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18.3309 · Postulato · 2018-03-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare mediante un rapporto se le sanzioni adottate in virtù dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7) colpiscono in modo mirato le persone effettivamente responsabili e se la popolazione civile è protetta dagli effetti negativi delle misure sanzionatorie.

Begründung

Il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7). L'8 giugno 2012 questa ordinanza è stata oggetto di una revisione totale. La Svizzera ha così adottato le medesime sanzioni decise dall'UE contro la Siria in seguito allo scoppio della crisi in quel Paese. A sostegno della loro decisione, UE e Svizzera hanno addotto principalmente la "repressione violenta, da parte delle forze antisommossa e di polizia, contro la popolazione civile".

Dopo più di sei anni, lo scenario della guerra in Siria è fortemente mutato. Pur essendo state adeguate ai cambiamenti in atto, le sanzioni di UE e Svizzera mirano sempre soprattutto a punire le brutali violenze perpetrate da Bashar al-Assad e dal suo regime contro la popolazione siriana. Esse risparmiano però le potenze che alimentano dall'esterno il conflitto e partecipano a crimini di guerra.

Rispondendo all'interpellanza 17.3061, il Consiglio federale rileva che "è fondamentale che siano evitate le conseguenze umanitarie negative delle sanzioni" e che "le sanzioni mirate devono possibilmente colpire in maniera diretta le persone alle quali sono rivolte e proteggere la popolazione civile dalle conseguenze negative": a maggior ragione occorre valutare se la loro impostazione sia adeguata a queste finalità. Questo era l'obiettivo perseguito espressamente anche dalla modifica dell'ordinanza del 10 marzo 2017. È stato raggiunto?

Inoltre, sarebbe opportuno verificare congiuntamente con gli Stati partner dell'UE l'efficacia complessiva delle sanzioni contro la Siria. I provvedimenti colpiscono realmente tutti coloro che non si attengono alla risoluzione 2401 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 24 febbraio 2018? Quest'ultima chiede a tutte le parti belligeranti di cessare le ostilità sull'intero territorio siriano per almeno 30 giorni consecutivi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7), allineandosi così alle sanzioni dell'UE contro Damasco. Da allora le misure sono state accentuate a più riprese, l'ultima volta il 27 marzo scorso, a carico di quattro persone coinvolte nel programma siriano di armi chimiche. Le sanzioni continuano dunque ad essere pertinenti.

Né le sanzioni mirate dell'UE né quelle della Svizzera possono pretendere di colpire tutte le persone, dentro e fuori la Siria, responsabili di intensificare il conflitto bellico, di violare sistematicamente il diritto internazionale - in particolare mediante attacchi alla popolazione civile - o di ostacolare gli aiuti umanitari d'urgenza in Siria. Le sanzioni fanno parte di uno strumentario di politica estera che si prefigge di contribuire a una soluzione politica del conflitto. Al riguardo la Svizzera, esattamente come l'UE, adotta provvedimenti mirati. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ne ha presi nei confronti di diversi Stati coinvolti e ha chiesto a più riprese il rispetto rapido ed effettivo del cessate il fuoco in linea con la risoluzione 2401 del Consiglio di sicurezza dell'ONU (v. p. es. comunicato stampa del 7 marzo 2018). La Svizzera, schieratasi a favore di questo appello nella sessione di marzo del Consiglio dei diritti dell'uomo a Ginevra, da anni ormai si adopera a vari livelli per una soluzione politica del conflitto, per un aiuto umanitario effettivo, nonché a favore della lotta contro l'impunità in Siria.

In risposta all'interpellanza 17.3061 Ingold il Consiglio federale ha già illustrato dettagliatamente che è fondamentale evitare le conseguenze umanitarie negative delle sanzioni. Le iniziative di aiuto indipendenti non devono essere colpite dalle sanzioni, né tantomeno essere tacciate di forme di sostegno al terrorismo.

In generale, i generi alimentari e i medicinali non sono assoggettati alle sanzioni. Inoltre l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria contiene tutta una serie di deroghe umanitarie. Da parecchio tempo i servizi competenti dell'Amministrazione federale si occupano delle conseguenze delle sanzioni internazionali sull'aiuto umanitario, comprese le misure necessarie per lottare contro il finanziamento del terrorismo. Sono in contatto diretto con gli attori umanitari per trovare soluzioni concrete in caso di problemi. È lecito chiedersi in che misura le agevolazioni sancite dalla modifica dell'ordinanza del 10 marzo 2017 a favore degli attori umanitari per l'acquisto, il trasporto e il finanziamento di prodotti petroliferi (es. benzina) siano effettivamente sfruttate in Siria, ma non si può rispondere in modo esaustivo perché non è obbligatorio comunicare alle autorità federali l'utilizzo di quella deroga.

Detto questo, un conto è emanare deroghe, un altro è fornire beni importanti alla popolazione civile. In effetti, oltre a una base legale per questo tipo di transazioni serve anche che gli attori privati - p. es. banche, esportatori, trasportatori e società commerciali - siano disposti a effettuarle.

In proposito il Consiglio federale constata che gli attori privati sono molto restii a concludere affari con la Siria, anche legali, proprio in considerazione dei rischi che da anni ormai questo conflitto comporta, sicché le esportazioni svizzere verso la Siria sono crollate dai circa 271 milioni di franchi del 2010 a soli 28 milioni di franchi nel 2017. Nel 2017, i prodotti farmaceutici hanno costituito la stragrande maggioranza delle esportazioni (circa 20 millioni franchi).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.