18.3422 · Postulato · 2018-05-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di presentare un rapporto sulla possibilità di introdurre un sistema di accrediti per le attività di volontariato svolte in seno a organizzazioni o associazioni di utilità pubblica. In un tale sistema, il lavoro di "care" (assistenza a terzi) sarebbe debitamente riconosciuto e darebbe diritto a un accredito per il calcolo della rendita AVS.
Begründung
Lo svolgimento di un lavoro di "care" a titolo di volontariato per conto di organizzazioni e associazioni riconosciute, il cui elenco sarebbe compilato dall'Amministrazione federale (analogamente a quanto avviene per il servizio civile), dovrebbe portare all'aumento della rendita AVS al momento del pensionamento. L'aumento verrebbe calcolato in base a una tabella che tenga conto dell'impegno effettivo e della sua durata.
Il lavoro di "care" a titolo di volontariato svolto in un quadro istituzionale permetterebbe così di migliorare la rendita AVS a condizione che:
1. Il lavoro sia stato svolto prima dell'età legale di pensionamento, con un impegno regolare pari al minimo al 5 e al massimo al 50 per cento di un ETP, durante un periodo di almeno un anno.
2. I compiti svolti consistano in un aiuto diretto alle persone bisognose (sono esclusi i compiti a favore delle strutture delle organizzazioni).
3. Il lavoro sia stato prestato nel quadro di organizzazioni di utilità pubblica riconosciute che lo attestino.
4. Non sia stato versato alcun compenso (né in natura né pecuniario).
In linea di principio, ogni anno di lavoro di volontariato a un tasso corrispondente ad almeno il 5 per cento di un ETP dà diritto allo 0,25 per cento di rendita supplementare e così di seguito in modo lineare.
Con un tasso annuo pari al 50 per cento di un ETP il supplemento di rendita è del 2,5 per cento.
Per ottenere il supplemento massimo della rendita (ossia il 50 per cento in più), vanno comprovati almeno venti anni di volontariato per compiti di aiuto e di assistenza a terzi pari al 50 per cento di un ETP.
Lo studio dovrà considerare la praticabilità di questo sistema e valutarne le ripercussioni finanziarie, mettendole in relazione con i risparmi considerevoli di cui la collettività gode grazie all'attività di volontariato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Dall'introduzione della 10a revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997), gli accrediti per compiti assistenziali sono parte integrante del calcolo delle rendite AVS. Per gli anni in cui si occupano di parenti che beneficiano di un assegno per grandi invalidi almeno di grado medio, gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali (art. 29septies LAVS; RS 831.10). Si tratta di un reddito fittizio di importo pari al triplo di quello della rendita di vecchiaia annua minima (attualmente 42 300 franchi), che viene sommato al reddito considerato per il calcolo della rendita, permettendone così un aumento fino a concorrenza della rendita massima (attualmente 2350 franchi).
Il Consiglio federale è consapevole del crescente peso dell'attività di volontariato nel settore delle cure e per questo motivo ha adottato il "Piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti" (disponibile in tedesco e francese su www.ufsp.admin.ch > Temi > Strategie & politica > Politica nazionale della sanità > Piano d'azione per chi presta cure ai congiunti). Il 27 giugno 2018 è stata inoltre avviata la procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari. Oltre a un sostanziale miglioramento delle condizioni quadro per le persone che assistono congiunti (tra cui il miglioramento dell'informazione, l'ampliamento delle offerte di sgravio, nonché misure per una migliore conciliabilità tra l'attività lucrativa e l'assistenza ai familiari), il progetto prevede l'estensione degli accrediti per compiti assistenziali dell'AVS all'assistenza di persone con una grande invalidità di grado lieve e ai conviventi (coppie di concubini).
La concessione, come richiesto dall'autore del postulato, di un supplemento percentuale sulla rendita AVS per il lavoro di "care" a titolo di volontariato accrescerebbe massicciamente la complessità del calcolo. Inoltre, l'attuazione di una tale proposta, e in particolare il controllo del lavoro di "care" fornito, causerebbe un aumento dell'onere amministrativo per le casse di compensazione. Il Consiglio federale si era già espresso nello stesso senso nel parere del 31 agosto 2016 in risposta al postulato Häsler 16.3424, "Valorizzare il lavoro di volontariato". Il supplemento proposto non sarebbe per altro giustificabile in rapporto agli accrediti per compiti assistenziali.
Il Consiglio federale è del parere che, grazie a questi ultimi, nell'AVS si disponga già di uno strumento adeguato per compensare l'assistenza fornita ai congiunti. Inoltre intende estendere il riconoscimento del lavoro di "care" con moderazione. A fronte di quanto esposto, non ritiene opportuno ampliarne i limiti considerati per il calcolo della rendita AVS.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.