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18.3578 · Interpellanza · 2018-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale:

1. Perché l'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione che vieta l'allontanamento di tre jihadisti iracheni non viene applicato per gli altri richiedenti l'asilo iracheni, tra cui pure dei curdi fuggiti a seguito di persecuzioni subite?

2. Come spiega l'incongruenza tra la decisione di non espellere i tre iracheni condannati per jihadismo con quella di espulsione dei richiedenti l'asilo iracheni incensurati e ben integrati?

3. Non ritiene che con questa decisione si penalizzano i rifugiati che si integrano nella nostra società, lavorano e si rendono economicamente indipendenti, mentre si incita il comportamento criminale di chi attenta alla nostra sicurezza, ne disprezza i valori democratici, e di chi rimane a carico della collettività?

4. In base a quali criteri la SEM ha deciso il rinvio in Irak - ritenendolo Paese sicuro - dell'iracheno di origine curda, mentre il DFAE (https://www.eda.admin.ch/countries/iraq/it/home/consigli-di-viaggio/consigli-di-viaggio.html) ritiene la medesima regione rischiosa, sconsigliandone a noi svizzeri i viaggi, inclusi nella regione del Kurdistan?

5. Occorre desumere che l'Irak è diventato forse Paese sicuro per i curdi perseguitati, ma rimane pericoloso per i cittadini svizzeri? Se sì, come mai e in base a quali informazioni concrete?

Begründung

Tre iracheni condannati nel marzo 2016 dal TPF per sostegno all'organizzazione terroristica islamica Isis non sono stati espulsi nel loro paese, l'Irak, poiché considerato paese pericoloso. Il Consiglio federale ha infatti rinunciato ad applicare la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30; art. 33) e persino la legge sull'asilo (LAsi, art. 5 cpv. 2) che prevedono deroghe al principio di non respingimento, privilegiando l'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione secondo cui nessuno può essere respinto in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (vedi risposta Mo 16.3982). Di recente la SEM ha per contro decretato l'espulsione di un iracheno di origini curde, incensurato, che da oltre dieci anni vive, lavora (finché la decisione di espulsione non glielo ha impedito) ed è perfettamente integrato a Bellinzona. Contro questa decisione sono state raccolte oltre 5000 firme presso la popolazione locale. Purtroppo vi sono a nostra conoscenza a livello svizzero altri casi di richiedenti l'asilo integrati che stanno subendo la medesima sorte.

Stellungnahme des Bundesrates

In via introduttiva il Consiglio federale osserva che per motivi di protezione dei dati e della personalità non può esprimersi in merito a singoli casi.

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), competente in materia, esamina accuratamente ogni singola domanda d'asilo. Alle persone la cui vita e integrità fisica è minacciata è concessa la protezione. La semplice appartenenza al gruppo etnico dei Curdi non implica tuttavia la concessione della protezione (cfr. risposta 4./5.).

2./3. Il divieto di respingimento è garantito dal diritto costituzionale e da quello convenzionale: il divieto di respingimento nell'ambito del diritto in materia di rifugiati, ossia la protezione dei rifugiati dall'espulsione in uno Stato in cui sono perseguitati, è infatti sancito nell'articolo 25 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) e nell'articolo 33 numero 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Il divieto di respingimento nell'ambito dei diritti umani, secondo cui nessuno può essere espulso in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro tipo di trattamento crudele o inumano, è garantito dall'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione e dall'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). È vero che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati e la legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) prevedono deroghe al divieto di respingimento nell'ambito del diritto dei rifugiati in caso di messa in pericolo della sicurezza della Svizzera o di pericolosità pubblica. Il divieto assoluto di respingimento (nell'ambito dei diritti umani) si applica tuttavia senza eccezioni (cfr. mozione Regazzi 16.3982 del 13 dicembre 2016; interpellanza Keller Peter 15.4179 del 17 dicembre 2015). Le autorità competenti devono pertanto rispettare il divieto assoluto di respingimento anche se la persona costituisce un pericolo per la sicurezza della Svizzera. Un lungo soggiorno in Svizzera o una buona integrazione non comportano invece un bisogno di protezione nel senso esposto sopra (cfr. risposta 1.). Tali fattori sono piuttosto criteri per la cosiddetta normativa sui casi di rigore. In questo senso non sussiste alcuna contraddizione nei casi citati dall'autore dell'interpellanza.

4./5. La SEM verifica costantemente la situazione in Iraq e valuta rapporti di organizzazioni dell'ONU, di organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e di altre fonti attendibili. Intrattiene inoltre uno scambio intenso con esperti in materia di Iraq interni all'Amministrazione federale ed esterni, con uffici della migrazione di altri Stati europei nonché con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). Le informazioni ottenute confluiscono nella valutazione delle domande d'asilo presentate da Curdi iracheni. Se nel singolo caso la SEM giunge alla conclusione che una persona di origine curda proveniente dall'Iraq rischia una persecuzione, le concede protezione in Svizzera. Per contro, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale la SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan è in linea di massima ammissibile ed esigibile. Nel valutare l'esigibilità è data particolare attenzione alla vulnerabilità, soprattutto di donne sole, persone malate e bambini che viaggiano soli.

Quanto ai consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, si tratta di raccomandazioni che servono in primo luogo quale fonte di informazioni a fini di viaggio. Mentre i consigli di viaggio forniscono informazioni generali ai viaggiatori dalla Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento di cittadini iracheni la cui domanda d'asilo è stata respinta è esaminata caso per caso dalla SEM.

Risposta del Consiglio federale.