoperta di irregolarità nell'ottenimento di sussidi da parte di Auto postale Svizzera ha avuto un sorprendente effetto collaterale. Ha sensibilizzato il grande pubblico a una disposizione di legge che non era nota né risulta convincente. Infatti, se non si tratta di inchieste penali conformemente al Codice penale, bensì "solo" di presunte infrazioni alla LSu, le inchieste sono di regola perseguite e giudicate dall'Ufficio federale competente, nel caso di Auto postale Svizzera dall'UFT. Tuttavia, il Consiglio federale ha deciso - cosa bene accetta - di trasferire la procedura penale amministrativa a Fedpol. Contrariamente ai vari Uffici del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e del Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (quindi anche Fedpol) non fa valere gli interessi di proprietario né partecipa alle indennità del traffico regionale viaggiatori. Può così condurre la procedura in maniera più imparziale e indipendente, il che è essenziale per la credibilità della procedura stessa. Dato che la questione dell'imparzialità e dell'indipendenza si ripresenta ogni volta che un Ufficio federale deve esaminare un caso che abbia una correlazione, seppure solo potenziale, con il proprio comportamento, tale caso dovrebbe offrire l'occasione per adottare una disposizione generale nella legge pertinente. Non è pensabile dover sempre ricorrere a una decisione del Consiglio federale, anche perché proprio tali decisioni, concernenti singoli casi, hanno inevitabilmente un risvolto politico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 37 LSu prevede che gli articoli 14-18 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) siano applicabili a diversi reati (truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti e favoreggiamento). Secondo l'articolo 39 LSu queste infrazioni sono perseguite e giudicate, in virtù della DPA, dall'Ufficio federale competente per materia. La designazione dell'Ufficio competente in materia di perseguimento penale e di giudizio delle infrazioni non è quindi disciplinata dalla DPA, bensì dalla legge amministrativa applicabile alla singola fattispecie.

La legislazione amministrativa demanda il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni alle autorità amministrative qualora siano richieste conoscenze specifiche del settore amministrativo pertinente, ad esempio legge sulle dogane (RS 631.0), legge sui cartelli (RS 251), legge sulla radiotelevisione (RS 784.40), legge sulle case da gioco (RS 935.52). In tali casi, l'imparzialità dei funzionari incaricati di condurre una procedura penale amministrativa è quindi garantita dalla DPA tramite le consuete disposizioni sulla ricusazione (art. 29 DPA). Inoltre tutte le operazioni d'inchiesta sono impugnabili davanti alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 26 segg. DPA). Infine, in caso di condanna da parte dell'amministrazione è possibile richiedere il giudizio del tribunale penale (art. 72 DPA). In questo caso si segue la procedura ordinaria (tribunale di primo grado, tribunale cantonale, Tribunale federale).

L'assegnazione di questa competenza garantisce che una sanzione sia pronunciata tenendo conto di tutti gli elementi determinanti della fattispecie. Quindi è anzitutto il competente Ufficio incaricato di accordare i sussidi ad avere le conoscenze tecniche necessarie per determinare se sussistano eventuali infrazioni alle disposizioni della LSu, ad esempio in caso di prestazioni multiple o di modifiche del progetto. Inoltre, l'accelerazione della procedura che risulta dall'accumulazione delle competenze rientra anche nell'interesse del beneficiario dei sussidi.

La particolarità del caso concernente l'Auto postale Svizzera risiede nel fatto che l'autorità incaricata di accordare i sussidi e il beneficiario degli stessi fanno capo allo stesso dipartimento e che quest'ultimo difende gli interessi del proprietario della società madre del beneficiario dei sussidi. In tali casi particolari, peraltro rarissimi, l'articolo 39 capoverso 1 LSu prevede una soluzione ad hoc, secondo cui il Consiglio federale può dichiarare competente un'altra unità amministrativa. Rendere questa possibilità una prescrizione obbligatoria e da applicare sistematicamente - come chiede l'autore della mozione - appare prematuro, senza procedere a un esame approfondito dei vantaggi e degli svantaggi che le possibili soluzioni presentano. In particolare sarebbe opportuno attendere la conclusione del procedimento penale amministrativo in corso nei confronti di Auto postale Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che il diritto vigente offra già una base giuridica sufficiente per soddisfare la principale richiesta della mozione, ossia la garanzia dell'indipendenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.