Lexipedia

18.3532 · Mozione · 2018-06-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione federale in modo che il versamento di un'indennità di disoccupazione sia subordinato all'obbligo, per tutti i disoccupati, di svolgere un lavoro di interesse generale al servizio della comunità. Il principio deve essere fissato per legge mentre i dettagli (categorie di lavoro di interesse generale, frequenza di una simile occupazione, assicurazione infortuni, sanzioni in caso di inosservanza, ecc.) verranno disciplinati mediante ordinanza.

Begründung

La disoccupazione non è facile, né per le persone coinvolte né per il loro entourage. I disoccupati perdono rapidamente il contatto con la vita quotidiana, il ritmo lavorativo e il mondo del lavoro, ritrovandosi marginalizzati. Vi è inoltre il rischio che si abituino a questa situazione, soprattutto se si considera che attualmente, nel nostro Paese, il sistema delle indennità di disoccupazione e successivamente quello (se necessario) dell'assistenza sociale sono efficaci: pur non essendo una panacea, questi aiuti forniscono un sostegno finanziario non trascurabile.

È pertanto importante e necessario non escludere queste persone dalla nostra società ma, al contrario, fare tutto il possibile per mantenerle integrate o reinserirle. L'obbligo per queste persone di svolgere regolarmente un lavoro di interesse generale al servizio della comunità può essere utile a tale scopo. Una simile misura avrebbe, inoltre, il vantaggio di mantenere i legami sociali tra i disoccupati e la comunità evitando che vengano sempre più marginalizzati, con effetti negativi per loro e per la società.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) garantisce agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno causata dalla disoccupazione. Permette inoltre di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati sul mercato del lavoro.

Il diritto alla compensazione finanziaria presuppone un notevole impegno da parte del disoccupato. Quest'ultimo deve infatti intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI, RS 837.0). Pertanto, per poter beneficiare delle prestazioni dell'AD l'assicurato deve soddisfare un certo numero di obblighi non indifferenti, tra cui:

- cercare e accettare qualsiasi occupazione adeguata che gli permetta di porre termine alla disoccupazione o di ridurre il danno causato all'assicurazione;

- dimostrare di aver effettuato ricerche di lavoro sufficienti in termini di quantità e qualità;

- partecipare attivamente a colloqui di controllo e di consulenza;

- partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (es. corso, programma di occupazione). Infatti, determinati provvedimenti previsti dall'AD intendono favorire la reintegrazione rapida e duratura dell'assicurato nel mercato del lavoro migliorando concretamente la sua idoneità al collocamento. Permettono inoltre all'assicurato di mantenere un ritmo di lavoro e di restare attivo, rimanendo così integrato nel mondo del lavoro.

L'inosservanza di tali obblighi comporta conseguenze finanziarie. L'assicurato può essere sospeso dal diritto all'indennità per una durata fino a 60 giorni e, in caso di recidiva, può addirittura essere privato del suo diritto all'assicurazione contro la disoccupazione.

A tal riguardo va precisato che i disoccupati hanno anche la possibilità, con l'autorizzazione del servizio cantonale competente, di svolgere un'attività di volontariato per una breve durata senza che il loro diritto all'indennità di disoccupazione sia compromesso.

La legge prevede inoltre che una persona possa esercitare un'attività lucrativa dipendente - a volte anche indipendente - pur rimanendo iscritta all'AD. Si tratta in questo caso del guadagno intermedio (GI). L'assicurato ha diritto al versamento di un'indennità compensativa se il reddito conseguito con tale attività è inferiore all'indennità di disoccupazione percepita. Il fatto di svolgere un'attività a titolo di GI è anche un dovere per l'assicurato, determinato dall'obbligo di ridurre il danno causato al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il GI comporta tuttavia anche dei vantaggi: oltre a rimanere in contatto con il mondo del lavoro e a versare i contributi sociali, l'assicurato può anche migliorare le proprie possibilità di ritrovare un lavoro acquisendo nuove esperienze professionali.

Va inoltre sottolineato che nel 2017 il 74 per cento dei beneficiari di indennità di disoccupazione ha partecipato a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro o aveva un'attività a titolo di GI. Pertanto, il rischio che le persone che riscuotono prestazioni dell'AD siano marginalizzate o perdano il contatto con il mondo del lavoro è molto esiguo.

Visto quanto precede, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione risponde ampiamente alle esigenze formulate nella mozione, ossia assicurare ai disoccupati un ritmo di vita regolare e consentire loro di rimanere in contatto con il mondo del lavoro. Considerato lo scopo dell'AD, ossia la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati, l'obbligo di svolgere regolarmente un lavoro di interesse generale sarebbe controproducente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.