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Una sanzione penale contro l'uso di distintivi di comunità o Paesi stranieri nell'esercito

18.3680 · Mozione · 2018-06-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nel Codice penale militare (CPM) una disposizione che permetta di punire i militari che indossano distintivi di Stati, organizzazioni, comunità o etnie straniere.

Begründung

In questi ultimi anni la stampa ha riportato casi di militari che ostentavano distintivi di comunità o Paesi stranieri.

Nella risposta all'interrogazione 17.5087, il capo del Dipartimento federale della difesa ha specificato che la violazione delle prescrizioni sull'uso di parti dell'uniforme, distintivi e oggetti viene punita in via disciplinare e ha aggiunto che il Consiglio federale non vede la necessità di predisporre misure più ampie.

Diversi indicatori ci suggeriscono però che il comunitarismo tende comunque a svilupparsi, fino ad arrivare anche all'interno del nostro esercito. È quindi necessario adottare senza indugio le disposizioni necessarie per prevenirlo in modo efficace (cosa impossibile prevedendo solo misure disciplinari). È in gioco il fondamentale spirito di corpo confederale che deve animare il nostro esercito.

In quest'ottica occorre integrare i mezzi a disposizione dei comandanti di truppa estendendo alla via penale il trattamento dei casi in cui i militari manifestano atteggiamenti comunitaristi indossando distintivi di Stati, organizzazioni, comunità o etnie straniere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice penale militare in vigore permette già di punire i comportamenti descritti nella mozione.

Il porto di distintivi di comunità o Stati esteri nell'esercito costituisce un'inosservanza di prescrizione di servizio giusta l'articolo 72 del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) in relazione alla regolamentazione concernente il porto dell'uniforme militare (tenuta), in particolare il numero 58 capoverso 3 del Regolamento di servizio dell'esercito (RSE; RS 510.107.0). Questo reato è di principio punito con una pena pecuniaria (da 3 a 180 aliquote giornaliere) che viene iscritta nel casellario giudiziale al termine di un procedimento giudiziario.

Nei casi poco gravi secondo la giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione e del Tribunale federale, l'infrazione può essere punita disciplinarmente dalla gerarchia militare, poiché dal punto di vista dell'opportunità un procedimento giudiziario non si impone. Le pene previste sono la riprensione, il divieto d'uscita, la multa disciplinare fino a 1000 franchi o gli arresti da uno a dieci giorni. Le pene disciplinari non sono iscritte nel casellario giudiziale.

L'articolo 72 CPM è una base legale sufficiente. Esso permette di punire qualsiasi violazione di una legge, un'ordinanza, un ordine generale o un regolamento militare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.