18.3471 · Interpellanza · 2018-06-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) dell'agosto 2017 che modifica la sua giurisprudenza e ritiene legali ed esigibili determinati rinvii in Eritrea è attualmente esaminata dal Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) sul piano della conformità alla Convenzione ratificata dalla Svizzera. L'8 novembre 2017 il CAT ha chiesto alla Svizzera di sospendere l'esecuzione del rinvio in questione durante l'esame di questo ricorso. Il giorno seguente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha confermato per lettera che avrebbe rispettato tale raccomandazione. In un articolo dell'11 aprile pubblicato sul sito della SEM si apprende tuttavia che, in base alla decisione del TAF, la SEM ritiene possibile esigere un "ritorno volontario" da 3200 cittadini di questo Paese.
1. La nuova prassi della SEM, che consiste nel riesaminare le ammissioni provvisorie di cittadini eritrei, potrebbe violare la Convezione contro la tortura nonché la Costituzione federale. Si fonda su una sentenza la cui ammissibilità nel diritto internazionale non è ancora stata confermata. Il Consiglio federale è disposto a correre il rischio di emanare decisioni che potrebbero essere in seguito annullate?
2. Il Consiglio federale prende in considerazione l'impatto di decisioni di rinvio, che potrebbero essere annullate a posteriori, sulla salute mentale nonché sul processo d'integrazione delle migliaia di cittadini eritrei interessati?
3. Considera il costo di centinaia, se non addirittura di migliaia di decisioni negative che potrebbero essere annullate?
4. In sintonia con l'impegno assunto presso il CAT e per evitare di pronunciare decisioni che potrebbero essere annullate a posteriori, il Consiglio federale si impegna a non applicare la nuova prassi finché il CAT non si sia espresso in merito alla legalità della sentenza del TAF?
5. Nella sua intervista dell'11 aprile il Segretario di Stato della migrazione riconosce che non si può garantire in maniera incontestabile che le persone rinviate non saranno esposte ad atti di repressione. Il Consiglio federale non pensa che, in caso di dubbio, la protezione degli interessati prevalga sulla volontà di rinviarle?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4./5. Il ricorso al Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) citato dall'autrice dell'interpellanza consiste in un rimedio giuridico esterno all'iter ricorsuale statale. Il ricorso menzionato è stato interposto in un caso singolo e non mira quindi a un riesame di fondo dell'attuale prassi di allontanamento applicata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per l'Eritrea. Non appena sarà stata resa, la SEM analizzerà la decisione del CAT in maniera approfondita e verificherà se ed eventualmente in che misura potrà influire sulla prassi attuale.
L'ammissione provvisoria rappresenta una semplice misura sostitutiva per un allontanamento al momento ineseguibile. La SEM è per legge obbligata a riesaminare periodicamente le ammissioni provvisorie disposte. Revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento se il ritorno dell'interessato è ammissibile, esigibile e possibile e se tale misura risulta in complesso proporzionata. La SEM verifica accuratamente queste condizioni nel singolo caso, tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF). Le decisioni di revoca sono pertanto emanate in sintonia con la Costituzione federale svizzera e con la Convenzione dell'ONU contro la tortura (RS 0.105).
Per quanto riguarda le paventate repressioni nei confronti di coloro che ritornano in Eritrea si può osservare quanto segue: un'ammissione provvisoria non è revocata e l'esecuzione dell'allontanamento non è ordinata se l'interessato rischia di essere torturato o di subire un trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). Per rientrare nel campo di protezione della citata convenzione, l'interessato deve tuttavia dimostrare o perlomeno rendere credibile un rischio concreto ("real risk") di un tale trattamento. Questa interpretazione dell'articolo 3 CEDU corrisponde pure alla prassi consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo.
2. Il Consiglio federale riconosce che le procedure di revoca dell'ammissione provvisoria possono comportare una situazione gravosa per gli interessati. Tuttavia, come indicato in precedenza, la SEM dispone la revoca di un'ammissione provvisoria soltanto dopo un esame approfondito e nel rispetto delle prescrizioni legali. Nel quadro delle possibilità legali previste, la SEM tiene conto delle misure integrative in corso.
3. In ragione del controllo giuridico esercitato dal TAF, non è possibile escludere che ricorsi siano accolti in singoli casi; non si prevede tuttavia che ciò rappresenti la regola. Non ci si attende pertanto che siano accolti ricorsi nella misura paventata dall'autrice dell'interpellanza con le temute ripercussioni finanziarie.
Risposta del Consiglio federale.