18.3398 · Mozione · 2018-05-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inserire nell'ordinanza sulla protezione degli animali un elenco degli animali selvatici che in futuro non potranno più partecipare alle tournée dei circhi.
Begründung
Nel confronto internazionale, la Svizzera vanta una legislazione sulla protezione degli animali all'avanguardia. In un settore, tuttavia, siamo indietro rispetto ad altri Paesi: da noi animali selvatici come i grandi felini, gli elefanti e i pinnipedi possono essere impiegati negli spettacoli dei circhi sebbene sia dimostrato che durante le tournée è del tutto impossibile detenerli nel rispetto della specie. Ciò è consentito, tra le altre cose, dall'articolo 95 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla protezione degli animali, il quale permette ai circhi di portare in tournée gli animali selvatici anche se i requisiti minimi di cui all'allegato 2 della stessa ordinanza non sono rispettati. In questo modo le esigenze degli animali non possono essere soddisfatte. Allo stesso tempo i ripetuti spostamenti e i fattori di stress ad essi correlati compromettono fortemente il benessere degli animali. Va inoltre considerato che i numeri con questi animali spesso vengono acquistati all'estero, dove le condizioni di riproduzione (accoppiamento tra consanguinei), di allevamento e detenzione e i metodi di addestramento sono spesso di gran lunga peggiori che in Svizzera.
Nel nostro Paese sono soltanto due i circhi che continuano a proporre spettacoli con questi animali selvatici (Circus Gasser-Olympia e Circus Royal), mentre tutti gli altri vi rinunciano volontariamente. La Svizzera non ha bisogno di una soluzione speciale per due circhi che causano regolarmente enormi sofferenze agli animali: deve semplicemente eliminare questa "zona grigia" dalla nostra legislazione sulla protezione degli animali. Sono molti i Paesi ben più avanti rispetto a noi in materia. In 17 Paesi, tra cui Belgio, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Scozia e Slovenia, è vietato condurre in tournée animali selvatici e i seguenti Paesi possiedono un elenco positivo o negativo che vieta l'impiego di determinati animali selvatici: Danimarca, Finlandia, Svezia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria. Visto che vi sono anche animali selvatici che possono essere detenuti nei circhi in maniera conforme alla specie (per esempio camelidi, piccoli mammiferi, alcune specie di uccelli e di rettili), il Consiglio federale dovrebbe introdurre nell'ordinanza sulla protezione degli animali un elenco negativo con le specie che è vietato portare in tournée nei circhi. L'articolo 6 della legge sulla protezione degli animali conferisce al Consiglio federale la competenza per l'emanazione di tale elenco.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Rispetto al resto del mondo, in Svizzera la detenzione di animali selvatici è disciplinata in modo molto restrittivo. Come ricordato nelle risposte a diversi interventi parlamentari in materia, le norme relative alla detenzione di animali selvatici variano notevolmente da Stato a Stato (interrogazione Chevalley 13.1028, Regolamentare le specie animali ammesse nei circhi; mozione Chevalley 15.3296, Regolamentare le specie animali ammesse nei circhi; interpellanza Chevalley 16.3701, Il circo non è un posto adatto ai grandi felini). Ciò vale in particolare per le "liste nere" degli animali selvatici non ammessi nei circhi. I Paesi che hanno introdotto simili liste non dispongono tuttavia di criteri oggettivi per vietare determinate specie di animali selvatici.
Per detenere questo tipo di animali, in Svizzera i circhi necessitano di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 90 e seguenti dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). A tale scopo devono soddisfare perlopiù le stesse condizioni poste alle detenzioni professionali di animali selvatici (p. es. i giardini zoologici). Nel 2015 l'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulla detenzione di animali selvatici (RS 455.110.3) è stata modificata in seguito alla decisione di rendere più restrittive le prescrizioni sulla detenzione di questi animali e di precisare le condizioni della loro cattività quando sono in tournée con il circo. Concretamente ogni anno, all'inizio della stagione, l'autorità cantonale competente deve controllare l'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici. Si tratta in particolare di verificare il rispetto delle disposizioni sulla formazione degli addetti all'accudimento, le condizioni di detenzione, i parchi, la cura e il modo di trattare gli animali. L'autorità competente del Cantone in cui il circo ha la sua sede invernale e quella del Cantone che accoglie il circo devono effettuare i controlli richiesti prima e durante la tournée. L'USAV ha elaborato informazioni tecniche destinate alle autorità veterinarie per definire nel dettaglio le procedure da seguire, evidenziare gli aspetti cui prestare particolare attenzione e garantire un'applicazione omogenea nei Cantoni. Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare il rigetto o la revoca dell'autorizzazione per la tournée del circo in Svizzera.
A metà del 2019 è previsto un primo bilancio della legislazione più restrittiva in materia, sulla base del quale si valuterà se siano necessarie misure supplementari. Come ricordato dal Consiglio federale nell'ora delle domande del 12 giugno 2017 (17.5269 e 17.5270), è opportuno attendere la conclusione di questi lavori prima di decidere se misure - come quella richiesta nella presente mozione - siano appropriate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.