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Previsto rimpatrio di Eritrei. Il Consiglio federale intende davvero eseguire gli allontanamenti?

18.3406 · Interpellanza · 2018-05-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A inizio aprile 2018 i media hanno reso noto che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta verificando lo statuto di circa 3200 Eritrei ammessi provvisoriamente. La SEM adempie in tal modo il suo obbligo legale di riesaminare a intervalli regolari le ammissioni provvisorie. Nel rivalutare lo statuto di soggiorno può fondarsi su una sentenza del Tribunale amministrativo federale, che ha ritenuto ragionevolmente esigibili i rimpatri di persone che hanno svolto il servizio nazionale. Nel contempo l'effettiva esecuzione dei rimpatri resta un'incognita a causa della mancata disponibilità, da parte eritrea, a riammettere le persone rimpatriate. Alla luce della situazione si pongono le domande seguenti:

1. Perché la SEM riesamina soltanto un terzo dei 9400 Eritrei ammessi provvisoriamente, anche se tutte queste persone hanno ricevuto una decisione d'asilo negativa?

2. Stando alle ultime notizie, al momento soltanto 200 casi sono sotto esame. Come si spiega questa discrepanza tra le 3200 verifiche comunicate a inizio aprile e gli appena 200 riesami a fine maggio? La SEM ha mal valutato la situazione?

3. Sulla base di quali criteri, oltre al servizio nazionale, è riesaminata l'ammissione provvisoria?

4. Come il Consiglio federale intende eseguire concretamente gli allontanamenti in considerazione della politica eritrea di riammettere soltanto le persone che ritornano volontariamente?

5. Quale quota di ritorni prevede effettivamente il Consiglio federale?

6. I rimpatri sono coordinati con Paesi partner europei che registrano parimenti un'importante diaspora eritrea?

7. Il Consiglio federale intende informare regolarmente e tempestivamente la Commissione degli affari politici in merito ai progressi compiuti in materia di riesami e rimpatri?

8. Condivide l'opinione secondo cui le persone che non si riesce a rimpatriare debbano ottenere soltanto il soccorso d'emergenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è giunto alla conclusione che un ritorno in Eritrea non è generalmente inesigibile. Come già indicato il 18 settembre 2017 dal Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia nella risposta alla domanda 17.5337, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina le ammissioni provvisorie cui si riferisce la sentenza summenzionata, ossia quelle disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Si tratta suppergiù di un terzo dei circa 9400 cittadini eritrei ammessi provvisoriamente a fine maggio 2018. Circa due terzi delle persone ammesse provvisoriamente sono rifugiati riconosciuti e non sono sottoposti ad esame.

2. Nel quadro di un progetto pilota sono state esaminate le ammissioni provvisorie di circa 250 persone (circa 200 dossier). La revoca dell'ammissione provvisoria e la disposizione dell'esecuzione dell'allontanamento sono risultate appropriate in circa il 9 per cento dei casi esaminati. La SEM sta attualmente elaborando le pertinenti decisioni di revoca. A fine luglio 2018 risiedevano in Svizzera circa 2800 cittadini eritrei ammessi provvisoriamente, prima della suddetta sentenza del TAF, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. La SEM riesaminerà queste ammissioni provvisorie tra autunno 2018 e metà 2019.

3. Per il riesame delle ammissioni provvisorie vigono le prescrizioni legali. La SEM revoca un'ammissione provvisoria e dispone l'esecuzione dell'allontanamento se il ritorno dell'interessato è ammissibile, esigibile e possibile e questa misura risulta in complesso proporzionata. La SEM verifica tali condizioni caso per caso. Nel valutare l'esigibilità occorre esaminare, nel contesto specifico del Paese, se nel complesso il ritorno implica un pericolo concreto. Tipiche situazioni di pericolo sono, ad esempio, guerre, guerre civili, violenza generalizzata o un'emergenza medica nel Paese di origine o di provenienza. L'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile anche per motivi individuali di natura sociale o sanitaria qualora l'interessato dovesse ritrovarsi in una situazione d'emergenza esistenziale in caso di ritorno nel Paese di origine o di provenienza.

4. La riammissione delle persone che non sono disposte a partire e non dispongono di documenti di viaggio validi presuppone la cooperazione del Paese di origine per l'identificazione e il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi. Nonostante gli intensi sforzi profusi da anni dalle autorità svizzere, l'Eritrea non è disposta a cooperare. I ritorni volontari sono invece possibili.

5. Occorre distinguere tra quota di revoca e di ritorno. In merito alla quota di revoca: tra il 2003 e il 2017 sono state riesaminate 50 371 ammissioni provvisorie, di cui ne sono state revocate definitivamente 1871 (ossia il 3,71 per cento). La SEM stima che la quota di revoca dovrebbe risultare analoga anche nel caso del presente riesame. In merito alla quota di ritorno: si presuppone che anche in futuro vi saranno ritorni volontari in singoli casi. La Confederazione continua inoltre ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con le autorità eritree. Non è pertanto possibile fare previsioni attendibili.

6. Attualmente nessun Paese europeo può effettuare rimpatri coatti verso l'Eritrea. La Svizzera coopera strettamente con i partner europei al fine di migliorare la collaborazione con l'Eritrea (in merito si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 14 ottobre 2016 in adempimento del postulato Pfister Gerhard 15.3954, "Informazioni chiare sull'Eritrea" del 24 settembre 2015).

7. Dopo la conclusione del riesame delle ammissioni provvisorie disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, la SEM redigerà un rapporto finale, destinato anche alle commissioni degli affari giuridici.

8. La legge prevede obbligatoriamente che le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato cui è stato imposto un termine di partenza vengano escluse dall'aiuto sociale e ricevano soltanto il soccorso d'emergenza.

Risposta del Consiglio federale.

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