Caso Bayartsogt. Perché Credit Suisse non ha effettuato alcuna comunicazione di sospetto a MROS?
18.3686 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel maggio 2008 Sangajav Bayartsogt, appena nominato ministro delle finanze in Mongolia, ha fondato la società offshore Legend Plus Capital Ltd nelle Isole Vergini britanniche e, nel luglio dello stesso anno, un'altra società offshore alle Bahamas, appartenente a un trust da lui costituito. Tra luglio e settembre Bayartsogt ha aperto alcuni conti presso Credit Suisse a Zurigo. Il 30 settembre 2008 un parlamentare ha trasferito 8,2 milioni di euro su un conto cifrato di Bayartsogt e su conti delle sue società offshore. Ha dichiarato alla sua banca che si trattava di versamenti ai suoi partner minerari. Il 19 marzo 2018 il Tribunale penale federale ha pubblicato una sentenza relativa al caso in questione, in cui constata, tra l'altro, che il fatto che un ministro di uno Stato estero riceva un importo tanto elevato appena dopo la sua entrata in carica è a priori sospetto.
1. Perché Credit Suisse non ha effettuato alcuna comunicazione di sospetto a MROS già nel 2008, quando Bayartsogt è diventato ministro e 8,2 milioni di euro sono transitati su un conto cifrato e conti delle sue società offshore?
2. Perché Credit Suisse non ha effettuato alcuna comunicazione di sospetto nemmeno nel 2013, quando Bayartsogt, dopo le rivelazioni di "Offshore Leaks", ha disposto trasferimenti inversi dal suo conto presso Credit Suisse a un conto del parlamentare implicato?
3. Credit Suisse ha inviato la sua comunicazione di sospetto soltanto nel 2016 quando la "Sonntags-Zeitung" ha rivelato una denuncia penale. Quali sono le conseguenze per Credit Suisse?
4. Come si riflette questo ennesimo fallimento del dispositivo svizzero antiriciclaggio sulla reputazione del nostro Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale non può esprimersi in merito a casi specifici. Può tuttavia precisare che gli intermediari finanziari devono dar prova della dovuta diligenza nel quadro delle loro attività. Essi sono tenuti a individuare le circostanze sospette, a effettuare gli opportuni accertamenti e, se del caso, a comunicare i loro sospetti fondati all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in virtù dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale e del Tribunale federale, un sospetto è considerato fondato se non è possibile escludere la presunzione che i valori patrimoniali siano correlati a un crimine.
Gli intermediari finanziari possono inoltre rivolgersi a MROS in virtù del diritto di comunicazione (art. 305ter cpv. 2 CP; RS 311.0) laddove nutrano semplici sospetti.
Conformemente all'articolo 6 capoverso 3 LRD, le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
Il rapporto di valutazione del GAFI raccomanda alla Svizzera di colmare determinate lacune del suo sistema, ad esempio sottoponendo i consulenti per la creazione di società alla LRD in ragione dei notevoli rischi derivanti dall'utilizzo di società di domicilio. Nel suo rapporto sui rischi per le persone giuridiche, pure il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRD) sottolinea il rischio elevato legato all'impiego di società di domicilio. L'avamprogetto di modifica della LRD contiene misure volte a ridurre questo rischio. Si tratta in particolare di sottoporre alla LRD i consulenti per la creazione di società. L'avamprogetto è attualmente in fase di consultazione presso le cerchie interessate (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70973.html).
3. La FINMA e gli organismi di autodisciplina verificano che l'obbligo di comunicazione sia applicato in modo corretto. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, l'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale delle finanze (DFF). La violazione intenzionale è punita con una multa sino a 500 000 franchi, mentre chi ha agito per negligenza è punito con una multa sino a 150 000 franchi (art. 37 LRD). Spetta pertanto al DFF, nel caso concreto, determinare se l'intermediario finanziario abbia violato l'obbligo di comunicazione. La violazione di tale obbligo si configura non solo quando l'intermediario finanziario ha omesso di effettuare una comunicazione, ma anche laddove quest'ultimo abbia comunicato con ritardo i propri sospetti. Il Consiglio federale non si esprime in merito a casi specifici.
4. Il succitato avamprogetto di modifica della LRD prevede pure adeguamenti del sistema di comunicazione dei sospetti. Si tratta sostanzialmente di sopprimere il diritto di comunicazione allo scopo di garantire la coerenza con la giurisprudenza collegata alla nozione di "sospetto fondato" menzionata nella risposta alle domande 1 e 2. Questo adeguamento mira pertanto a chiarire l'obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari, conformemente a una raccomandazione formulata dal GAFI nel rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera pubblicato nel dicembre del 2016. Oltre a questo punto e alla proposta di sottoporre i consulenti alla LRD, l'avamprogetto del Consiglio federale segue la raccomandazione del GAFI di ridurre (da 100 000 a 15 000 franchi) il valore soglia a partire da cui sussiste un obbligo di diligenza per i pagamenti in contanti nel commercio di pietre e metalli preziosi. Sono parimenti apportate precisazioni in merito all'identificazione dell'avente diritto economico nonché all'aggiornamento dei dati relativi ai clienti. Infine, l'avamprogetto prevede l'iscrizione nel registro di commercio delle associazioni che rischiano di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo.
Risposta del Consiglio federale.