18.3388 · Mozione · 2018-05-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire che, nel caso in cui per le cure ospedaliere venga scelto un ospedale al di fuori del Cantone, all'ospedale sia versata la tariffa massima prevista nell'elenco del Cantone di domicilio per un ospedale di tipologia identica, ma al massimo la tariffa dell'ospedale scelto.
Begründung
Con il nuovo articolo 41 capoverso 1bis LAMal, introdotto nell'ambito della revisione del finanziamento ospedaliero, il Parlamento ha voluto sancire la libera scelta degli ospedali a livello intercantonale. Ha inoltre voluto evitare che i Cantoni fossero chiamati a pagare importi superiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto versare per le cure prestate sul proprio territorio. Contro il volere del Parlamento, alcune tariffe di riferimento per le cure extracantonali sono fissate in modo da essere nettamente al di sotto delle tariffe realmente applicate nel Cantone di domicilio. Viene così meno la concorrenza auspicata, mentre la libera scelta dell'ospedale non può essere completamente attuata. Nell'articolo 41 capoverso 1bis LAMal s'impone pertanto una precisazione.
Se per una cura fuori Cantone si paga per principio un prezzo identico a quello effettivamente versato per una cura prestata nel proprio Cantone o comunque conforme alla prassi, sono date condizioni eque per una concorrenza sui prezzi e sulla qualità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 41 capoverso 1bis della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), in caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale. Riguardo all'assunzione dei costi, di norma si applica la tariffa dell'ospedale curante (cfr. la risposta del Consiglio federale del 7 dicembre 2012 all'interpellanza Humbel 12.3865, Incongruenze nell'attuazione del finanziamento ospedaliero). Qualora questa tariffa fosse superiore a quella di un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, nel caso di un'ospedalizzazione extracantonale per motivi personali l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva "al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio" (art. 41 cpv. 1bis LAMal).
Pertanto, per le cure a libera scelta fuori Cantone, i Cantoni sono già oggi tenuti a utilizzare come cosiddetta tariffa di riferimento quella di uno degli ospedali che figurano nel loro elenco e che fornisce il trattamento in questione. La legge non disciplina invece le modalità di fissazione di questa tariffa di riferimento, se il trattamento in questione è fornito da più ospedali figuranti nell'elenco del Cantone di domicilio. Nella sua risposta del 3 giugno 2016 all'interpellanza Hess Lorenz 16.3194, "Libera scelta dell'ospedale. Solo sulla carta?", il Consiglio federale ha spiegato che la scelta della tariffa di uno degli ospedali figuranti sui loro elenchi quale tariffa determinante per la tariffa di riferimento è per principio di competenza dei Cantoni.
Il Consiglio federale condivide quanto chiesto dagli autori della mozione, ossia la necessità di contrastare la fissazione mirata di tariffe di riferimento basse che violano la legge. Le tariffe di riferimento devono essere fissate a norma di legge, per consentire e promuovere la libera scelta dell'ospedale e la concorrenza tra gli ospedali in tutta la Svizzera. Una precisazione nella legge consentirebbe di fare chiarezza in merito alla fissazione delle tariffe di riferimento.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.