18.3353 · Postulato · 2018-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui spiega in base a quali criteri il Corpo delle guardie di confine (CGFC) esegue i controlli delle persone. È di particolare interesse sapere qual è l'importanza dell'aspetto esteriore durante i controlli nei treni, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Il rapporto deve inoltre contenere una panoramica delle misure adottate dal CGCF nello sviluppo dell'organizzazione e del personale nonché negli ambiti dell'intervisione e della supervisione, con le quali garantisce che i controlli delle persone non sono discriminatori e arbitrari. Una parte del rapporto che mette a confronto i vari Paesi dovrà illustrare un'analisi della prassi di controllo e delle misure di prevenzione in Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Austria.
Begründung
Crescono sempre più le critiche al CGCF secondo le quali quest'ultimo, durante i controlli delle persone nei treni, nelle stazioni ferroviarie e al confine, si baserebbe in maniera determinante sulla provenienza etnica. Anche il Consiglio federale, nella sua risposta all'interpellanza 17.3601, ammette che le caratteristiche personali, come il colore della pelle, possono rientrare nel catalogo dei criteri per i controlli delle persone. Ciò contravviene al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione e non è giustificato in una società democratica moderna, fondata sui principi del pluralismo e del rispetto verso culture diverse.
Per stabilire la fondatezza delle accuse sono necessarie informazioni sulla prassi effettiva nei controlli delle persone e sulle misure di prevenzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha l'incarico di garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale nonché di contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.
Per adempiere a tali compiti e in virtù dell'articolo 100 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0), il CGCF può controllare le persone e accertare la loro identità. Simili controlli vengono effettuati in base a:
- ricerche o indizi concreti, ad esempio quando il nome o l'aspetto della persona cercata è noto;
- informazioni o analisi dei rischi, come noti modi operandi di gruppi criminali;
- esperienze dei collaboratori, quali insieme di informazioni; in tale ambito è rilevante, tra l'altro, il comportamento di una persona durante un controllo o il genere di merci trasportate.
Le condizioni per i controlli delle persone sono stabilite in modo chiaro, si fondano su un'analisi dei rischi e necessitano di una motivazione oggettiva. I fermi del CGCF mostrano altresì che un controllo effettuato esclusivamente sulla base di caratteristiche quali l'età, il sesso, la nazionalità o anche il colore della pelle non risulta in alcun modo efficace. Nel contempo, simili criteri non devono tuttavia essere un motivo per non controllare una persona se sussistono altre circostanze sospette.
Le guardie di confine sono sensibilizzate su tematiche quali razzismo e discriminazione. L'AFD attribuisce infatti grande importanza a rispettivi corsi di formazione e a misure di sensibilizzazione. La formazione di base include quindi temi quali diritti umani, etica professionale, diritti e doveri di una guardia di confine, competenze sociali, comunicazione e identificazione di comportamenti sospetti. Nell'ambito della formazione il CGCF collabora inoltre con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
Le accuse di profilazione razziale (racial profiling) nei confronti di un membro del CGCF vengono prese sul serio ed esaminate nel dettaglio. Un controllo interno della qualità assicura un intervento rapido e un modo di procedere unitario. In caso di comportamento scorretto, la reazione è immediata. Le sanzioni possono estendersi fino a misure disciplinari o in materia di diritto del personale. In caso di sospetto di comportamento penalmente punibile, il caso viene affidato alla giustizia militare.
Con riferimento al parere inerente al postulato Arslan 18.3356, il Consiglio federale ritiene che le misure adottate per la lotta alla profilazione razziale siano già sufficientemente note e che un rapporto non fornirebbe alcun valore aggiunto. Una prassi basata sul confronto tra diversi Paesi viene inoltre garantita mediante la partecipazione della Svizzera a organi regionali e internazionali attivi nella tutela dei diritti umani, come il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) o la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.