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Armonizzazione della procedura di contravvenzione in caso di violazione della procedura di notifica ai sensi della legge sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone

18.3506 · Postulato · 2018-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare una modifica dell'Ordinanza concernente la graduale introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), affinché per il mancato rispetto della procedura di notifica da parte di un prestatore di servizio indipendente o da parte di un datore di lavoro svizzero, possa essere comminata una sanzione amministrativa, anziché una multa di natura penale.

Begründung

La Legge sui lavoratori distaccati (LDist) disciplina, oltre alle condizioni salariali e lavorative minime, l'obbligo di notifica per i datori di lavoro che distaccano temporaneamente i propri lavoratori in Svizzera (art. 6 LDist e art. 6 ODist). La medesima legge stabilisce altresì che l'autorità competente può, per infrazioni all'obbligo di notifica, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 5000 franchi (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist).

L'OLCP, all'articolo 9 capoverso 1bis, per quanto riguarda i prestatori di servizio indipendenti (non assoggettati alla LDist) e i datori di lavoro Svizzeri che assumono temporaneamente (per un periodo inferiore a tre mesi) un lavoratore europeo, prevede l'applicazione per analogia della procedura di notifica di cui all'articolo 6 ODist. La stessa OLCP stabilisce inoltre che "è punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione previsti all'articolo 9 capoverso 1bis" (art. 32a OLCP).

Questa disposizione, a differenza dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a, LDist (sanzione amministrativa), è di natura penale.

Ne discende che vi è un'importante differenza di trattamento tra datori di lavoro esteri e datori di lavoro svizzeri o prestatori di servizio indipendenti per quanto concerne il perseguimento delle infrazioni all'obbligo di notifica. Per i primi la sanzione e la relativa procedura sono di natura amministrativa, per i secondi invece la sanzione e la relativa procedura sono di natura penale.

Ora, la notifica non equivale a una procedura di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa o a una procedura di rilascio di un permesso. Si tratta, in sostanza, di una semplice segnalazione di presenza, seppur molto importante per l'autorità, che permette un controllo e un monitoraggio delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone.

L'avvio di una procedura penale per la violazione di questo obbligo formale appare pertanto manifestamente sproporzionato.

Nel contesto della procedura penale è infatti necessaria un'istruzione minuziosa della causa, la ponderazione dell'elemento soggettivo e oggettivo per stabilire la colpa, l'individuazione della persona responsabile, ecc. Non è inoltre possibile multare la persona giuridica. Viceversa, le norme della procedura amministrativa impongono regole meno onerose per l'autorità, più adeguate al tipo di infrazione e permettono di comminare la sanzione direttamente alla persona giuridica.

Il passaggio alla procedura amministrativa per la violazione dell'obbligo di notifica anche da parte dei datori di lavoro svizzeri e dei prestatori di servizio indipendenti, permetterebbe altresì di armonizzare le procedure e le conseguenze di una medesima infrazione.

Infine, il passaggio alla procedura amministrativa permetterebbe, almeno nei confronti del prestatore di servizio indipendente, di vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni in caso di mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato, piuttosto che la commutazione della multa in giorni di reclusione, con un effetto più tangibile in termini di lotta alla concorrenza sleale tra aziende svizzere ed estere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il consigliere agli Stati Abate ha presentato nel marzo 2018 una mozione (18.3176) con la medesima richiesta. Nel relativo parere, il Consiglio federale ha dichiarato che le diverse procedure sanzionatorie sono riconducibili a basi legali differenti. Nel contempo ha indicato di ritenere opportuno armonizzare la procedura sanzionatoria in caso di infrazioni all'obbligo di notifica, ma che occorreva prima verificare, insieme ai competenti servizi e autorità cantonali, se tale armonizzazione risponda a un'esigenza ampiamente condivisa e come andrebbe eventualmente attuata. In seguito alla risposta del Consiglio federale del 23 maggio 2018, il consigliere agli Stati Abate ha ritirato la mozione e ripresentato la richiesta sotto forma di postulato. Dato che nella sua risposta il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad esaminare la questione, qui di seguito si propone di accogliere il postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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