Attuazione dell'articolo 121 della Costituzione federale sull'espulsione di criminali stranieri. Il caso di rigore diventa la normalità?
18.3640 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In occasione dei dibattiti riguardanti l'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3 a 6 della Costituzione sull'espulsione di criminali stranieri, in Parlamento è stata chiesta a più riprese un'attuazione sistematica. Dalla pubblicazione delle prime cifre sull'applicazione della clausola dei casi di rigore si evince che quest'ultima è applicata in oltre la metà dei casi. Un caso di rigore costituisce un'eccezione. Per poter essere considerato tale, può riguardare soltanto il 5, massimo 10 per cento dei casi. In questo contesto, è lecito chiedersi se il caso di rigore non stia diventando la normalità. Nell'ora delle domande dell'11 giugno 2018 il Consiglio federale ha risposto al mio pertinente interrogativo indicando che l'Ufficio federale di statistica ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare le cifre.
In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quando intende pubblicare i risultati del gruppo di lavoro dell'Ufficio federale di statistica?
2. Non spetterebbe all'Ufficio federale di giustizia piuttosto che a quello di statistica esaminare sul piano giuridico la situazione?
3. Il Consiglio federale è disposto a confrontare l'applicazione del caso di rigore nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121 della Costituzione con la sua applicazione in altri ambiti del diritto in materia di stranieri?
4. Come intende intervenire nel caso in cui la suddetta clausola sia applicata in oltre il 5-10 per cento dei casi?
5. È disposto ad adeguare la pertinente ordinanza in modo da attuare la volontà del Legislatore e del Costituente?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 4 giugno 2018 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato, nel quadro della statistica delle condanne penali di adulti, le prime cifre sulla nuova espulsione giudiziaria di stranieri che hanno commesso reati. La statistica si fonda sulle sentenze passate in giudicato nel 2017 e iscritte nel casellario giudiziale. Dato che le disposizioni sull'espulsione giudiziaria obbligatoria possono essere applicate soltanto ai reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, le sentenze passate in giudicato nel 2017 riguardano per lo più reati giudicati secondo il vecchio diritto. Dovranno trascorrere ancora da due a tre anni prima che le nuove disposizioni sull'espulsione giudiziaria obbligatoria saranno applicabili alla gran parte dei reati previsti dal catalogo e che saranno disponibili cifre attendibili.
1./2. In merito alla statistica sulle espulsioni giudiziarie si tengono riunioni di coordinamento tra l'UST, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'UST tratterà peraltro le questioni e i problemi non ancora risolti coinvolgendo l'esistente gruppo di esperti "Statistica criminale". In questo gruppo sono rappresentati tra gli altri, oltre agli uffici federali implicati (Ufficio federale di polizia, SEM e UFG), anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, la Conferenza dei procuratori della Svizzera, i concordati sull'esecuzione delle pene e delle misure, alcuni Cantoni, la Società svizzera di diritto penale minorile e la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica. Nella prima seduta di coordinamento è stato concordato di eseguire i lavori in seno agli organi esistenti. Non è pertanto necessario istituire un nuovo gruppo di lavoro. Probabilmente in autunno l'UST sarà in grado di decidere se e quando sarà possibile pubblicare, fondandosi sul casellario giudiziale, dati attendibili sulla clausola dei casi di rigore.
3. Il diritto in materia di stranieri non prevede alcuna clausola dei casi di rigore per la disposizione di misure di respingimento; è invece eseguito un esame del singolo caso tenendo conto del principio di proporzionalità. Esistono statistiche soltanto sulle misure di respingimento effettivamente ordinate, ma non sui casi in cui è stata esaminata una misura che poi non è stata però adottata. Inoltre, nel caso di reati commessi dopo il 1° ottobre 2016 è possibile ordinare una misura di diritto degli stranieri soltanto se non è stata disposta alcuna espulsione giudiziaria e se sussistono motivi specifici rilevanti nel diritto degli stranieri. Il confronto chiesto dall'autore dell'interpellanza non è pertanto possibile.
4. Se dovesse emergere una mancata attuazione della volontà del legislatore, il Consiglio federale è disposto a proporre un'appropriata modifica di legge. Non è ancora chiaro se tale modifica debba essere effettuata nel diritto penale materiale oppure a livello di procedura penale.
5. Le modifiche relative all'applicazione della clausola dei casi di rigore andrebbero effettuate a livello di legge, non di ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.