18.3561 · Interpellanza · 2018-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'Unione europea pubblica misure per riorientare le pratiche finanziarie verso la preservazione del clima, mentre il Consiglio federale rimane inattivo. Eppure, conformemente all'Accordo di Parigi, le basi legali esistenti già contengono esigenze che dovrebbero promuovere un tale riorientamento in Svizzera. Nella maggior parte dei casi basterebbe che il Consiglio federale le facesse applicare correttamente o le precisasse.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo il diritto vigente (art. 51b e 71 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP), le casse pensioni e le assicurazioni hanno un dovere fiduciario nei confronti dei loro assistiti e clienti che deve tenere conto in modo proporzionato dei rischi a lungo termine. I rischi climatici, riconosciuti da numerosi attori accademici, statali e finanziari, non dovrebbero essere considerati in questo quadro? I risultati delle casse pensioni in materia di impatto climatico, recentemente pubblicati, mostrano che non è il caso. Che cosa intende fare il Consiglio federale, affinché gli articoli 51b e 71 capoverso 1 LPP vengano applicati in ambito climatico?
2. La FINMA deve intervenire presso gli istituti finanziari quando emergono lacune rilevanti nella gestione dei rischi e lottare contro i fattori che comportano un rischio per il mercato finanziario. Non dovrebbe farlo nel caso di rischi sia economici che geopolitici o ambientali? Il Consiglio federale come intende garantire che la FINMA svolga il proprio ruolo in materia di rischi climatici?
3. Il Consiglio federale è disposto a precisare che i rischi climatici fanno parte degli obblighi d'informazione secondo la legge sui servizi finanziari (LSFin, art. 8 et 9 del progetto di legge) nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni esecutive di detta legge, di cui è competente?
4. Nel quadro della revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), il Consiglio federale prevede di integrare i rischi climatici alle disposizioni sullo scopo, il contenuto e i documenti relativi alla gestione dei rischi delle assicurazioni che ha la competenza di emanare?
5. Quando si saranno conclusi i lavori a livello europeo sui sistemi di classificazione, norme, marchi, indicatori di riferimento e rating in materia di finanza sostenibile, il Consiglio federale è disposto a promuoverne i risultati in Svizzera, come già gli consente di fare l'articolo 43a capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) concernente i sistemi volontari di emblemi ecologici e di gestione ambientale?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo messaggio sulla revisione della legge sul CO2, il Consiglio federale ha spiegato che per il momento intendeva raggiungere l'obiettivo di orientare i flussi finanziari verso investimenti compatibili con il clima privilegiando per il momento l'adozione di misure volontarie da parte degli attori del mercato finanziario.
1. L'articolo 51b della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) si rivolge a persone incaricate della gestione e dell'amministrazione di patrimoni, le quali sono tenute a provvedere affinché non sorgano conflitti d'interesse. L'articolo 71 capoverso 1 LPP disciplina l'amministrazione del patrimonio, che, tra le altre cose, deve garantire la sufficiente reddittività degli investimenti e l'adeguata ripartizione dei rischi ad essi legati. In questa formulazione possono essere intesi anche i rischi derivanti da modifiche della regolamentazione statale, ad esempio per la mitigazione del cambiamento climatico (detti anche "rischi di transizione"). Questa disposizione non esige che gli istituti di previdenza evitino del tutto tali rischi, ma soltanto che ne tengano conto in maniera adeguata. I test sulla sostenibilità climatica offerti nel 2017 dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), cui hanno partecipato numerose casse pensioni e assicurazioni, devono continuare a rimanere su base volontaria. Possono contribuire a una migliore comprensione dei rischi di transizione. Poiché i rischi legati agli investimenti possono comportare rettifiche di valore e, quindi, mancati guadagni, il Consiglio federale parte dal presupposto che gli enti di previdenza ne terranno adeguatamente conto nella loro valutazione. Pertanto, non ritiene necessaria alcuna regolamentazione supplementare.
2. La FINMA sorveglia le banche, le assicurazioni e altri attori del mercato finanziario da essa autorizzati (ma non gli enti previdenziali).
La FINMA interviene quando si verificano lacune significative nella gestione dei rischi. Nel settore bancario si parte dal presupposto che i rischi climatici elevati vengano identificati nell'ambito dell'attività di vigilanza e degli stress test periodici. Come già illustrato nella risposta all'interpellanza Jans (17.3915), nell'ottica della vigilanza, spetta in primo luogo agli stessi istituti finanziari contenere al minimo i potenziali rischi climatici. Il Consiglio federale parte dal presupposto che i rischi climatici elevati vengano individuati nell'ambito della sorveglianza e degli stress test ordinari e al momento non vede alcuna necessità impellente di eseguire stress test specifici sui rischi climatici.
L'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima interessa la FINMA, poiché potrebbe avere effetti sui mercati finanziari. La FINMA segue quindi gli sviluppi anche in tale prospettiva.
3. Il 1° gennaio 2020 è prevista l'entrata in vigore della nuova legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1), la quale disciplina i principi della consulenza sugli investimenti e dell'amministrazione patrimoniale in Svizzera. Nel dibattito parlamentare sono state respinte diverse proposte che chiedevano l'integrazione di criteri di sostenibilità nella legge. Il Consiglio federale non dispone quindi di alcun margine di manovra per includere criteri di sostenibilità espliciti nelle disposizioni del progetto di ordinanza, che sarà posto in consultazione presumibilmente nella seconda metà del 2018.
4. La gestione dei rischi per le assicurazioni è definita nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). L'articolo 22 sancisce che le imprese di assicurazione devono essere organizzate in modo tale da riuscire in particolare a individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. La legge attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni inerenti all'obiettivo, al contenuto e alla documentazione della gestione dei rischi delle assicurazioni. La LSA verrà sottoposta a revisione anche al fine di introdurre un sistema di regolamentazione e di vigilanza basato sulla protezione dei clienti. La consultazione relativa alla revisione della LSA è prevista per la seconda metà del 2018. Con la revisione dovrà essere adeguata anche l'ordinanza sulla sorveglianza (RS 961.011). In tale occasione potrà essere tematizzata la questione di un'inclusione più esplicita dei rischi legati al clima.
5. La Commissione europea dispone attualmente di un "piano d'azione". Nel maggio 2018 ha presentato i primi progetti di legge relativi alla sua attuazione. Gli attori svizzeri del mercato finanziario possono impiegare il sistema di classificazione previsto e i prodotti finanziari certificati come "verdi" anche senza una regolamentazione esplicita. Determinati servizi hanno l'obiettivo di creare trasparenza sulla compatibilità con il clima di vari prodotti finanziari; il requisito centrale affinché vi sia una reale trasparenza è tuttavia che vengano contrassegnate sia le attività patrimoniali rispettose del clima, sia quelle dannose. Il Consiglio federale segue da vicino i lavori dell'Unione europea ed è disposto a valutare l'introduzione di questo tipo di etichettatura anche in Svizzera, se si dimostrasse valida a livello europeo. A tale proposito è fondamentale che sia provato un effetto climatico aggiuntivo nell'economia reale.
Risposta del Consiglio federale.