18.3681 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La licenza obbligatoria rappresenta uno strumento riconosciuto dall'Accordo ADPIC (TRIPS in inglese) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che consente di gestire con flessibilità il sistema dei brevetti. Permette a uno Stato di agire in tutta sovranità quando l'interesse pubblico è in gioco, autorizzando la produzione e la commercializzazione di un farmaco protetto da brevetto, dietro remunerazione del titolare (royalties).
Il diritto degli Stati di sfruttare pienamente questo strumento garantito dall'ADPIC è riconosciuto dalla Svizzera e riaffermato dall'obiettivo di sviluppo sostenibile consacrato alla salute.
In corso di revisione, la politica estera in materia di salute (PES) adottata nel 2012 contiene tuttavia falsità concernenti la licenza obbligatoria, che vanno rettificate. L'incoerenza della PES è pure evidenziata dalle pressioni diplomatiche esercitate dalla Svizzera quando la Colombia o la Thailandia hanno voluto ricorrere a una licenza obbligatoria a fini di salute pubblica. O ancora quando la Svizzera negozia, nel quadro dell'AELS, disposizioni che mettono a repentaglio l'accesso ai farmaci vitali negli accordi di libero scambio con l'India o l'Indonesia in particolare.
Il Consiglio federale può indicare concretamente come intende, nella nuova PES:
1. far valere il primato del diritto alla salute, che include l'accesso ai farmaci vitali, sugli interessi economici?
2. Rettificare gli errori, come il fatto che il ricorso allo strumento garantito dall'ADPIC è riconosciuto soltanto nelle situazioni d'emergenza, mentre i testi dell'OMC stipulano chiaramente che ogni Stato è libero di determinare i motivi per cui tali licenze sono accordate?
3. Integrare le raccomandazioni del rapporto del 2016 del gruppo di esperti dell'ONU sull'accesso ai farmaci (UNHLP), che chiede agli Stati di cessare qualsiasi azione che limiterebbe il diritto dei Paesi a sfruttare pienamente lo strumento garantito dall'ADPCI, come pressioni diplomatiche o la negoziazione di accordi commerciali che ostacolano l'accesso ai farmaci vitali?
4. Dato che le raccomandazioni del rapporto UNHLP si rivolgono anche al settore privato, il Consiglio federale ritiene che la lettera del CEO di Novartis al Presidente colombiano (resa pubblica nel febbraio 2018) costituisca un'ingerenza inaccettabile nelle relazioni diplomatiche della Svizzera, in particolare quando il signor Jimenez minaccia implicazioni significative per i pazienti (...) nonché per l'economia del Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2012 il Consiglio federale ha adottato l'attuale politica estera svizzera in materia di salute (PES). In ragione della revisione attualmente in corso, il Consiglio federale non può per il momento esprimersi sulla futura impostazione della PES.
1. Nel quadro della PES, il Consiglio federale si adopera in maniera coerente in favore della salute pubblica. Per tutelarla e promuoverla occorrono anche farmaci vitali. Di norma, questi sono studiati e sviluppati se la proprietà intellettuale è adeguatamente protetta.
2. L'articolo 31 dell'Accordo ADPIC (TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede la possibilità del rilascio di una licenza obbligatoria da parte degli Stati membri. Il Consiglio federale riconosce pienamente la sovranità degli Stati membri in questo settore, nel rispetto degli obblighi internazionali, e in particolare dell'Accordo ADPIC. Quest'ultimo definisce le condizioni che deve soddisfare il rilascio di una licenza obbligatoria. In sintonia con la Dichiarazione di Doha dell'OMC del 14 novembre 2001 relativa all'Accordo ADPIC e alla salute pubblica, la Svizzera riconosce le flessibilità definite, e questo non soltanto in situazioni di emergenza.
3. Il Consiglio federale ritiene che il rapporto del gruppo di esperti incaricato dall'ex Segretario generale dell'ONU non costituisca una base adeguata per definire una strategia esaustiva e a lungo termine nell'ambito dell'accesso ai farmaci, in particolare perché il mandato del gruppo era formulato in maniera troppo restrittiva per poter affrontare adeguatamente la tematica.
La politica in materia perseguita dal Consiglio federale attribuisce grande importanza alla ricerca e allo sviluppo a lungo termine di farmaci più efficaci, a beneficio anche e in particolare dei pazienti.
Il Consiglio federale riconosce le flessibilità garantite dall'Accordo ADPIC e con esse anche la possibilità di rilasciare una licenza obbligatoria conformemente alle condizioni previste. La Svizzera rammenta queste condizioni in sede multilaterale e nelle sue relazioni bilaterali.
Negli accordi di libero scambio, la Svizzera mira a una protezione della proprietà intellettuale soddisfacente per tutte le parti, che preveda miglioramenti specifici rispetto alle norme di protezione minime fissate nell'Accordo ADPIC. A tal fine si considera in maniera particolare il livello di sviluppo del Paese partner. Le deroghe alla protezione previste nella Dichiarazione di Doha per tutelare gli interessi sanitari pubblici nelle situazioni di emergenza possono essere riprese negli accordi di libero scambio. Nel quadro dei negoziati, la Svizzera propone di confermare esplicitamente questa possibilità.
4. Il Consiglio federale non commenta il contenuto di lettere inviate da rappresentanti esterni all'amministrazione federale che non gli sono destinate.
Risposta del Consiglio federale.