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Rapporti stilati da organizzazioni internazionali sulla Svizzera. Coinvolgimento del Parlamento nella procedura di consultazione

18.3378 · Mozione · 2018-03-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 152 LParl, il Consiglio federale è incaricato di coinvolgere il Parlamento in modo appropriato nelle procedure di consultazione interne relative ai rapporti stilati da organizzazioni internazionali sulla Svizzera.

Begründung

I rapporti sulla Svizzera stilati ad esempio dall'OCSE, dal commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, dal GAFI e da altre organizzazioni contengono sempre anche critiche. Il Consiglio federale può prendere posizione in merito in una procedura di consultazione. Ai sensi dell'articolo 152 LParl concernente l'informazione e la consultazione nell'ambito della politica estera, il Consiglio federale è incaricato di coinvolgere anche il Parlamento in tale procedura di consultazione, ad esempio nella forma di un corapporto interno delle commissioni competenti. In questo modo si evita che il Parlamento sia messo di fronte al fatto compiuto quando prende atto del rapporto definitivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La preparazione dei rapporti sui Paesi in seno agli organismi e alle organizzazioni internazionali segue procedure e regole diverse, in particolare per quanto concerne la partecipazione del Paese interessato, le scadenze, la forma e l'adozione delle raccomandazioni. Le raccomandazioni formulate in questi rapporti riguardano di solito l'attuazione a livello nazionale degli strumenti che sono stati adottati nelle sedi multilaterali e che - nel caso di un accordo internazionale - hanno già ottenuto l'approvazione del Parlamento. Le raccomandazioni possono essere vincolanti dal punto di vista politico, ma non giuridico. Per ragioni inerenti agli interessi di politica estera, economici o di altro tipo della Svizzera, le raccomandazioni possono indurre il Consiglio federale a presentare al Parlamento progetti di legge per migliorare l'attuazione nazionale di tali strumenti e/o soddisfare gli standard internazionali. La decisione in merito a eventuali modifiche di legge sulla base di tali raccomandazioni spetta al Parlamento. Se del caso, il Consiglio federale può richiamare l'attenzione del Parlamento sulle conseguenze prevedibili dell'inosservanza delle raccomandazioni.

Il Consiglio federale ha già tenuto conto in diverse occasioni della richiesta del Parlamento di un maggiore coinvolgimento nell'attuazione pratica dell'articolo 152 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10). Ad esempio le commissioni della politica estera (CPE) delle Camere federali vengono informate a cadenza trimestrale, tramite una lista, sulle attività in corso e previste della politica estera (art. 152 cpv. 2 LParl). In queste occasioni i membri delle CPE possono richiedere ulteriori informazioni o consultazioni in merito a un rapporto del Consiglio federale (art. 152 cpv. 5 LParl). Inoltre l'articolo 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) precisa l'attuazione concreta degli obblighi di consultazione del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl. Una consultazione ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale in caso di progetti essenziali, nella fattispecie:

a. quando, in seguito all'attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali, è necessaria l'emanazione o una modifica sostanziale di una legge federale; o

b. quando la rinuncia all'attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri gravi svantaggi per la Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che le procedure di informazione e consultazione esistenti siano sufficienti per garantire una collaborazione efficace tra Parlamento, Consiglio federale e Amministrazione federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.