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18.3599 · Mozione · 2018-06-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) in modo da prevedere una procedura formale con termini perentori, introdurre un diritto di ricorso e, soprattutto, riconoscere che le autorità cantonali hanno le competenze necessarie per valutare le realtà economiche locali.

Begründung

I contratti collettivi di lavoro (CCL) sono contratti di diritto privato, stipulati tra datori di lavoro e lavoratori, che disciplinano le condizioni di lavoro in un settore di attività. Grazie alla loro flessibilità, garantiscono un partenariato sociale che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore e delle realtà economiche della regione. Inoltre, il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro è una misura che permette di garantire una concorrenza sana ed equa tra le imprese, di salvaguardare gli impieghi ed evitare il rischio di dumping salariale indotto dalla libera circolazione delle persone.

Per quanto necessarie, le procedure di conferimento dell'obbligatorietà generale non rispondono più allo scopo né sono capite dagli operatori interessati. Si tratta infatti di un diritto ibrido, di una procedura più o meno formale, che non assicura in alcun modo la certezza del diritto. In particolare, non esiste alcuna possibilità di ricorso contro i pareri, le posizioni e le decisioni delle autorità federali, ovvero la SECO. Inoltre, la durata della procedura è troppo lunga rispetto all'esigenze dell'economia del XXI secolo.

È inaccettabile che queste procedure non corrispondano più alle realtà del settore e che le decisioni della SECO non possano essere contestate. Ciò è contrario ai principi dello Stato di diritto e al nostro federalismo. A conti fatti, le decisioni non rispettano più la filosofia iniziale della LOCCL, finalizzata a un riconoscimento del lavoro e delle competenze degli operatori del settore, i quali sono in grado di individuare i bisogni specifici del Cantone sia a livello geopolitico che economico e sociale.

S'impone pertanto una revisione della LOCCL. Il Consiglio federale è incaricato di prevedere una procedura formale con termini in linea con le varie realtà economiche, introdurre un diritto di ricorso e, soprattutto, riconoscere che le autorità cantonali hanno le competenze necessarie per valutare le realtà economiche locali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) disciplina già oggi la procedura per estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo (CCL) ai datori di lavoro e ai lavoratori che non sono membri delle parti contraenti del CCL. Sancisce inoltre le competenze e le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale. La suddetta procedura prevede la pubblicazione della domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale nel foglio ufficiale del Cantone o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e la possibilità di fare opposizione. Le modalità di opposizione sono disciplinate per legge, al pari della decisione delle autorità competenti. Le decisioni cantonali relative al conferimento dell'obbligatorietà generale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Attualmente non sono di fatto previsti termini legali che disciplinano la durata della procedura di conferimento dell'obbligatorietà generale. Tuttavia, tale durata non dipende soltanto dall'autorità responsabile, ma anche dalle parti contraenti del CCL. Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre termini perentori perché potrebbero mettere in difficoltà le parti contraenti, le quali necessitano a volte di diverse settimane o mesi per trovare soluzioni che permettano al loro CCL di essere in linea con il conferimento dell'obbligatorietà generale.

Il fatto di conferire il carattere obbligatorio generale a un contratto comporta una limitazione della libertà economica e contrattuale, e chi non è parte contraente del CCL è obbligatoriamente assoggettato al CCL. Le autorità preposte all'esecuzione della procedura di conferimento verificano pertanto, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni legali per l'estensione del campo di applicazione del CCL per assicurare, tra le altre cose, la certezza del diritto. Il conferimento del carattere obbligatorio generale non deve inoltre avere effetti indesiderati sugli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali dei rami interessati e sugli interessi legittimi di altri rami economici. In questo modo si tiene conto in particolare delle realtà economiche locali.

È inoltre molto importante che le autorità cantonali e federali competenti adottino una prassi uniforme in materia di conferimento dell'obbligatorietà generale, che la SECO provvede nella misura del possibile a garantire. La SECO non ha tuttavia alcuna competenza decisionale formale in questo ambito. Le decisioni relative al conferimento dell'obbligatorietà spettano unicamente alle autorità cantonali (Consiglio di Stato) e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o al Consiglio federale in corpore. Se la SECO non garantisse una prassi uniforme già durante la procedura di conferimento, potrebbe accadere che il DEFR, quale autorità di approvazione delle decisioni di conferimento dell'obbligatorietà generale, si ritrovi a dover respingere tali decisioni. Né i partner sociali, né i Cantoni e neppure il DEFR ritengono auspicabile una simile situazione.

Secondo il Consiglio federale l'attuale sistema di conferimento dell'obbligatorietà generale a un CCL è efficace ed efficiente. Come sottolineato, vi è già una procedura formalizzata e sono previste possibilità di ricorso. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.