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Banca dati sul traffico di animali per gli ovini. Trovare una soluzione compatibile con la registrazione individuale

18.3499 · Interpellanza · 2018-06-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Banca dati sul traffico di animali (BDTA) per gli ovini: si potrebbe prevedere un pulsante digitalizzato per la tracciabilità individuale degli ovini senza spese e burocrazia supplementari per la commercializzazione.

Begründung

Il Consiglio federale ha deciso di introdurre, il 1° gennaio 2020, una BDTA per gli ovini, analogamente a quella esistente per i bovini. L'obiettivo di questa nuova misura è ampliare la lotta alle epizoozie e adeguare le disposizioni relative al controllo del traffico di animali.

Queste nuove disposizioni comporteranno un maggior onere amministrativo e costi supplementari per gli allevatori, perché non è semplice registrare manualmente uno a uno i numeri identificativi di un centinaio di pecore in arrivo al macello. Esistono pulsanti dotati di chip elettronico che permetterebbero un'identificazione rapida e semplice durante il passaggio dell'ovino sulla catena di macellazione.

Il Consiglio federale prende in esame questa procedura in vista di attuare le nuove misure BDTA per gli ovini?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), dal 1° gennaio 2020 gli ovini e i caprini dovranno essere registrati individualmente nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). L'articolo 7 dell'ordinanza BDTA (RU 2018 2085) prevede che a partire da tale data gli spostamenti individuali di ovini e caprini debbano essere notificati alla BDTA. Alla pari dei bovini, gli ovini e i caprini dovranno essere identificati con una doppia marca auricolare, una per l'orecchio destro e l'altra per l'orecchio sinistro. Per semplificare i processi di notifica, il Consiglio federale ha previsto che una di queste due marche possa essere munita di chip elettronico. Il fornitore di marche auricolari scelto al termine di una procedura di appalto OMC si è impegnato ad adempiere questa esigenza.

Secondo le stime del Consiglio federale il costo degli investimenti per la messa a punto della BDTA per ovini e caprini è pari a circa 2,2 milioni di franchi. La stima dei costi d'esercizio ricorrenti è dell'ordine di 0,5 milioni di franchi annui. Conformemente all'articolo 15b LFE, i costi d'esercizio sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. A tale scopo, il Consiglio federale ha deciso di aumentare dal 1° gennaio 2020 gli emolumenti prelevati per le marche auricolari (da 57 centesimi a un franco per le marche senza chip elettronico e a 2 franchi per quelle dotate di chip). Per compensare gli effetti di queste spese supplementari, il Consiglio federale ha deciso di estendere l'assegnazione dei contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti (cfr. ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407) agli allevatori di agnelli e capretti: fr. 4.50 per capo.

Già oggi i macelli ricevono un contributo di fr. 4.50 per la notifica alla BDTA della macellazione di un ovino o di un caprino.

Il Consiglio federale ritiene che le nuove misure siano economicamente sostenibili per il settore. D'altra parte, lascia la libertà agli attori d'intraprendere la via dell'identificazione elettronica.

Risposta del Consiglio federale.