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18.3713 · Mozione · 2018-08-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adattare le basi giuridiche pertinenti (legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal) in modo tale da poter mantenere invariata l'attuale definizione delle regioni di premio. Deve inoltre disciplinare a quale regione vada attribuito un Comune nato in seguito a un'aggregazione.

Begründung

In virtù dell'articolo 61 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, le regioni di premio e la differenza massima tra i premi sono stabiliti mediante criteri unitari sulla base delle differenze tra i costi delle varie regioni. L'attuale definizione delle regioni di premio non soddisfa questi criteri. Il disegno di ordinanza che il DFI ha posto in consultazione ha incontrato molte resistenze, in particolare perché, contrariamente alla prassi attuale, non prevede più l'utilizzo dei Comuni quale base per definire le regioni. Molti partecipanti alla consultazione appoggiano il mantenimento dello status quo in materia.

Il Consiglio federale è incaricato di adattare le attuali basi giuridiche in modo tale da poter mantenere l'attuale definizione delle regioni di premio. I Cantoni con più regioni di premio devono mantenere lo stesso numero di regioni, con dimensioni pressoché identiche a quelle attuali.

In caso di aggregazioni di Comuni appartenenti a regioni diverse occorre definire a quale regione di premio il nuovo Comune dovrà essere attribuito. Attualmente questa decisione compete ai Cantoni, che talvolta però incontrano delle difficoltà, motivo per cui è necessario emanare una normativa generale in materia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 61 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicuratore può graduare i premi in funzione delle regioni. Se lo fa, i premi di una regione devono coprire i suoi costi. È compito del Dipartimento federale dell'interno (DFI), al quale è stata delegata questa competenza (art. 61 cpv. 2bis LAMal), delimitare le regioni di premio nel rispetto della legge. Le attuali regioni di premio, tuttavia, non corrispondono ai requisiti di legge. Né il progetto di modifica dell'ordinanza sulle regioni di premio (RS 832.106) che il DFI ha posto in consultazione nel 2016 (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016) né quello che ha elaborato per tenere conto dei risultati della consultazione permettono di porre rimedio a questa situazione.

La presente mozione tende a istituzionalizzare proprio quei sovvenzionamenti trasversali all'interno dei Cantoni che il legislatore intendeva impedire adottando la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), come ha esposto il Consiglio federale nel suo parere del 3 marzo 2017 in risposta alla mozione Germann 16.4083, "Assicurazione malattie. Mantenere le attuali, collaudate regioni di premio". In diversi Cantoni, gli sconti di premio massimi ammissibili sono nettamente superiori alle differenze di costo effettive. Così nel Cantone di Lucerna la differenza di costo tra la regione 2 e la regione 3 si avvicina all'1 per cento mentre, secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del DFI sulle regioni di premio, la differenza massima tra i premi è del 10 per cento. Nei Cantoni di Berna e Friburgo, la differenza di costo tra la regione 1 e la regione 2 è rispettivamente del 6 e del 4 per cento mentre lo sconto massimo è del 15 per cento. In generale gli assicurati delle regioni urbane pagano premi troppo alti, sovvenzionando di conseguenza i premi degli assicurati delle regioni rurali. La mozione sancisce quindi una soluzione iniqua.

D'altro canto, secondo il diritto vigente, la delimitazione delle regioni di premio e le differenze massime di premio devono essere fissate secondo criteri uniformi. Affinché siano conformi alla legge, le regioni di premio attuali dovrebbero essere definite secondo criteri distinti nei differenti Cantoni. Adottando questa mozione, il legislatore instaurerebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati dei diversi Cantoni.

L'adozione della presente mozione renderebbe inoltre molto difficile qualsiasi futura modifica delle regioni, anche se dovesse rivelarsi necessaria.

In caso di aggregazioni di Comuni, il DFI dispone, secondo il diritto vigente, di un certo margine di manovra per l'attribuzione del nuovo Comune a una regione di premio. In futuro dovrà tenere conto degli effetti dei criteri uniformi per la delimitazione delle regioni di premio. Il Cantone interessato è inoltre tenuto a presentare al DFI una proposta (art. 91b cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Sarebbe inopportuno che il Consiglio federale disciplinasse i criteri di attribuzione in caso di aggregazioni di Comuni in maniera diversa dalle regole generali fissate dal DFI per la delimitazione delle regioni di premio. Ciò rischierebbe peraltro di complicare il processo di aggregazione dei Comuni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.