18.3407 · Mozione · 2018-05-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché a partire dal 1° luglio 2018, data di entrata in vigore dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti (art. 21a LStr e art. 53a-53e OC), i Cantoni svolgano controlli efficaci, efficienti e compatibili con l'ALC (ovvero proporzionati e basati su analisi di rischio). La Confederazione partecipa alle spese per i controlli cantonali ed emana direttive vincolanti. Se necessario vanno poste le relative basi legali.
Begründung
Nella sessione invernale del 2016, il Parlamento ha approvato l'obbligo di annuncio dei posti vacanti in attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale. È dunque indispensabile che questo obbligo sia adempiuto in modo sistematico e sotto il controllo degli organi cantonali competenti. Perché ciò sia possibile è indispensabile la partecipazione della Confederazione. Quest'ultima deve però anche emanare direttive unitarie e vincolanti in materia di controlli.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare, in collaborazione con il DFGP e d'intesa con i Cantoni, un piano per il monitoraggio dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti e la quantificazione del relativo fabbisogno di posti aggiuntivi. Si trattava inoltre di chiarire le modalità di controllo dell'adempimento dell'obbligo di annuncio, in particolare per quanto riguarda le basi legali delle competenze cantonali in materia di accertamenti e l'eventuale partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
In adempimento del mandato suddetto, all'inizio di gennaio 2018 la SECO ha creato un gruppo di lavoro con rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, che si sono accordati su una procedura da seguire in entrambi gli ambiti.
È stato elaborato un piano per il monitoraggio dell'obbligo di annuncio ed individuato il fabbisogno di posti necessari. L'attuazione del piano spetta alla SECO, in quanto ufficio federale responsabile dal punto di vista tecnico, e agli organi d'esecuzione cantonali. Il primo rapporto sul monitoraggio dell'attuazione sarà pubblicato nell'autunno 2019.
Spetta ai Cantoni controllare adeguatamente che i datori di lavoro ottemperino all'obbligo di annuncio. La Confederazione ha concordato con i Cantoni che i controlli siano svolti nel rispetto del principio di proporzionalità (in funzione dei rischi e a campione), in maniera efficace ed efficiente, e conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone (nessuna discriminazione).
L'attuazione dell'obbligo di annuncio è un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni, che pertanto devono finanziare in uguale misura le spese di controllo. Affinché la Confederazione possa stanziare un finanziamento è necessaria una base legale adeguata. Attualmente detta base legale non esiste e non sarà disponibile nemmeno per la fase iniziale (1° luglio 2018 - 31 dicembre 2019). Di conseguenza, durante questo periodo la Confederazione non potrà partecipare al finanziamento.
La base legale e la delega delle competenze per emanare un'ordinanza concernente le modalità di finanziamento nonché il tipo e la quantità dei controlli saranno probabilmente disponibili e applicabili entro il 1° gennaio 2020 (quando il valore soglia del tasso di disoccupazione sarà del 5 per cento). Nel contempo si verificherà se esiste una base legale sufficiente per lo scambio di dati e le competenze degli organi di controllo cantonali in materia di accertamenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.