18.3426 · Interpellanza · 2018-05-31
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Una cittadina UE sola con due figli ha stipulato con un'impresa di pulizie con sede in Svizzera un contratto di lavoro di 22 ore settimanali che le apporta un reddito di circa 2000 franchi al mese. Secondo le direttive determinanti della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, nell'area di Zurigo ha diritto, quale economia domestica di tre persone, a circa 4350 franchi di prestazioni di aiuto sociale. Dato che il minimo vitale previsto dal diritto in materia di aiuto sociale supera il reddito da attività lucrativa, nel suo Comune di residenza Regensdorf la donna dipende in parte dall'aiuto sociale, che deve essere pagato dal contribuente.
Manifestamente, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, ripresa dai giudici svizzeri, in linea di principio la qualità di lavoratore secondo l'Accordo di libera circolazione (ALC) non dipende né dall'entità oraria dell'attività né dall'ammontare dello stipendio.
- La Confederazione non ha escluso l'immigrazione nello Stato sociale nel diritto in materia di libera circolazione delle persone?
- Come ha fatto a non escluderla e dove figura la rispettiva base legale?
- Il reddito da attività lucrativa in grado di garantire il minimo esistenziale dell'economia domestica non è determinante per il diritto a immigrare?
- L'ALC permette a un lavoratore a tempo parziale e/o un lavoratore con un salario basso (inferiore all'importo delle prestazioni di aiuto sociale determinanti) cittadino di uno Stato contraente di immigrare nel mercato svizzero del lavoro?
- In un caso come quello descritto sopra sussiste un diritto all'entrata?
- In un caso di questo tipo si ha diritto all'aiuto sociale sin dal primo giorno?
- Un cittadino UE con un salario basso ha diritto al ricongiungimento familiare se in ragione dell'ampliamento dell'economia domestica si ritrova a percepire in parte prestazioni di aiuto sociale?
- Quante persone sono entrate in Svizzera negli ultimi cinque anni grazie all'ALC nonostante il reddito conseguito con il loro contratto di lavoro fosse inferiore al minimo vitale previsto dal diritto in materia di aiuto sociale?
Stellungnahme des Bundesrates
Per valutare se un cittadino UE/AELS possiede lo statuto di lavoratore e quindi un diritto di soggiorno in quanto tale in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la competente autorità cantonale deve verificare nel singolo caso la portata dell'attività esercitata.
Secondo la rilevante giurisprudenza, il lavoratore è una persona che fornisce per un certo periodo di tempo, in favore e sotto la direzione di un'altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione. La prestazione lavorativa deve riguardare attività reali ed effettive, restando escluse quelle talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. Lo statuto di lavoratore non può tuttavia essere negato unicamente perché una persona lavora soltanto a un tasso esiguo o consegue un reddito inferiore al minimo vitale.
In caso di lavoro a tempo parziale, l'attività non deve dunque, in considerazione di tutte le circostanze, essere di portata tanto limitata da apparire del tutto secondaria e irrilevante. In un caso di questo tipo l'interessato non è qualificato come lavoratore in virtù dell'ALC. Se su domanda delle autorità non aumenta il suo tasso di lavoro, è possibile adottare misure comportanti la fine del soggiorno.
Dal punto di vista del Tribunale federale, per valutare se un'attività può essere considerata del tutto secondaria o irrilevante, è senz'altro determinante se una persona lavora soltanto un numero limitato di ore oppure riceve una retribuzione esigua (DTF 2C-813/2016 del 27 marzo 2017; DTF 2C_1137/2014 del 6 agosto 2015; in merito ai principi generali si veda la DTF 131 II 339 pag. 345 segg.).
In virtù dell'ALC i lavoratori dell'UE e dell'AELS e i loro familiari hanno il medesimo diritto all'aiuto sociale dei cittadini svizzeri nella medesima situazione (art. 9 par. 2 allegato I ALC). Quanto al diritto al ricongiungimento familiare, è irrilevante se esso peggiora o migliora la situazione economica della famiglia. Esso presuppone tuttavia che il lavoratore disponga di un'abitazione adeguata per i suoi familiari (art. 3 par. 1 allegato I ALC).
Il 1° luglio 2018 sono entrate in vigore misure volte a migliorare l'esecuzione dell'ALC. Le persone in cerca di un impiego sono ora obbligatoriamente escluse dall'aiuto sociale (art. 29a LStr). È stato inoltre precisato, in relazione allo statuto di lavoratore, il momento in cui si estingue il diritto di soggiorno dei cittadini UE/AELS in virtù dell'ALC in caso di perdita involontaria dell'impiego (art. 61a LStr).
Infine, il Consiglio federale non dispone di dati concernenti le persone immigrate in Svizzera nel quadro dell'ALC che sin dall'inizio percepiscono prestazioni di aiuto sociale a complemento del loro reddito da attività lucrativa. In complesso, la quota di persone esercitanti un'attività lucrativa che dispone di un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC e nel contempo percepisce aiuto sociale è molto bassa: nel 2016 soltanto l'1 per cento di queste persone, con un'attività lucrativa a tempo pieno o parziale, dipendeva dall'aiuto sociale. Un confronto retrospettivo mostra che tale quota è restata costante negli ultimi anni (fonte: 14° rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l'UE, SECO/SEM/UST/UFAS).
Risposta del Consiglio federale.