La formazione professionale deve permettere la partecipazione delle persone disabili e far sì che il loro potenziale venga riconosciuto e valorizzato
18.3684 · Mozione · 2018-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni legali relative alla prima formazione professionale affinché anche i giovani con gravi limitazioni abbiano diritto a una formazione professionale che permetta loro di sviluppare pienamente i loro talenti, la loro creatività e le loro abilità fisiche e mentali, nonché di partecipare effettivamente a una società libera.
Begründung
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Da allora la Confederazione non ha fatto alcuno sforzo per migliorare sostanzialmente le opportunità di formazione professionale di base delle persone con gravi disabilità. Conformemente all'articolo 24 della Convenzione, la Svizzera deve garantire un sistema educativo che preveda l'integrazione scolastica a tutti i livelli, finalizzato, tra l'altro, "allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale" e "alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera". In virtù della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), le persone disabili hanno diritto a un sostegno nella formazione professionale di base e, in virtù della LAI, esiste per loro la possibilità di una "preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto". Pur essendo equiparati alla prima formazione professionale, questi percorsi di formazione sono orientati a un'attività professionale specifica, il che è in contraddizione con uno degli scopi della formazione professionale di base secondo la LFPr, che consiste nel rendere l'individuo "capace e disposto a essere professionalmente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro". Con la prassi di finanziare questi percorsi formativi solo se garantiscono uno sbocco, l'assicurazione invalidità limita seriamente le possibilità professionali dei giovani con gravi limitazioni. Una formazione professionale che guarda al futuro è ben diversa: apre prospettive professionali e prepara a un mondo del lavoro in continua evoluzione. Tutti devono avervi diritto. Nel rapporto del 9 maggio 2018 sulla politica in favore delle persone disabili, lo stesso Consiglio federale afferma che ponendo l'accento sulla disabilità "... il potenziale delle persone disabili non viene visto come un valore aggiunto ..."
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sulla necessità di dare alle persone disabili la possibilità di svolgere una formazione professionale di base che permetta loro di sviluppare il proprio potenziale. È tuttavia del parere che, tenuto conto dell'articolo 16 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), il sistema svizzero di formazione professionale preveda già oggi possibilità adeguate per la formazione e la partecipazione alla vita sociale dei giovani con gravi limitazioni. Non esiste tuttavia un diritto generalizzato dei giovani a una formazione professionale di base. La richiesta di concedere a tutti i giovani con gravi limitazioni il diritto a una formazione professionale finanziata dall'assicurazione invalidità (AI) è eccessiva e non è giustificabile né dal punto di vista della politica sociale (parità) né a livello economico.
Secondo l'articolo 16 capoverso 1 LAI, la prima formazione professionale viene rimborsata se è confacente alle attitudini degli assicurati, e quindi al loro potenziale. Questo vale anche per le prime formazioni professionali a bassa soglia, che preparano a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 2 lett. a LAI). Tali percorsi sono orientati a un'attività professionale specifica proprio perché le persone con gravi limitazioni dispongono spesso di scarsa flessibilità e capacità di adattamento. Per la concessione di provvedimenti di questo genere non è richiesta la garanzia di uno sbocco. La formazione deve però avere una ragionevole probabilità di condurre all'integrazione, ad esempio dando all'assicurato la capacità di fornire prestazioni lavorative sufficientemente valorizzabili sul piano economico. Nel caso delle formazioni a bassa soglia, secondo la giurisprudenza, questo significa concretamente che una volta conclusa la formazione l'assicurato dovrà essere in grado di percepire un salario orario di almeno fr. 2.55, che corrisponde all'importo minimo previsto affinché gli assicurati con una capacità al lavoro limitata possano essere considerati professionalmente attivi ai sensi del diritto dell'AVS.
L'AI adempie già gli impegni prescritti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109). Inoltre, le misure previste nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AI permetteranno di migliorare le possibilità d'integrazione degli assicurati. Questo vale in particolare per i giovani e gli adulti affetti da malattie psichiche, soprattutto nelle fasi di transizione I (dalla scuola alla formazione professionale) e II (dalla formazione professionale al mercato del lavoro). La riforma prevede infatti misure di consulenza e accompagnamento prima, durante e dopo la prima formazione professionale, la possibilità di ripetere provvedimenti professionali, un maggior orientamento della prima formazione professionale al mercato del lavoro primario e il cofinanziamento di formazioni transitorie cantonali e del Case Management Formazione Professionale a livello cantonale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.