18.3613 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In fasi di cambiamento mutano anche le esigenze in materia di regolamentazione statale, come mostra in modo particolarmente chiaro la trasformazione digitale. Il divario tra le condizioni quadro della realtà attuale, da un lato, e quelle vigenti al momento dell'introduzione di basi legali tuttora in vigore, dall'altro, è più o meno ampio a seconda dell'ambito politico. Aumenta tuttavia in quasi tutti i settori, e non di rado a una velocità cui la politica non riesce a tener testa.
1. Come affronta il Consiglio federale questi sviluppi, che non riguardano soltanto la politica nazionale ma anche quella internazionale? Vi vede una sfida particolare per la politica svizzera, in buona parte fondata sul principio di milizia?
2. L'ipotesi spesso avanzata secondo cui la regolamentazione generalmente impedisce le innovazioni va respinta alla luce del fatto che un quadro normativo chiaro, concepito in funzione delle esigenze reali, crea anche la necessaria certezza pianificatoria, può stabilire condizioni di parità concorrenziale e quindi promuove le innovazioni. Pertanto il seguente quesito riguarda, a prescindere dalla richiesta ideologica di una maggiore o minore presenza dello Stato, non tanto l'ampiezza della regolamentazione, quanto piuttosto la sua profondità: come si può tenere conto, in un'epoca di cambiamento digitale, dell'esigenza di un margine di manovra flessibile, anche all'interno della regolamentazione stessa? Vi sono esperienze e studi nazionali e/o internazionali che dimostrano la necessità di cicli d'interazione più brevi nella regolamentazione statale e propongono soluzioni efficaci? Qual è la sua opinione e quali idee persegue il Consiglio federale riguardo ai processi decisionali politici piuttosto lunghi in Svizzera? E quale ruolo svolgono, a suo parere, i diversi attori della politica federale?
3. Secondo uno studio di Wolf Linder sull'evoluzione dell'attività legislativa federale dal 1983 al 2007, negli ultimi anni nel diritto nazionale non è aumentato il numero di atti legislativi, ma piuttosto il numero di pagine per atto, cresciuto costantemente. Questo andamento si è confermato dopo il 2007? Come si può conciliare con le condizioni quadro in sempre più rapido mutamento e con l'idea di lasciare maggior spazio all'attuazione all'interno del quadro normativo?
Stellungnahme des Bundesrates
La rivoluzione digitale pone al legislatore esigenze soltanto parzialmente differenti da quelle che accompagnano qualsiasi progresso tecnologico. La sfida consiste nell'apportare buone soluzioni al buon momento senza ostacolare l'innovazione. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sta pertanto esaminando, tramite il sondaggio "test digitale", in che misura la legislazione pertinente per l'economia contiene possibili ostacoli alla digitalizzazione. In un periodo di rapidi sviluppi, le autorità rischiano di legiferare in maniera affrettata e di non poter garantire la prevedibilità e la continuità del diritto. Non bisogna nemmeno sottovalutare la capacità del diritto vigente di reagire a nuovi progressi. Il legislatore svizzero tende di regola a privilegiare, per quanto possibile, norme tecnologicamente neutre e il cui contenuto si limita a regole generali. L'esperienza insegna che i nuovi progressi necessitano revisioni specifiche piuttosto che una riforma totale del quadro normativo.
Il Consiglio federale può rispondere come segue:
1. La società digitale è caratterizzata da una interconnessione internazionale. I flussi di dati non si fermano alle frontiere. Ne risulta una necessità di armonizzazione sul piano internazionale che obbliga il legislatore nazionale ad adeguarsi al contenuto e al ritmo delle riforme avviate al di fuori delle sue frontiere. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali costituisce un buon esempio: sebbene non sia giuridicamente vincolante per la Svizzera, esplica effetti indiretti sulla sua economia; l'attività di quest'ultima potrebbe essere ostacolata se il nostro quadro normativo non dovesse più essere riconosciuto come equivalente a quello dell'Unione europea (si veda FF 2017 5939, n. 1.2.2 e 4.2). È innegabile che questa dimensione internazionale, come pure una crescente complessità e un'elevata frequenza delle riforme, rappresentano una sfida supplementare, in particolare per le autorità di milizia.
2. Il Consiglio federale non ha aspettato la digitalizzazione per interessarsi agli strumenti che permettono di adeguare il quadro normativo in maniera flessibile (soft law) in opposizione alle misure classiche più vincolanti del diritto (hard law). Si può citare, tra l'altro, la possibilità di concretizzare le regole legali tramite codici di condotta elaborati dai settori (art. 10 del disegno di revisione della legge sulla protezione dei dati, FF 2017 6173), il rinvio alle buone prassi e a guide per settori d'attività (art. 76, 77 e 80 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02) o ancora la possibilità di emanare direttive autorizzando gli amministrati a conformarsi in modo diverso alle prescrizioni (art. 52a dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni; RS 832.30). Tali misure permettono di tenere conto delle esigenze che differiscono da un settore d'attività all'altro o che evolvono nel corso del tempo. Sul piano internazionale, si può citare il kit di strumenti della Commissione europea per legiferare meglio. Gli strumenti che raccomanda non sono tuttavia incentrati specificamente sulla digitalizzazione e sono già in ampia misura noti in Svizzera: analisi d'impatto della regolamentazione, valutazione legislativa, consultazione dei partecipanti, "soft law". In Svizzera, i legisti si interessano pure alle misure che mirano a ridurre il ciclo di vita delle leggi, come l'introduzione di clausole di caducità (sunset clauses), oppure che fanno precedere l'adozione di disposizioni legali da una fase di prova. Un approccio innovativo, attuato nell'ambito della tecnologia finanziaria (Fintech) in vari Paesi, tra cui il Regno Unito e la Svizzera (modifica del 5 luglio 2017 dell'ordinanza sulle banche; RS 952.02), è lo spazio per l'innovazione esente da autorizzazione (sandbox): questo strumento permette di accordare dispense legali alle imprese affinché possano testare applicazioni, prodotti o servizi innovativi, senza tuttavia compromettere gli interessi dei consumatori e degli utenti.
I ruoli svolti dai differenti attori della politica federale risultano da un equilibrio sottile dei poteri e delle competenze. Sarebbe difficile modificarli radicalmente senza rompere questo equilibrio. Se è vero che l'elaborazione delle leggi richiede più tempo in Svizzera, il loro ciclo di vita ha una durata più lunga rispetto ad altri Paesi, anche se tende a ridursi. Questo fattore, che risulta dalle numerose consultazioni dei partecipanti durante tutto il processo legislativo, costituisce un vantaggio, in particolare per gli investitori (migliori accettazione, prevedibilità e continuità del diritto).
3. Il Consiglio federale rinvia ai dati figuranti nella risposta all'interpellanza Knecht 16.3304, "Evoluzione dell'attività di regolamentazione". Il numero di pagine nella raccolta sistematica del diritto federale è quindi aumentato di 15 396 pagine tra il 2004 e il 2015. Non si può tuttavia stabilire una correlazione esatta tra il numero di pagine e il margine di manovra lasciato agli amministrati per attuare le norme. Nonostante la crescente ampiezza del diritto federale, la densità normativa in Svizzera resta nettamente inferiore a quella in altri Paesi.
Risposta del Consiglio federale.