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18.3663 · Interpellanza · 2018-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Esistono studi indipendenti che hanno esaminato la qualità delle quote di emissioni acquistate all'estero dalla Svizzera per raggiungere entro il 2020 i suoi obiettivi climatici fissati a Kyoto?

2. Il Consiglio federale come intende garantire la qualità delle quote di emissioni acquistate all'estero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici previsti per il 2030?

3. Quale cifra d'affari generano le ditte svizzere con l'esportazione di conoscenze e tecnologie volte a ridurre le emissioni di gas serra? Quale quota della cifra d'affari è generata attraverso progetti climatici nel quadro del Protocollo di Kyoto? Quale quota è stata generata mediante quote che la Svizzera ha già acquistato e acquisterà al fine di cogliere gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto?

4. In che modo l'impiego o la vendita di tecnologie svizzere può contribuire a garantire la qualità delle quote acquistate all'estero?

5. Il Consiglio federale che misure potrebbe adottare per promuovere in modo concreto e privilegiare nello scambio di quote di emissioni progetti climatici che utilizzano tecnologie svizzere?

6. Quali ostacoli giuridici sussisterebbero nel caso in cui ditte svizzere fossero privilegiate dalle autorità svizzere nell'ambito del commercio delle quote di emissioni (OMC, diritto commerciale ecc.)?

7. A quanto potrebbero ammontare gli introiti delle ditte svizzere nel quadro dell'acquisto di quote di emissioni proposto dal Consiglio federale per il periodo 2021-2030?

Begründung

Numerosi studi (n. 1 e 2) documentano che gran parte delle quote di emissioni acquistate all'estero e messe in commercio nel quadro del Protocollo di Kyoto, non hanno avuto l'effetto di riduzione indicato. Nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima, i Paesi si sono dati obiettivi di riduzione alquanto differenti, una situazione che rende particolarmente difficile stabilire regole incisive per lo scambio di quote di emissioni per il periodo successivo al 2020 (le difficoltà sono nettamente maggiori rispetto a quelle del Protocollo di Kyoto). Nel quadro della revisione della legge sul CO2, il Consiglio federale propone tuttavia di provvedere alla riduzione delle emissioni necessaria per cogliere l'obiettivo di riduzione della Svizzera per il 2030 acquistando all'estero quote di emissioni pari a circa due terzi delle riduzioni previste. È pertanto importante garantire la qualità di tali quote. Inoltre, si afferma spesso che la realizzazione di progetti per il clima finanziati anche con quote di emissioni consente alle ditte svizzere di acquisire incarichi e di esportare tecnologie e conoscenze svizzere. È quindi di centrale importanza sapere in che misura le ditte svizzere possono trarre benefici dallo scambio di quote di emissioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per integrare i requisiti internazionali validi secondo le disposizioni d'esecuzione del Protocollo di Kyoto per i progetti di protezione del clima all'estero il Parlamento all'articolo 6 della legge sul CO2 (RS 641.71) ha stabilito requisiti di qualità aggiuntivi. In attuazione di tale disposizione, l'ordinanza sul CO2 (RS 641.711) esclude certificati provenienti da progetti il cui effetto sul clima è contestabile o che provocano notevoli ripercussioni sociali o ecologiche. Inoltre, dal 2013 nuovi progetti sono ancora ammissibili solo se sono stati registrati in uno dei Paesi in sviluppo meno progrediti ("Least Developed Countries"). Per l'ottenimento dei certificati esteri il DATEC ha concluso un accordo con la Fondazione Centesimo per il Clima che conferisce a quest'ultima la facoltà di decidere liberamente, all'interno del quadro normativo, le riduzioni di emissioni che intende acquistare e secondo quali modalità. Finora la Fondazione ha acquistato certificati esteri pari a circa 13 milioni di franchi (cfr. https://www.klimarappen.ch/de/Kauf-von-Zertifikaten.25.html). Non è stato condotto alcuno studio circa la loro qualità.

2. Dopo il 2020 il quadro normativo internazionale per il calcolo delle misure estere di riduzione sarà costituito dall'Accordo di Parigi. Poiché, a differenza del Protocollo di Kyoto, con l'Accordo di Parigi tutti i Paesi hanno l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra, evitare doppi conteggi costituisce una delle maggiori sfide. Questo principio sarà concretizzato nel "Paris Rulebook", che la comunità internazionale approverà probabilmente nell'inverno del 2018, insieme agli ulteriori requisiti stabiliti esplicitamente nell'Accordo per promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire l'integrità ambientale e la trasparenza. Quando le decisioni internazionali non garantiscono una qualità sufficiente, il Consiglio federale, nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, ha segnalato che intende limitarne la computabilità. Il presupposto è però che il Parlamento attribuisca al Consiglio federale le relative competenze nella legge sul CO2 riveduta.

3. Per mezzo del suo numero d'identificazione ogni certificato viene assegnato a un determinato progetto. Poiché le regole sull'attuazione del Protocollo di Kyoto esigono un esame indipendente articolato su più tappe, e poiché sono effettuati processi sulle Parti interessate, esistono ampie documentazioni che potrebbero fornire informazioni sul coinvolgimento di tecnologia svizzera. Effettuare un'analisi sistematica sarebbe tuttavia estremamente impegnativo, in particolare se occorresse tener conto dell'intera catena di valore aggiunto. In Svizzera sono presenti numerose imprese in posizione intermedia e attive per esempio nello sviluppo di progetti o nel commercio di CO2. Poiché tali imprese sono presenti a livello internazionale sarebbe difficile determinarne il fatturato realizzato come conseguenza diretta degli obblighi internazionali della Svizzera.

4./5./7. Per il calcolo di certificati esteri valgono già oggi determinati criteri che vanno oltre la riduzione di emissioni di gas serra. Questi hanno però come scopo primario quello di garantire determinati standard di qualità nei Paesi in via di sviluppo (p. es. la salvaguardia dei diritti dell'uomo) e non quello di promuovere le tecnologie svizzere. A questo riguardo il Consiglio federale non effettuerà cambiamenti neppure dopo il 2020.

L'attuazione delle misure estere spetta in ultima istanza all'economia privata: attualmente alla Fondazione Centesimo per il Clima e dopo il 2020 probabilmente alla Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK), che si rifinanziano tramite un supplemento di prezzo sui carburanti. Secondo il Consiglio federale, lo sviluppo delle idee per i progetti e la scelta di una tecnologia adeguata è pertanto di competenza dell'economia privata. Come preparazione, il Consiglio federale è pronto a concludere accordi bilaterali con i potenziali Paesi ospite affinché l'economia privata possa realizzare i suoi progetti.

6. Una politica, ingiustificabile dal punto di vista della politica ambientale, che preferisce l'impiego di tecnologie svizzere nella politica climatica, è, in generale, problematica dal punto di vista del diritto commerciale. In particolare, non sono ammesse discriminazioni ingiustificate tra i prodotti svizzeri e quelli esteri (GATT art. III:4 e TBT art. 2.1). La promozione delle esportazioni locali potrebbe inoltre costituire un sovvenzionamento proibito ai sensi dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'attuazione di misure estere deve rispettare gli obblighi della Svizzera nel quadro del GATT e tenere conto degli accordi sul libero commercio nel settore dei servizi. Dal punto di vista del diritto commerciale non si può escludere che la preferenza delle autorità svizzere per progetti di protezione del clima con prestazioni preliminari da parte delle stesse autorità possa violare gli obblighi internazionali della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.