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18.3526 · Interpellanza · 2018-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Uno studio dell'Università di Neuchâtel giunge alla conclusione che in Svizzera il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e della tratta di esseri umani a tale scopo è reale. Gli esperti ritengono elevata la cifra sommersa delle situazioni di sfruttamento.

Quasi tutti gli specialisti sono d'accordo nel ritenere che il quadro normativo attuale e la sua applicazione non esplicano praticamente alcun effetto deterrente. Gli ostacoli per una condanna ai sensi dell'articolo 182 (tratta di esseri umani) e 157 (usura) del Codice pernale svizzero (CP) sono alquanto elevati, l'assunzione delle prove è onerosa e le pene inflitte in caso di condanna sono talmente lievi che lo sfruttamento è comunque finanziariamente vantaggioso.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali Paesi europei prevedono una fattispecie penale a sé stante per lo sfruttamento lavorativo? Da quando? Si è dimostrata efficace in termini di prevenzione, aiuto alle vittime, identificazione degli autori e perseguimento penale?

2. L'introduzione di una fattispecie penale residuale a sé stante "sfruttamento lavorativo" permetterebbe di tenere nella debita considerazione la grave ingiustizia insita nella schiavitù moderna e di sanzionare adeguatamente lo sfruttamento. Ciò è particolarmente importante allorquando una condanna per tratta di esseri umani non è possibile, ad esempio perché la persona sfruttata non è stata sottoposta a tratta, le prove acquisite non sono sufficienti per dimostrare la tratta o non sussistono altre fattispecie penali (p. es. usura, frode, ecc.); il reato pertanto è limitato al semplice sfruttamento della mancanza di prospettive economiche della vittima. Condivide questa opinione? In caso negativo, perché no? Quali alternative propone nei casi summenzionati?

3. Nei casi in cui non è applicabile la fattispecie penale della tratta di esseri umani, il fatto di ripiegare su reati meno gravi banalizza fatalmente la situazione, in quanto non considera né la sua reale gravità né le condizioni di lavoro schiavistiche e spesso implica una sanzione troppo mite. Dove ritiene necessario intervenire?

4. L'articolo 195 CP, quale fattispecie (residuale), punisce lo sfruttamento sessuale anche senza il contesto della tratta di esseri umani. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui ciò ha agevolato le indagini e il perseguimento penale in Svizzera? Che cosa si opporrebbe all'introduzione di un'analoga fattispecie penale a sé stante per lo sfruttamento lavorativo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per una panoramica della legislazione e delle esperienze in altri Paesi europei si rinvia allo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) risalente al 2015 (http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union). Si tratta del primo lavoro di ricerca dell'UE che esamina in maniera esaustiva tutte le forme punibili di sfruttamento di lavoratori provenienti da altri Stati membri dell'UE o da Paesi terzi. Lo studio rileva che i singoli Stati membri dell'UE prevedono definizioni diverse dello sfruttamento lavorativo e che adottano provvedimenti differenti per lottare contro questo fenomeno. Avanza una serie di proposte per migliorare la situazione, anzitutto nel settore della prevenzione.

2./3. La tratta di esseri umani, in particolare quella finalizzata allo sfruttamento lavorativo, è un reato punibile in virtù del vigente diritto penale (art. 182 CP). I casi di sfruttamento che non presentano le caratteristiche della tratta di esseri umani possono essere retti da altre disposizioni penali e civili, in particolare di diritto del lavoro. Nel diritto penale possono sussistere in particolare le fattispecie delle lesioni personali (art. 122 segg. CP), dell'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), della minaccia (art. 180 CP), della coazione (art. 181 CP) o del sequestro di persona (art. 183 CP) nonché della truffa (art. 146 CP) e dell'usura (art. 157 CP). Nel presente contesto è parimenti determinante la legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), che mira, tra le altre cose, a controllare i datori di lavoro che violano le disposizioni sul salario minimo. Si aggiungono inoltre disposizioni protettive di diritto del lavoro nel Codice delle obbligazioni, nella legge sul lavoro, nella legge federale contro il lavoro nero nonché nei contratti collettivi di lavoro. L'Ispettorato federale del lavoro coordina e supporta l'esecuzione delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori (in particolare la protezione della salute e la prevenzione degli infortuni professionali) da parte dei Cantoni. Gli ispettorati cantonali del lavoro controllano le imprese.

Le vigenti disposizioni penali e altre disposizioni coprono un'ampia gamma di abusi di varia gravità nel mondo del lavoro. È lecito dubitare che una fattispecie penale separata per lo sfruttamento lavorativo possa contribuire a potenziare la lotta e impedire tali situazioni. È difficile trovare la definizione necessaria per una fattispecie penale separata in ragione dell'ampiezza del concetto di sfruttamento lavorativo. Le difficoltà pratiche e gli abusi esistenti vanno risolti con misure preventive e una migliore collaborazione degli attori interessati e non con un segnale nel diritto penale. Quest'ultimo deve costituire sempre l'ultima ratio. Va parimenti indicato che il citato studio dell'università di Neuchâtel, che tratta in primo luogo lo sfruttamento lavorativo nel contesto della tratta di esseri umani, non esamina a fondo i concetti giuridici e la giurisprudenza.

Al momento vi sono soltanto pochi procedimenti e sentenze sulla tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento dei lavoratori. Di conseguenza sono state maturate poche esperienze nell'assunzione delle prove e nel perseguimento penale di questo reato. Nel frattempo nei Cantoni sono tuttavia trattati sempre più spesso nuovi casi, non da ultimo grazie alla maggiore sensibilizzazione. Occorre attendere le conclusioni risultanti dal trattamento e dalla valutazione giudiziaria di questi casi e integrarle nella corrente valutazione complessiva di un'eventuale necessità di un intervento legislativo.

4. L'articolo 195 CP non è una fattispecie residuale per la tratta di esseri umani (art. 182 CP). L'articolo 182 CP protegge di per sé la libertà e specificamente l'autodeterminazione sul proprio corpo, mentre l'articolo 195 CP tutela specificamente l'autodeterminazione sessuale in relazione alla prostituzione. Non è dunque possibile ravvisare un'analogia con lo sfruttamento lavorativo. Una fattispecie residuale relativa allo sfruttamento lavorativo andrebbe inoltre delimitata non soltanto rispetto alla tratta di esseri umani, bensì rispetto a praticamente tutte le fattispecie penali menzionate ai numeri 2 e 3, in particolare anche rispetto alla coazione e all'usura. Ciò comporterebbe regolarmente sovrapposizioni e doppioni con le suddette norme penali.

Risposta del Consiglio federale.