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18.3395 · Mozione · 2018-05-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che le esportazioni di materiale bellico e di altri beni utilizzabili a fini militari non indeboliscano quanto intrapreso dalla politica svizzera in materia di asilo e migrazione. In particolare, i criteri di esclusione definiti nella legge federale sul materiale bellico (LMB) e nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) vanno completati allo scopo di impedire che tali beni siano esportati nelle zone di crisi, da cui provengono poi i flussi migratori.

Begründung

Nella maggior parte dei casi, le ondate di migranti in Svizzera e in Europa provengono da zone di guerra, dove le esportazioni di materiale bellico non fanno del resto che aumentare il numero di armi a disposizione. Che proprio la Svizzera contribuisca alla fuga di ancora più persone dalla loro madrepatria alla volta dell'Europa sembrerebbe per molti versi il risultato di una morale cinica e ambivalente.

Oltre a contraddire la nostra tradizione umanitaria, ciò è contrario a qualsiasi logica economica: chiunque investa molto denaro nell'aiuto allo sviluppo e si scontri nel contempo con problemi di politica interna legati all'immigrazione non dovrebbe vanificare gli sforzi profusi in quest'ultimo ambito esportando poi armamenti. E visto che si cita continuamente, e a giusto titolo, l'"aiuto in loco" quale utile strumento della politica migratoria, bisogna ricordare che per attuare questa forma di aiuto andrebbero evitate a tutti i costi le esportazioni di armi verso queste regioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tra le esportazioni elvetiche di materiale bellico e la pressione migratoria sulla Svizzera non esiste alcun nesso causale. In primo luogo, la migrazione è un fenomeno complesso, non riconducibile soltanto alla violenza armata. Secondariamente, la Svizzera ha emanato embarghi sugli armamenti nei confronti di diversi Stati. E infine, durante l'esame delle domande di esportazione sulla base dei criteri d'autorizzazione sanciti nell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511), si tiene conto delle circostanze, nel Paese destinatario e nella regione in questione, che potrebbero dare origine a flussi migratori. Di conseguenza, in passato non sono praticamente mai state autorizzate esportazioni di materiale bellico verso Paesi da cui provengono ondate migratorie alla volta della Svizzera o dei suoi Paesi limitrofi.

La maggior parte delle domande d'asilo registrate tra il 2013 e il 2017 in Svizzera o nei Paesi confinanti (Germania, Francia, Italia e Austria) è stata depositata da cittadini di uno dei seguenti 15 Paesi: Afghanistan, Albania, Etiopia, Eritrea, Gambia, Iraq, Kosovo, Nigeria, Pakistan, Russia, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Siria e Tunisia.

Nei confronti di diversi Paesi il Consiglio federale ha disposto misure coercitive in applicazione di sanzioni decise dalle Nazioni Unite o dai principali partner commerciali della Svizzera. Tali misure vietano di norma anche la fornitura di beni d'armamento. Proprio in ragione di questi embarghi, non è ammesso fornire materiale bellico all'Eritrea, alla Siria e alla Somalia.

In base ai criteri d'autorizzazione previsti dall'OMB, nel valutare le domande di esportazione vanno considerati fattori quali il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale, la situazione all'interno del Paese destinatario e gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'autorizzazione non viene in linea di massima rilasciata se un Paese viola in modo grave e sistematico i diritti umani o se sussiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile.

Per i suddetti motivi, tra il 2013 e il 2017 la Svizzera non ha per esempio esportato materiale bellico in Afghanistan, Etiopia, Eritrea, Gambia, Iraq, Nigeria, Somalia, Sri Lanka e Siria. Per quanto riguarda l'Albania, il Kosovo, il Pakistan, la Russia, la Serbia e la Tunisia, l'autorizzazione è stata rilasciata a condizioni ben definite, ossia per destinatari finali specifici. Sono inoltre stati forniti solo beni che non presentavano praticamente alcun rischio per la popolazione. Quanto alla Russia, dal 2014 non sono più state rilasciate autorizzazioni a causa del conflitto armato internazionale in corso.

I beni militari speciali che rientrano nel campo d'applicazione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) sono beni concepiti a fini militari pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, né velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio. È per esempio il caso dei simulatori d'addestramento o dei materiali di protezione. I rischi insiti in questi beni non sono comparabili con quelli del materiale bellico, ragione per cui non possono nascere contraddizioni con quanto previsto dalla politica in materia di migrazione e asilo.

In conclusione, la Svizzera non autorizza esportazioni di beni d'armamento legate in qualche modo alla pressione migratoria di cui si parla nel testo della mozione. Le basi legali in vigore consentono di tenere conto in modo adeguato degli aspetti menzionati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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