18.3393 · Interpellanza · 2018-05-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'autunno del 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha fissato con due sentenze la prassi per il rimborso del materiale sanitario nelle case di cura e nelle cure Spitex. Secondo queste sentenze, i mezzi e gli apparecchi necessari per le cure e utilizzati dal personale che figurano nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), come apparecchi per iniezione o medicazioni per ferite, non possono più essere fatturati separatamente alle casse malati, ma devono essere considerati parte dei costi di cura complessivi. Pertanto i materiali sanitari devono essere finanziati nel quadro del disciplinamento vigente dei costi di cura. Questo mette in difficoltà i fornitori di prestazioni. Se la Spitex, le case per anziani e le case di cura non possono più fatturare il materiale di consumo, come siringhe e medicazioni, all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) o addirittura rischiano di dover far fronte a richieste di restituzione da parte delle casse malati per diversi anni, ciò comporterà gravi conseguenze per le organizzazioni, i Comuni e i Cantoni. Si presume che talvolta il costo per il trattamento delle richieste di restituzione sarà quasi pari agli importi richiesti dalle casse malati, a causa degli oneri derivanti dal controllo delle fatture, dalle verifiche per accertare se il materiale è stato utilizzato direttamente dal paziente e dalla restituzione ai clienti di tante piccole somme. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Chi dovrebbe in ultima analisi farsi carico delle restituzioni, le organizzazioni o i Cantoni, rispettivamente i Comuni, oppure entrambe le parti? Le richieste di restituzione possono riguardare anche i pazienti?
2. Il Consiglio federale è disposto ad adottare misure legali per ottenere che gli assicuratori malattie rinuncino alle restituzioni? Di quali possibili alternative dispone altrimenti? Come giudica l'urgenza di una soluzione ragionevole e sostenibile per tutti e come ne valuta le possibilità?
3. È disposto a legalizzare come soluzione transitoria di immediata efficacia la prassi che ha funzionato bene finora (fatturazione di materiali costosi, p. es. per la medicazione di ferite)? Eventualmente potrebbe farlo anche a livello di ordinanza?
4. Come si pone nei confronti della richiesta di Cantoni e Comuni di adeguare all'evoluzione dei costi i contributi AOMS alle cure stazionarie e ambulatoriali, tenendo conto in modo specifico e differenziato nei contributi AOMS dei costi per l'uso di mezzi e apparecchi figuranti nell'elenco previsto dalla legge (EMAp)?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato la situazione giuridica e quindi anche la posizione del Consiglio federale (v. p. es. il parere del 13 marzo 2015 in risposta alla mozione Humbel 14.4292, Autorizzazione delle case di cura a fornire prestazioni a carico delle casse malati). Secondo il TAF, il materiale sanitario utilizzato dal personale di cura è parte integrante delle prestazioni di cura. La sua rimunerazione non deve quindi avvenire separatamente, ma essere assunta dai tre soggetti che sostengono i costi conformemente al disciplinamento sul finanziamento delle cure (assicuratori malattie, assicurati, finanziamento residuo da parte dei Cantoni o dei Comuni). I contributi degli assicuratori e degli assicurati sono stabiliti nella legge e nell'ordinanza, i Cantoni sostengono i costi residui. Per quanto riguarda la fissazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) alle prestazioni di cura, occorre osservare che è avvenuta secondo la prescrizione contenuta nella disposizione transitoria della legge e che l'entità della rimunerazione delle prestazioni di cura da parte dell'AOMS dovrebbe rimanere invariata anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure ed essere quindi ininfluente sui costi.
1. Nelle sue sentenze il TAF non spiega come dovrebbe svolgersi una restituzione. I beneficiari delle rimunerazioni separate per il materiale sanitario da parte degli assicuratori, stabilite contrattualmente secondo la prassi, erano i fornitori di prestazioni. Gli assicurati non hanno ricevuto ulteriori prestazioni, poiché il materiale sanitario utilizzato dal personale di cura fa parte delle prestazioni di cura. Di conseguenza un'eventuale restituzione non li riguarderebbe.
2. Prescrivere agli assicuratori una rinuncia a eventuali restituzioni non è di competenza del Consiglio federale. Questa decisione rimane prerogativa degli assicuratori. Tuttavia il Consiglio federale fa notare che, in particolare, stabilire se il materiale sanitario fatturato separatamente sia stato consegnato per uso proprio (v. in materia l'art. 20 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 2015 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; RS 832.112.31) o per essere utilizzato dal personale di cura complicherebbe notevolmente un eventuale processo di restituzione. Inoltre si dovrebbe chiarire come gestire il fatto che i costi del materiale sanitario rimunerato separatamente confluirebbero nel calcolo dei premi degli assicuratori.
3. Come menzionato inizialmente, nella sua recente giurisprudenza il TAF ha confermato l'interpretazione della legge da parte del Consiglio federale. Quest'ultimo ritiene che un'eventuale modifica del quadro giuridico debba quindi avvenire a livello di legge e non considera opportuno prevedere come "soluzione transitoria" la rimunerazione separata del materiale sanitario costoso.
4. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha tentato più volte invano di creare, insieme agli attori, trasparenza nella rimunerazione del materiale sanitario. Sono in primo luogo i fornitori di prestazioni, i Cantoni e gli assicuratori a essere chiamati ad attuare le disposizioni di legge, così come sono state confermate dal TAF. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha invitato gli attori interessati a partecipare a una nuova tavola rotonda nel settembre del 2018. Obiettivo dei colloqui sarà creare trasparenza nell'ambito del materiale sanitario in vista di una soluzione sostenibile. Un aumento unilaterale e immediato dei contributi senza che vi sia trasparenza sulle prassi di fatturazione adottate finora e sui costi effettivi del materiale sanitario va in ogni caso respinto, non da ultimo in considerazione dell'evoluzione dei costi dell'AOMS.
Per quanto riguarda l'adeguamento dei contributi AOMS alle cure richiesto dai Cantoni e dai Comuni, nel quadro del rapporto che sarà allestito in adempimento del postulato CSSS-N 16.3352, "Ripartire l'aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono", occorrerà approfondire se e come nei contributi AOMS alle prestazioni di cura si debba tenere conto dell'evoluzione dei costi.
Risposta del Consiglio federale.