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Coniugi o conviventi di datori di lavoro o di chi occupa una posizione decisionale in una PMI. Applicazione del principio di pari trattamento

18.3662 · Mozione · 2018-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di eliminare in seno alle PMI la discriminazione, rispetto ai lavoratori indipendenti o dipendenti, delle persone coniugate con il proprio datore di lavoro o con chi ha potere decisionale nell'azienda in cui lavora. Agli interessati va riconosciuto lo status di lavoratori indipendenti per esonerarli dall'obbligo di pagamento dei contributi AD. Ciò deve valere anche per i conviventi se questi sono esclusi dalle prestazioni dell'AD.

Begründung

L'articolo 31 capoverso 3 LADI esclude dalle prestazioni di sostegno dell'AD i coniugi dei datori di lavoro occupati nell'azienda di questi ultimi, mentre la lettera c dello stesso articolo prevede disposizioni analoghe applicabili ai coniugi di persone con una posizione decisionale in azienda. Malgrado ciò, gli istituti delle assicurazioni sociali considerano le persone interessate lavoratori dipendenti e, come tali, soggette al versamento di contributi AD. In questo modo però si trovano ingiustamente penalizzate, visto che nel contempo lo Stato le esclude dalle prestazioni dell'AD.

Mentre l'articolo 31 LADI prevede espressamente l'esclusione dalle indennità in caso di cessazione dell'attività, la legge non contempla disposizioni precise riguardo al suo avvio. Pertanto, una possibile soluzione potrebbe consistere nel riconoscere agli interessati lo status di lavoratori indipendenti al momento in cui intraprendono la loro attività. In questo modo non sarebbero più tenuti a versare contributi all'AD e la loro esclusione dalle prestazioni cesserebbe di essere discriminatoria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 31 LADI (RS 837.0) citato nella mozione chiarisce i presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto concessa dall'assicurazione contro la disoccupazione. Detto articolo prevede per i coniugi dei datori di lavoro occupati nell'azienda il medesimo trattamento applicato alle persone che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Secondo la legge, ciò vale anche per l'indennità per intemperie e l'indennità per insolvenza, come pure, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, per l'indennità di disoccupazione.

I coniugi e i partner registrati dei datori di lavoro, o di persone con una posizione analoga, non sono penalizzati rispetto ad altri lavoratori. Come questi ultimi versano contributi, e allorquando adempiono ai requisiti necessari (in particolare l'idoneità al collocamento) hanno diritto all'indennità di disoccupazione e alle altre prestazioni dell'AD.

Anche rispetto ai lavoratori indipendenti non sono sfavoriti: considerato che questi ultimi non sono soggetti ai contributi, diversamente dai partner dei datori di lavoro non hanno diritto alle indennità di disoccupazione.

Tale diritto viene riconosciuto se è certo che la persona interessata non ha più alcun rapporto con il precedente posto di lavoro nell'impresa del coniuge o del partner registrato, ed è idonea al collocamento. Ciò si verifica nei casi seguenti:

- il partner abbandona definitivamente la sua posizione dirigenziale (ad es.: ritiro dal consiglio di amministrazione, dimissioni dalla direzione dell'azienda, vendita della partecipazione determinante, apertura di una procedura fallimentare);

- in seguito a divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata;

- la persona interessata, dopo aver lasciato l'impresa in questione, svolge per almeno sei mesi un'attività soggetta a contributi presso un'azienda terza non coinvolta.

L'esonero dall'obbligo di versare contributi costituirebbe un'ingerenza nel sistema di contribuzione all'AD nonché una deroga alla nozione uniforme di lavoratore ai sensi della legislazione sull'AVS. Una tale modifica comporterebbe un enorme aumento degli oneri amministrativi a carico sia degli organi d'esecuzione (casse di compensazione e di disoccupazione) sia - come conseguenza diretta - delle imprese, dato che una posizione analoga a quella di un datore di lavoro può essere rapidamente e continuamente cambiata o abbandonata.

Una modifica della LADI come quella richiesta dall'autore della mozione porterebbe all'esclusione totale delle persone interessate dalla tutela offerta dell'assicurazione contro la disoccupazione, peggiorandone così la situazione sotto il profilo delle assicurazioni sociali. Il Consiglio federale non vede alcuna ragione per escludere altre categorie di lavoratori dalla tutela suddetta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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