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18.3492 · Interpellanza · 2018-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per diverse ragioni, un paziente può scegliere di pagare una fattura senza chiederne il rimborso all'assicurazione. Quando il fornitore di prestazioni invia la fattura direttamente all'assicuratore, le indicazioni ivi contenute sono sufficientemente esplicite affinché quest'ultimo sia dettagliatamente informato sulla salute del paziente, senza alcuna protezione dei dati e senza l'obbligo di un rapporto confidenziale al medico di fiducia.

La LAMal prevede la possibilità di concludere una convenzione tra il terzo pagante (l'assicuratore) e il fornitore di prestazioni, ma di fatto al paziente non è data alcuna opportunità di esprimersi. Eppure vi sono in gioco dati personali e per di più sensibili.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il fatto di trasmettere dati sensibili a un terzo senza chiedere il consenso al diretto interessato non costituisce una grave violazione della protezione dei dati?

2. Il sistema del terzo pagante non costituisce una grave violazione della protezione dei dati medici? L'Incaricato della protezione dei dati non dovrebbe opporvisi?

3. Se è così, che cosa intende fare il Consiglio federale per rimediare a questo problema?

4. Se vuole mantenere il sistema del terzo pagante, che cosa possono fare i pazienti per proteggere i propri dati?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Secondo la legislazione sulla protezione dei dati, un fornitore di prestazioni può trasmettere dati personali degni di particolare protezione (dati medici) solo se dispone del consenso del paziente o se la trasmissione dei dati è prevista da una legge.

Secondo gli articoli 42 e 56 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), spetta all'assicuratore verificare l'obbligo di assunzione delle prestazioni e la loro economicità. L'assicuratore è pertanto autorizzato a trattare dati personali secondo l'articolo 84 LAMal. Il flusso d'informazioni tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori è disciplinato chiaramente nella legge: i fornitori di prestazioni devono allestire una fattura dettagliata e comprensibile e trasmettere tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie per verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Tra le indicazioni che devono figurare sulla fattura sono comprese la data della cura, la prestazione dispensata secondo la tariffa determinante, nonché le diagnosi e le procedure in forma codificata. Per le cure somatiche acute dispensate in ambito stazionario, i fornitori di prestazioni trasmettono, insieme alla fattura, anche i record di dati e le indicazioni amministrative e mediche al servizio di ricezione dei dati certificato dell'assicuratore. La trasmissione di dati medici agli assicuratori avviene in forma codificata secondo la classificazione delle statistiche mediche degli ospedali. Nel settore ambulatoriale è attualmente in corso l'elaborazione di una classificazione nazionale per le diagnosi e le procedure. Fino alla sua conclusione, vigono le modalità e i codici previsti nelle convenzioni tariffali. Questo è il motivo per cui nelle fatture dei medici le diagnosi sono espresse in termini molto generali e trasmesse in forma codificata (p. es A2: malattie delle coronarie).

In particolare, per il trattamento delle indicazioni mediche contenute nelle fatture che ricevono, gli assicuratori devono prendere le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati (art. 59ater dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Inoltre, l'assicurato può in ogni caso chiedere al fornitore di prestazioni di fornire le indicazioni di natura medica soltanto al medico di fiducia dell'assicuratore (art. 42 cpv. 5 LAMal). Questo disciplinamento garantisce la protezione della personalità dell'assicurato e il rispetto del segreto del paziente. Il medico di fiducia sottostà all'obbligo di mantenere il segreto. Pertanto, già in virtù del diritto vigente, l'assicuratore malattie non può ottenere direttamente dati sanitari in qualsiasi caso.

Nella circolare 7.1 dell'Ufficio federale della sanità pubblica su organizzazione e processi conformi alla protezione dei dati degli assicuratori sono inoltre esposti i contenuti dell'articolo 42 LAMal ed è descritto come tenere conto della protezione dei dati (www.bag.admin.ch > Suche: Kreisschreiben > Krankenversicherung: Kreisschreiben-Schweiz > 7.1). Nel documento sono precisate anche le disposizioni sull'indipendenza del medico di fiducia.

2./3. Nella LAMal, la fatturazione è caratterizzata dal principio del rimborso dei costi. Secondo l'articolo 42 capoverso 1 LAMal vige il principio del terzo garante, salvo che l'assicuratore e il fornitore di prestazioni non abbiano convenuto altrimenti. Secondo il capoverso 2, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In caso di cura ospedaliera vige sempre il sistema del terzo pagante. Le norme sulla protezione dei dati e della personalità, nonché il principio di proporzionalità trovano applicazione anche nel sistema del terzo pagante. Nel suo rapporto del 18 dicembre 2013 in adempimento del postulato Heim 08.3493 sulla "protezione dei dati dei pazienti e la protezione degli assicurati", il Consiglio federale, ha altresì informato in merito alla situazione concernente la protezione dei dati dei pazienti presso gli assicuratori malattie (cfr. www.bag.admin.ch > Service> Publikationen > Bundesratsberichte > Bundesratsberichte -2006-2015 > 2013). In considerazione del quadro giuridico vigente e di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.