18.3328 · Mozione · 2018-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di modifica dell'articolo 8 capoverso 3 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) affinché il Parlamento possa concorrere alle decisioni relative alla conclusione di trattati internazionali che prevedono il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e disposizioni deroganti alla LTV.
Begründung
A differenza della Svizzera, l'UE ha liberalizzato il traffico viaggiatori ferroviario internazionale; è così possibile offrire servizi ferroviari in un Paese diverso dal proprio senza dover instaurare una cooperazione con una società ferroviaria del Paese stesso. È quanto stabilisce la direttiva 2007/58/CE introdotta con il terzo pacchetto ferroviario dell'UE. Dal 2010 ogni Stato membro dell'UE deve concedere l'accesso alla propria rete a tutte le imprese di trasporto ferroviario degli altri Stati membri, affinché possano effettuare servizio di trasporto e di cabotaggio nel traffico viaggiatori internazionale. L'articolo 52 capoverso 6 dell'Accordo sui trasporti terrestri prevede l'applicazione del principio di equivalenza delle disposizioni giuridiche tra la Svizzera e l'UE, ragion per cui la seconda pretende dalla prima il recepimento del suo terzo pacchetto ferroviario. Il Consiglio federale raccomanda di prendere in esame una liberalizzazione del traffico internazionale che consenta di offrire collegamenti internazionali senza dover instaurare cooperazioni. La Svizzera recepirebbe in tal modo gli elementi del suddetto pacchetto che prevedono l'apertura del mercato del traffico viaggiatori ferroviario. Apparentemente, nel 2018 al Consiglio federale sarà presentato un documento interlocutorio, sulla base del quale il Comitato misto del succitato Accordo deciderà il recepimento. La decisione non deve essere previamente approvata o deliberata dal Parlamento: infatti, secondo l'articolo 8 capoverso 3 LTV il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e di disposizioni deroganti alla legge. Vista la portata della decisione - e le possibili ripercussioni sul sistema nodale e cadenzato del trasporto svizzero, la garanzia delle tracce, il sistema tariffario integrato, i salari o le norme sociali - è tuttavia consigliabile coinvolgere il Parlamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione sta attualmente valutando se, in futuro, nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori su ferrovia, oltre a cooperazioni internazionali tra imprese di trasporto (di norma ex ferrovie statali) potranno essere ammesse anche offerte di terzi. In caso affermativo, questi ultimi necessiteranno di una concessione nazionale per il trasporto di viaggiatori, grazie alla quale la Confederazione potrà porre le proprie condizioni. I collegamenti offerti dovranno servire prevalentemente il traffico internazionale, mentre il servizio di cabotaggio potrà essere fornito solo come attività accessoria.
Nell'ambito del traffico viaggiatori e merci su ferrovia e su strada, il Consiglio federale ha la competenza di stipulare in maniera autonoma accordi internazionali in base alle seguenti tre disposizioni: l'articolo 8 capoverso 3 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; 745.1), l'articolo 9a capoverso 6 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; 742.101) e l'articolo 3a della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; 744.10). In questi settori il Parlamento ha pertanto delegato tale competenza al Consiglio federale, e a ragione, poiché tali accordi, di natura spesso tecnica, non mettono in gioco interessi centrali per il Paese, né presentano grandi margini decisionali. Sottoporre ciascuno dei numerosi accordi, e le relative modifiche, all'approvazione del Parlamento si rivelerebbe una procedura lenta e macchinosa, non adeguata alla portata delle decisioni da prendere. Il Consiglio federale ritiene opportuno mantenere la delega di competenze per questo settore. Quanto auspicato dall'autore della presente mozione causerebbe un forte rallentamento nell'attuazione delle istanze della politica dei trasporti svizzera.
Il Consiglio federale ricorda che, anche senza una modifica dell'articolo 8 capoverso 3 LTV, il Parlamento può richiedere in qualsiasi momento al Consiglio federale di rinunciare a un eventuale previsto recepimento del terzo pacchetto ferroviario dell'UE. Inoltre, tutti gli accordi internazionali conclusi in base alla suddetta delega devono essere riportati nelRapporto sui trattati internazionali, mediante il quale il Parlamento può effettuare controlli successivi. Il Parlamento è altresì coinvolto nelle decisioni mediante le Commissioni, in particolare le Commissioni della politica estera (CPE), che vengono informate dal Consiglio federale in merito agli affari di politica estera più importanti, secondo l'articolo 152 della legge sul Parlamento (LParl; 171.10).
L'apertura del mercato del traffico viaggiatori ferroviario internazionale non ha influenzato in modo significativo i rapporti di concorrenza all'interno dell'UE. La maggior parte di questi trasporti continuano a essere offerti sulla base di cooperazioni tra due imprese ferroviarie nazionali. Le offerte da parte di terzi, qualora esistano, hanno soprattutto carattere nazionale (come ad esempio NTV in Italia, Leo in Repubblica Ceca o la Westbahn in Austria). Queste offerte in ambito nazionale sono esplicitamente escluse dal concetto di apertura moderata esaminato dalla Confederazione, che renderà possibile la presentazione di nuove offerte complementari. In base all'obbligo di concessione, nella sua valutazione il Consiglio federale potrà considerare anche gli effetti delle offerte di terzi sul sistema nodale e cadenzato, sulla garanzia delle tracce, sul sistema tariffario integrato, sui salari e sulle norme sociali.
Occorre infine considerare che, a causa dei problemi di capacità della rete ferroviaria principale, sarà molto difficile trovare tracce libere per collegamenti interessanti dal punto di vista economico. Pertanto, le conseguenze dell'apertura del mercato dovrebbero rivelarsi irrilevanti. Ulteriori timori in questo senso appaiono infondati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.