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18.3310 · Interpellanza · 2018-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Durante l'inverno, nelle stazioni sciistiche sono stati segnalati diversi incidenti gravi tra gatti delle nevi ed escursionisti verificatisi al di fuori degli orari autorizzati. Benché la giurisprudenza riconosca che in caso di incidente durante gli orari di chiusura delle piste la responsabilità ricade sugli sciatori, spesso al conducente si addossa la responsabilità oggettiva, alla stregua di chi è coinvolto in un incidente stradale. I battipista sono in effetti soggetti alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e considerati come autoveicoli da lavoro, al pari dei mezzi sgombraneve (art. 13 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV). A volte si tiene addirittura conto delle eventuali infrazioni commesse dal conducente su strada con il proprio veicolo privato. I battipista non circolano né su strade né su aree pubbliche, bensì su terreni privati (alpeggi, pascoli...), raramente di proprietà dei gestori di impianti di risalita. Essendo destinati a un uso professionale speciale, non si vede il motivo per cui comprometterebbero la sicurezza stradale. Questa situazione è fonte di serie preoccupazioni tra il personale di gestione degli impianti, tanto che ormai molti di loro, benché abilitati, esitano a guidare un gatto delle nevi al di fuori degli orari di apertura delle piste, nonostante i responsabili della sicurezza debbano preparare i tracciati per il giorno successivo.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è già stato sensibilizzato alle questioni di responsabilità dei conducenti di battipista in caso di incidente?

2. È giusto equiparare questi veicoli ai mezzi sgombraneve ai sensi dell'articolo 13 OETV?

3. È effettivamente legittimo considerarli come autoveicoli da lavoro ai sensi dell'articolo 13 OETV, dato che, al contrario di tutti i veicoli ivi menzionati, non soddisfano la condizione di potenziale utilizzo delle strade pubbliche, nemmeno per tempi o distanze molto brevi?

4. Il Consiglio federale sarebbe disposto a esaminare delle misure che consentano di alleggerire la responsabilità dei conducenti di battipista coinvolti in un incidente?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Le disposizioni in materia di responsabilità civile contenute nella legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) si applicano a prescindere dalla strada (pubblica o privata) su cui un veicolo a motore provoca un danno. Il detentore di un battipista è civilmente responsabile per il rischio particolare derivante dal funzionamento del veicolo. Ne è esonerato quando l'incidente è avvenuto per colpa grave di uno sciatore e né lui né il conducente risultino in colpa. Il giudice può limitare la responsabilità civile del detentore qualora lo sciatore danneggiato abbia contribuito a causare l'incidente.

Chi guida un battipista senza esserne il detentore non è soggetto alla responsabilità oggettiva. Deve rispondere civilmente soltanto se gli è imputata la colpa dell'incidente, comunque soggetta all'onere della prova. Il giudice può escluderne o attenuarne la responsabilità qualora lo sciatore danneggiato abbia contribuito a causare l'incidente.

Il Consiglio federale reputa pertanto che la normativa vigente sia sufficiente per attenuare o escludere la responsabilità di detentori e conducenti di battipista.

2./3. Le piste da sci sono considerate aree di circolazione pubbliche e come tali possono essere percorse in linea di massima solo da veicoli muniti di licenza di circolazione e targa. Inoltre, i battipista sono generalmente adibiti ad attività lavorative e non al trasporto di cose. Il Consiglio federale ne ritiene quindi corretta l'immatricolazione come veicoli da lavoro.

Risposta del Consiglio federale.