Lexipedia

Lotta all'estremismo islamico. In Austria linea dura, in Svizzera buonismo autolesionista?

18.3474 · Interpellanza · 2018-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il governo austriaco ha deciso nei giorni scorsi la chiusura di sette moschee: una gestita da una comunità turca, e le altre dalla comunità araba. La decisione di chiusura delle moschee è accompagnata dall'intenzione di espellere dal Paese numerosi imam ritenuti colpevoli di estremismo.

Uno dei motivi della chiusura delle moschee estremiste risiede nei finanziamenti illeciti ricevuti dall'estero, che in Austria sono vietati.

La vicenda austriaca sopra citata conferma, per l'ennesima volta, come i finanziamenti esteri alle moschee giochino un ruolo chiave nella diffusione dell'estremismo islamico. In Svizzera a livello politico non sussiste tuttavia una maggioranza favorevole a vietare tali finanziamenti, se non in Consiglio nazionale (che ha approvato una mozione del sottoscritto in tal senso). Il Consiglio federale ed il Consiglio degli Stati sono invece categoricamente contrari. Il che non è solo deplorevole, ma anche pericoloso.

Nel Canton Sciaffusa è stata di recente autorizzata la realizzazione di una grande moschea turca, con Imam scelti direttamente dal governo di Ankara. Da dove - poco ma sicuro - arriveranno anche i finanziamenti. Quindi: in Austria le moschee turche vengono chiuse dal governo per estremismo e gli imam espulsi, mentre in Svizzera se ne aprono di nuove.

Pur sapendo che il divieto austriaco dei finanziamenti esteri a moschee e sedicenti "centri culturali" islamici si inserisce in un quadro legislativo diverso dal nostro, una linea più ferma e meno succube del lassismo politicamente corretto appare, in particolare alla luce degli ultimi eventi, imprescindibile anche in Svizzera.

Chiedo al lodevole Consiglio federale:

1. Come valuta il Consiglio federale l'autorizzazione concessa a Sciaffusa ad aprire una "grande moschea turca" con imam scelti (e finanziati) dal governo di Ankara? Non ritiene che tale struttura potrebbe servire a diffondere in Svizzera l'islam estremista e politico, di matrice turca appunto?

2. Come valuta il Consiglio federale l'intenzione del governo turco di aprire delle scuole turche in Svizzera?

3. Non ritiene il Consiglio federale che la linea ferma scelta dall'Austria nel combattere l'estremismo islamico andrebbe adottata anche in Svizzera?

4. Non ritiene il Consiglio federale, anche alla luce degli ultimi eventi austriaci, che la sua posizione, contraria al divieto di finanziamenti esteri alle moschee ed ai centri culturali musulmani, andrebbe urgentemente rivista?

Stellungnahme des Bundesrates

In collaborazione con i Cantoni, le città, i Comuni, a fine 2017 la Confederazione ha adottato il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento. Le misure ivi previste sono in fase di attuazione. L'anno prossimo il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente una legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Le misure preventive di polizia ivi proposte andranno a integrare le misure preventive già adottate dai Cantoni e dai Comuni nel quadro del Piano d'azione. Inoltre, per potenziare la lotta al finanziamento del terrorismo, il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0). Nel progetto sulla trasposizione della Convenzione e del Protocollo addizionale per la prevenzione del terrorismo e sul potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata ha inoltre proposto altre misure. Si prevede di adottare il pertinente messaggio ancora nel corso di quest'anno.

1. Come già sottolineato dal Consiglio federale nel parere sulla mozione Quadri 16.3330, occorre evitare di discriminare le comunità musulmane e gli imam e di sospettarli in maniera generalizzata. Del resto, la Confederazione non è competente per valutare un permesso di costruzione rilasciato da un'autorità cantonale. In generale occorre distinguere le questioni relative alla costruzione di una moschea da quelle su come far fronte alla radicalizzazione e all'estremismo violento. Per quanto riguarda il rischio che imam radicalizzati potrebbero essere inviati dalla Turchia in Svizzera, va rilevato che prima di rilasciare un permesso d'entrata sono verificate le condizioni del mercato di lavoro nonché quelle di integrazione (cfr. la risposta all'interrogazione Romano 16.1035). Sono sottoposti a verifica sia il consulente religioso sia il datore di lavoro. Gli stranieri che intendono entrare in Svizzera non devono costituire alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge sugli stranieri; RS 142.20). Se sussistono indizi secondo cui una persona potrebbe violare la sicurezza e l'ordine pubblici della Svizzera, la sua domanda è sottoposta a un controllo di sicurezza approfondito con il coinvolgimento delle autorità competenti.

2. La vigilanza sulle scuole private compete ai Cantoni. Ad esempio, nel Cantone di Basilea Città il rilascio di un'autorizzazione a scuole private che vogliono impartire l'insegnamento ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico è vincolato dal 2014 a un ampio catalogo di condizioni. In particolare, i responsabili devono riconoscere i diritti fondamentali e i principi basilari democratici nonché una concezione dell'essere umano che riconosca la responsabilità individuale in una società pluralistica quale obiettivo formativo supremo. È inoltre richiesta una struttura organizzativa trasparente (cfr. § 131 della legge della scuola del Cantone di Basilea Città del 4 aprile 1929). Il summenzionato Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento raccomanda ai Cantoni, tra le altre cose, di sensibilizzare gli insegnanti, gli operatori sociali e gli specialisti del settore socio-educativo nonché la polizia e il personale preposto all'esecuzione della giustizia in merito ai temi della radicalizzazione e dell'estremismo violento. L'obiettivo è migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte (in cui sono incluse anche le scuole e le autorità di protezione dei minori e degli adulti) grazie a un sistema cantonale di gestione della minaccia.

3./4. Come già indicato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione Quadri 16.3330, in Austria le comunità religiose islamiche sono riconosciute sul piano nazionale. Il riconoscimento implica vari obblighi. In Svizzera il riconoscimento di diritto pubblico delle comunità religiose è compito dei Cantoni. Finora in Svizzera non è ancora stata riconosciuta alcuna comunità musulmana. I rischi rappresentati dalle comunità e dai predicatori estremisti sono affrontati nel quadro dell'ordinamento giuridico esistente e delle misure summenzionate. La revisione della legge sul riciclaggio di denaro prevede in particolare una modifica del Codice civile svizzero secondo cui le associazioni che rischiano di essere sfruttate per scopi legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio. Si tratta di associazioni che partecipano prevalentemente alla raccolta o alla distribuzione di fondi all'estero per scopi caritatevoli (cfr. art. 61 cpv. 2 n. 3 AP-CC). L'avamprogetto abilita inoltre il Consiglio federale ad estendere l'obbligo di iscrizione ad altre associazioni esposte a un rischio accresciuto di sfruttamento per scopi legati al finanziamento del terrorismo. Queste misure potrebbero essere applicate anche nel caso in cui un'associazione svizzera ricevesse un sostegno finanziario dall'estero per la costruzione di una moschea. I competenti organi di sicurezza esaminano costantemente se le misure sono appropriate per garantire la sicurezza. Un divieto assoluto dei finanziamenti dall'estero rappresenterebbe una notevole limitazione della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.), nonché della libertà di associazione (art. 23 Cost.), che non sarebbe né necessaria né opportuna.

Risposta del Consiglio federale.

Lotta all'estremismo islamico. In Austria linea dura, in Svizzera buonismo autolesionista? | Lexipedia | Lexipedia