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18.3624 · Interpellanza · 2018-06-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Nel suo parere in risposta alle mozioni 17.3195 e 17.4214 il Consiglio federale sottolinea "che l'impiego di ogni sistema d'arma, quindi anche dei sistemi d'arma autonomi, deve rispettare, senza restrizioni, i canoni del diritto internazionale pubblico, in particolare di quello umanitario, e che devono essere studiate adeguate misure di accompagnamento che favoriscano la conformità alla legge".

La tendenza all'automatizzazione ha raggiunto ormai anche i sistemi per la difesa aerea. In una pubblicazione di armasuisse intitolata "Defense Future Technologies" un esperto di Kudelski Security si esprime sul sistema di difesa aerea Oerlikon GDF-005 che impiega segnali radar passivi e attivi per definire autonomamente gli obiettivi. In occasione di un'esercitazione delle forze armate sudafricane tale sistema ha ucciso 9 persone e ne ha ferite 14, in parte gravemente, a causa di un errore a livello di software; tale software dell'Oerlikon GDF-005 aveva scelto l'obiettivo sbagliato e aveva cominciato a sparare di propria iniziativa.

Nel quadro di Air 2030 il Consiglio federale ha ristretto la scelta a tre sistemi di difesa terra-aria che, analogamente all'Oerlikon GDF-005, prevedono lo svolgimento autonomo e automatizzato di importanti processi: David's Sling (Rafael, Israele), Patriot (Raytheon, USA) und SAMP/T (eurosam, Francia).

1. Chi è responsabile delle conseguenze di un'identificazione errata dell'obiettivo da parte del sistema? Chi è penalmente responsabile e chi è responsabile ai sensi delle Convenzioni di Ginevra? Come è disciplinata la responsabilità per danno da prodotti del fabbricante e la responsabilità dello Stato del gestore del sistema?

2. Questi tre sistemi hanno la capacità di identificare autonomamente gli obiettivi, acquisirli e sferrare un attacco senza che ci sia bisogno della conferma di una persona fisica? Quanto tempo avrebbe la persona che vigila sul sistema per fermare l'attacco? Di quali informazioni disporrebbe questa persona?

3. A quali condizioni l'impiego di questo tipo di sistema è compatibile con gli impegni di diritto internazionale della Svizzera ed è eticamente accettabile?

4. Come deve essere disciplinato il controllo umano su un tale sistema affinché l'esercito possa garantire che acquisisca e combatta unicamente oggetti che al momento dell'attacco rappresentano obiettivi militari legittimi?

5. Come esamina l'esercito il rischio che un sistema del genere acquisisca e combatta oggetti che non rappresentano un obiettivo militare legittimo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 135 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10) la Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o nell'esercizio di un'altra attività di servizio. Tiene conto di un eventuale regresso nei confronti del fabbricante sulla base di accordi contrattuali. A livello di diritto internazionale pubblico, la Svizzera può essere chiamata ad assumere la propria responsabilità se il danno è stato causato da un atto o da un'omissione imputabile al nostro Paese e si è verificata una violazione di un obbligo di diritto internazionale pubblico. La risposta alla domanda se un'identificazione errata costituisca una violazione del diritto internazionale da parte dello Stato dipende dalle circostanze del caso concreto. Secondo il diritto penale svizzero, singole persone responsabili possono essere chiamate a rispondere dei loro atti ove la colpa sia loro imputabile. Dal canto loro, le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi esigono che gravi violazioni vengano perseguite penalmente (cfr. p. es. art. 85 e 91 del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; Protocollo I; RS 0.518.521). Ciò deve essere oggetto di una verifica caso per caso.

2.-5. Le domande da 2 a 5 concernono punti centrali ai quali occorre rispondere in maniera specifica nel quadro della verifica della conformità con il diritto internazionale pubblico dei sistemi concreti e dei pertinenti regolamenti. Il Consiglio federale riassume pertanto tali domande e si esprime come segue:

In base al Protocollo I, anche la Svizzera è tenuta a verificare la conformità con il diritto internazionale pubblico dei nuovi sistemi d'arma da acquistare. L'obbligo di verifica di cui all'articolo 36 del Protocollo I è concretizzato dall'articolo 11 dell'ordinanza del DDPS sul materiale (Ordinanza del DDPS del 26 marzo 2018 sugli acquisti, l'utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale, RS 514.20). Tutti i sistemi Air 2030 sono soggetti a tale verifica, che viene eseguita dal settore Diritto internazionale bellico dello Stato maggiore dell'esercito. Nel quadro di tale verifica della conformità con il diritto internazionale pubblico è necessaria una dichiarazione positiva della conformità in tre momenti: prima dell'elaborazione del concetto, prima della realizzazione del progetto e prima dell'introduzione del sistema d'arma.

All'inizio di maggio 2018, il settore Diritto internazionale bellico ha analizzato le condizioni quadro di diritto internazionale e ha definito i requisiti e l'ulteriore procedura per la verifica della conformità con il diritto internazionale pubblico dei nuovi sistemi di difesa terra-aria e del nuovo aereo da combattimento. Sono state affrontate in particolare le questioni dell'identificazione degli obiettivi e dell'autonomia.

Concretamente si tratta in primo luogo di ottenere la massima densità possibile di informazioni riguardo ai potenziali obiettivi mediante l'integrazione dei sistemi Air 2030 nella rete di sensori-effettori. Tali informazioni devono essere messe a disposizione della persona che decide in merito all'impiego del sistema d'arma.

In secondo luogo, deve essere possibile disattivare qualsiasi modalità di fuoco autonoma e aprire manualmente il fuoco per garantire un adeguato controllo umano.

La questione di sapere in che misura i tipi di armi da acquistare soddisfino tali requisiti sarà oggetto della verifica summenzionata e pertanto al momento attuale non è ancora possibile fornire una risposta adeguata. A ciò si aggiunge che la Svizzera segue da vicino le discussioni sui sistemi d'arma autonomi che si svolgono nell'ambito delle conferenze delle Parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali (Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato; RS 0.515.091). I risultati e gli sviluppi in questo ambito tematico confluiranno direttamente nella verifica prevista della conformità con il diritto internazionale pubblico.

Attualmente non vi sono indicazioni che il sistema d'arma previsto non sia compatibile con gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Tuttavia, se nel corso della verifica dovesse emergere che un determinato sistema non è compatibile con tali impegni, ciò significherebbe, ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 dell'ordinanza del DDPS sul materiale, che tale sistema dovrebbe essere escluso dalla procedura d'acquisto o che dovrebbero essere apportati adeguamenti tecnici per garantirne la conformità.

Risposta del Consiglio federale.