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18.3469 · Interpellanza · 2018-06-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Qual è il numero di controlli e sanzioni nonché il tipo di sanzioni adottate nei confronti di creditori attivi nel settore dei crediti in contanti dall'entrata in vigore della LCC? Per quali motivi sono state inflitte le sanzioni?

2. Come si assicura la FINMA che le banche attive nel settore dei crediti in contanti applichino correttamente la LCC?

3. Quali misure sono state adottate dinanzi a probabili violazioni sistematiche della LCC da parte dei due principali attori del mercato dei crediti?

4. Il Consiglio federale sta esaminando o intende esaminare questa problematica nonché le possibilità di migliorare la situazione e prevede di comunicare le sue conclusioni?

Begründung

Mentre l'obiettivo principale della legge sul credito al consumo (LCC) è migliorare la protezione dei consumatori, numerosi creditori senza scrupoli non rispettano le disposizioni legali, in particolare l'obbligo di esaminare la capacità creditizia del consumatore (art. 28). Di recente Caritas Suisse ha constatato violazioni sistematiche nei budget per i crediti in contanti calcolati da alcune banche, tra cui figurerebbero le due banche più attive nel settore. Questi creditori ignorano o sottovalutano talune spese, in modo da aumentare la capacità finanziaria libera del consumatore. I crediti così accordati, troppo elevati, superano la capacità finanziaria reale dei consumatori.

Tali prassi risultano nell'indebitamento eccessivo di una frangia della popolazione che, sprovvista di risorse finanziarie, non è difesa da un avvocato, mentre i servizi di disindebitamento sono cronicamente sottodotati. L'indebitamento eccessivo tocca peraltro tutta la collettività, poiché in genere le imposte, i premi di cassa malati e i contributi di mantenimento non sono più onorati.

La situazione è preoccupante: il tasso di indebitamento delle economie domestiche private elvetiche è uno dei più elevati al mondo. A fine 2017 erano recensiti 317 145 crediti in contanti, di cui oltre un terzo costituivano nuovi contratti conclusi durante l'anno, per un volume totale di 6,4 miliardi di franchi. Urge pertanto garantire la corretta applicazione della LCC, in particolare dell'articolo 28, in vista di prevenire l'indebitamento eccessivo delle economie domestiche.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro della legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) non sussiste alcuna vigilanza generale a livello federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita una funzione di vigilanza soltanto nell'ambito della Centrale d'informazione per il credito al consumo prevista all'articolo 23 LCC. La concessione e la mediazione di crediti al consumo ai sensi della LCC sottostanno invece a un obbligo di autorizzazione cantonale (art. 39 cpv. 1 LCC). Per il rilascio dell'autorizzazione occorre, tra le altre cose, che il richiedente sia affidabile (art. 40 cpv. 1 lett. a LCC). Questa condizione è soddisfatta soltanto se il richiedente adempie gli obblighi previsti dalla legge. Spetta ai Cantoni verificare e controllare il rispetto delle condizioni di autorizzazione. Il Consiglio federale ignora se e in che misura i Cantoni effettuino controlli in questo settore o sanzionino le violazioni.

L'autorizzazione non è necessaria se il creditore o l'intermediario è soggetto alla legge federale sulle banche (RS 952.0 - in merito alla misura in cui la FINMA esercita una funzione di vigilanza cfr. risposta alla domanda 2) o se concede o fa mediazione di crediti al consumo per il finanziamento dell'acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi (art. 39 cpv. 3 LCC).

L'articolo 32 capoverso 1 LCC prevede inoltre un'importante norma sanzionatoria nel settore della concessione di crediti: un creditore che viola in maniera grave le disposizioni sull'esame della capacità creditizia di un consumatore perde l'intero importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. In caso di violazione lieve, perde unicamente gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 2 LCC). In ragione dell'ampiezza dei criteri e della severità della sanzione, con questa disposizione la LCC dispone di una norma di diritto civile incisiva che serve a tutelare i consumatori dall'indebitamento eccessivo. La sanzione va infine imposta dal tribunale civile. Dato che le sentenze civili non sono rilevate statisticamente, non è possibile fornire indicazioni su eventuali decisioni giudiziarie.

2. Nell'attività di vigilanza della FINMA sull'attività di concessione di crediti delle banche predominano aspetti prudenziali, in particolare la gestione dei rischi risultanti da questa attività (rischio di perdita) ed eventuali conseguenze per le esigenze sui fondi propri dell'istituto oggetto della vigilanza. Violazioni della LCC potrebbero inoltre essere rilevanti per la vigilanza sui mercati finanziari se non fosse più garantita una gestione corretta dell'attività (disposizioni sulla garanzia secondo la legge federale sulle banche), in particolare in caso di violazione sistematica delle regole. Nell'ambito della verifica prudenziale è pertanto valutato se gli istituti identificano, sorvegliano e minimizzano adeguatamente i vari rischi di crediti e quindi anche il rispettivo rischio di perdita, il rischio di compliance nonché in generale i loro rischi giuridici. Se identifica lacune, la FINMA adotta le misure necessarie per il ripristino della conformità. La valutazione di singoli contratti o degli esami della capacità creditizia secondo la LCC non rientrano invece nella competenza della FINMA.

3. Se dispone di indizi di possibili violazioni giuridiche sistematiche, la FINMA effettua accertamenti presso gli istituti interessati al fine di garantire che gli istituti siano consapevoli delle regole vigenti per la loro attività secondo la LCC. Se scopre abusi, interviene per ripristinare la conformità. La FINMA peraltro non si esprime sulla fattispecie concreta.

4. Nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Aubert 10.467, "Prevenire l'indebitamento vietando la pubblicità dei piccoli crediti", sono stati discussi la LCC e in particolare l'esame della capacità creditizia, e sono state effettuate varie modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Le sanzioni previste nell'articolo 32 LCC per una violazione dell'esame della capacità creditizia sono state inoltre di recente trattate a fondo in Parlamento nel quadro dell'oggetto 15.073, "Legge sui servizi finanziari (LSF) e legge sugli istituti finanziari (LiFin)"; è stato tuttavia deciso di mantenere il diritto vigente (Boll. Uff. 2017 N, pag. 1346 segg. e Boll. Uff. 2018 S, pag. 138 segg.).

Il Consiglio federale osserverà gli ulteriori sviluppi nel settore dei crediti al consumo, ma al momento non ritiene necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.